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La Corte dichiara parzialmente incostituzionale il decreto-legge n. 40/2010 nella parte in cui riserva allo Stato il gettito dei crediti d’imposta recuperati e quello delle controversie tributarie definite agevolatamente, anche quando tali somme avrebbero dovuto essere riscosse nel territorio della Regione siciliana. Le disposizioni violano il principio statutario secondo cui spettano alla Regione tutte le entrate tributarie erariali riscosse nel suo territorio.
Di cosa si tratta
Il decreto-legge n. 40 del 2010 introdusse, tra l’altro, meccanismi di recupero dei crediti d’imposta illegittimamente utilizzati e procedure di definizione agevolata di controversie tributarie pendenti in Cassazione, destinando le somme così recuperate esclusivamente all’erario statale. La Regione siciliana impugnò le norme ritenendo leso il proprio diritto a percepire i tributi erariali riscossi nel suo territorio, garantito dallo Statuto speciale.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione siciliana impugnò in via principale gli artt. 1, comma 6, 2, commi 2-octies e 2-undecies, e 3, comma 2-bis, del d.l. n. 40/2010, convertito dalla l. n. 73/2010, in riferimento agli artt. 36 e 37 del r.d.lgs. n. 455/1946 (Statuto della Regione siciliana) e agli artt. 2 e 8 del d.P.R. n. 1074/1965 (norme di attuazione in materia finanziaria), nonché al principio di leale collaborazione.
La decisione della Corte
La Corte accoglie parzialmente il ricorso. Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 6, nella parte in cui riserva allo Stato le somme recuperate da crediti d’imposta su tributi che avrebbero dovuto essere riscossi nel territorio siciliano, e dell’art. 3, comma 2-bis, nella parte in cui destina a fondi erariali il gettito delle controversie tributarie defluite in Cassazione inerenti a tributi siciliani. Rigetta invece le censure relative all’art. 2, commi 2-octies e 2-undecies, perché le relative entrate non derivano dalla riscossione di tributi nel territorio regionale e non rientrano nella tutela statutaria.
Il principio
Lo Stato può legiferare sui tributi erariali anche quando il gettito spetta alle Regioni a statuto speciale, ma non può destinare esclusivamente a sé le entrate derivanti da tali tributi riscossi nel territorio regionale siciliano, pena la violazione del principio sancito dall’art. 2 delle norme di attuazione dello Statuto siciliano.
Domande e risposte
Perché la Regione siciliana ha diritto ai tributi erariali riscossi nel suo territorio?
Lo Statuto speciale della Regione siciliana (r.d.lgs. n. 455/1946) e le relative norme di attuazione (d.P.R. n. 1074/1965) stabiliscono che spettano alla Regione tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell’ambito del suo territorio, salvo eccezioni tassative per entrate nuove destinate a finalità contingenti dello Stato.
Cosa si intende per «crediti d’imposta illegittimamente utilizzati»?
Sono crediti fiscali goduti dal contribuente in compensazione con imposte dovute, ma senza averne il diritto (ad esempio per violazione delle condizioni di legge). Il recupero di tali somme equivale al recupero del tributo originario, che sarebbe spettato alla Regione se fosse stato regolarmente riscosso nel suo territorio.
Cosa cambia per le controversie tributarie pendenti in Cassazione?
Il d.l. n. 40/2010 prevedeva la definizione agevolata di queste liti con pagamento del 5% del valore e destinazione delle somme a fondi statali. La Corte ha dichiarato incostituzionale questa destinazione nella parte in cui riguarda controversie su tributi che avrebbero dovuto essere riscossi in Sicilia, poiché tali somme spettano alla Regione.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.