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Con Ordinanza n. 221/2011 la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità di art. 17, comma 30-ter, d.l. 1° luglio 2009, n. 78, conv. l. 3 agosto 2009, n. 102 (limite all’azione di respon. L’esito è manifesta infondatezza.
Di cosa si tratta
La medesima sezione piemontese della Corte dei conti ha sollevato una seconda questione sulla stessa norma (art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009), invocando questa volta gli artt. 2 e 3 Cost. come parametri, lamentando che il filtro autorizzativo discriminasse tra organi giurisdizionali e ledesse i diritti fondamentali delle parti nel processo contabile.
La questione di legittimità costituzionale
La questione investe art. 17, comma 30-ter, d.l. 1° luglio 2009, n. 78, conv. l. 3 agosto 2009, n. 102 (limite all’azione di responsabilità della Corte dei conti – seconda questione piemontese), promossa da Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in riferimento ai art. 2, art. 3 della Costituzione.
La decisione della Corte
La questione è dichiarata manifestamente infondata. La norma che subordina l’azione di responsabilità erariale a un filtro autorizzativo non viola i diritti inviolabili dell’uomo (art. 2) né il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), trattandosi di una scelta organizzativa rientrante nella discrezionalità del legislatore.
Il principio
Il legislatore gode di discrezionalità nell’organizzare le procedure della giustizia contabile: l’introduzione di un filtro per l’azione erariale non è di per sé irragionevole né viola diritti fondamentali.
Domande e risposte
Perché la sezione piemontese ha sollevato una seconda questione sulla stessa norma?
Perché la prima ordinanza (n. 219/2011) era fondata su parametri diversi (artt. 3, 97 e 111). Con la seconda ordinanza si tentava di far valere ulteriori profili di incostituzionalità, evocando i diritti fondamentali ex art. 2 Cost.
In cosa consiste la violazione dell’art. 2 Cost. prospettata?
La rimettente sosteneva che il filtro autorizzativo impedisse alle parti del processo contabile di accedere pienamente alla tutela giurisdizionale, ritenuta diritto inviolabile garantito dall’art. 2 Cost.
Con quale esito si è conclusa questa seconda questione?
Con una dichiarazione di manifesta infondatezza, analoga alla prima: la Corte ha ritenuto che l’organizzazione procedurale della giustizia contabile rientri nella discrezionalità del legislatore e non leda né l’art. 2 né l’art. 3 Cost.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — Diritti inviolabili dell’uomo
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza
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