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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità dell’art. 139 del Codice delle assicurazioni private (risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità) sollevata dal Giudice di pace di Torino, per difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.

Di cosa si tratta

L’art. 139 del Codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005) prevede il risarcimento del danno biologico da sinistri stradali per lesioni di lieve entità (c.d. «micropermanenti») sulla base di rigide tabelle ministeriali, senza possibilità di personalizzazione del risarcimento. Un Giudice di pace aveva dubitato che questo sistema fosse compatibile con la Costituzione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 139 del d.lgs. n. 209/2005, nella parte in cui non consentirebbe un’adeguata personalizzazione del risarcimento, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 76 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. L’ordinanza di rimessione non motiva adeguatamente né la rilevanza nel giudizio concreto né la non manifesta infondatezza del dubbio di incostituzionalità, requisiti entrambi necessari per l’ammissibilità dell’incidente di costituzionalità.

Il principio

L’ordinanza di rimessione deve adeguatamente motivare sia la rilevanza della questione nel giudizio principale sia la non manifesta infondatezza del dubbio costituzionale; l’omissione di uno dei due requisiti comporta la manifesta inammissibilità senza esame del merito.

Domande e risposte

Il sistema tabellare delle micropermanenti è costituzionalmente legittimo?

In questa pronuncia la Corte non esamina il merito. La legittimità delle tabelle dell’art. 139 Cod. ass. privati è stata oggetto di numerosi altri giudizi. La Corte, con sentenza n. 235/2014, ha poi dichiarato non fondata la questione, ritenendo il sistema tabellare compatibile con la Costituzione.

Cosa si intende per «personalizzazione» del danno biologico?

È la possibilità per il giudice di adeguare il risarcimento alle circostanze specifiche del caso concreto (età, attività svolta, ripercussioni particolari sulla vita del danneggiato) rispetto a un valore tabellare standard.

Le tabelle ministeriali dell’art. 139 si applicano solo alle assicurazioni RC auto?

Sì, le tabelle di cui all’art. 139 del Codice delle assicurazioni si applicano specificamente al risarcimento del danno biologico da sinistri stradali per lesioni di lieve entità (fino al 9% di invalidità permanente) nell’ambito della responsabilità civile auto.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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