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La sentenza n. 208 del 2011 dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 15, commi 1 e 2, del d.l. n. 78/2010, sollevate dalle Regioni Toscana e Umbria. Queste norme attribuivano al Governo il potere di determinare con d.P.C.m. i criteri per l’applicazione di pedaggi sulle autostrade gestite da ANAS S.p.a. La Corte ritiene che la potestà regolamentare statale in materia sia costituzionalmente legittima.
Di cosa si tratta
L’art. 15 del d.l. n. 78/2010 prevedeva, al comma 1, che con d.P.C.m. fossero stabiliti criteri e modalità per l’applicazione del pedaggio sulle autostrade e raccordi autostradali in gestione diretta di ANAS S.p.a. Il comma 2 autorizzava ANAS ad applicare in via transitoria una maggiorazione tariffaria forfettaria (1 euro per le classi A e B, 2 euro per le classi 3, 4 e 5) fino all’applicazione dei pedaggi definitivi, comunque non oltre il 31 dicembre 2011. Le Regioni Toscana e Umbria impugnarono queste disposizioni.
La questione di legittimità costituzionale
Le Regioni Toscana (ricorso n. 97/2010) e Umbria (ricorso n. 103/2010) sollevarono questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, commi 1 e 2, del d.l. n. 78/2010, in riferimento all’art. 117, terzo e sesto comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione, lamentando che la norma riservasse allo Stato poteri regolamentari in una materia (governo del territorio e infrastrutture) in cui le Regioni avrebbero competenza concorrente o residuale.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni. La materia delle infrastrutture stradali di interesse nazionale è di competenza esclusiva statale o, al più, rientra nel coordinamento della finanza pubblica. La potestà regolamentare del Governo in tale materia è conseguenza necessaria dell’attribuzione del potere legislativo allo Stato: ai sensi dell’art. 117, sesto comma, Cost., la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di sua competenza esclusiva. Decisione del 4 luglio 2011, depositata il 13 luglio 2011.
Il principio
Nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato (o in quelle dove lo Stato ha legittimamente esercitato la propria competenza di principio), la potestà regolamentare spetta allo Stato ai sensi dell’art. 117, sesto comma, Cost. Non è necessario il coinvolgimento regionale attraverso accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni quando la normativa secondaria dà attuazione a una competenza esclusiva statale.
Domande e risposte
ANAS S.p.a. gestisce direttamente alcune autostrade?
Sì: ANAS S.p.a. (ora confluita in FS Italiane) gestisce direttamente alcune tratte autostradali e raccordi autostradali, a differenza di molte autostrade affidate in concessione a società private. Sulle tratte a gestione diretta ANAS, la disciplina tariffaria è rimasta a lungo gratuita (strade statali), e la norma del 2010 introduceva la possibilità di pedaggi.
Le Regioni hanno voce in capitolo sui pedaggi autostradali?
In linea di principio, per le infrastrutture stradali di interesse esclusivamente regionale le Regioni hanno competenza. Ma per la rete stradale e autostradale di interesse nazionale, la competenza è statale. La Corte ha confermato che la disciplina dei pedaggi sulle tratte ANAS gestite direttamente rientra nell’ambito della competenza statale.
Che cosa prevede l’art. 117, sesto comma, Cost. sulla potestà regolamentare?
L’art. 117, sesto comma, Cost. stabilisce che la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva (salvo delega alle Regioni), alle Regioni nelle altre materie. Dunque, la distribuzione della potestà regolamentare segue quella della potestà legislativa: dove legifera lo Stato, regola anche lo Stato.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative e regolamentari tra Stato e Regioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.