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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del T.U. immigrazione sollevate dal Giudice di pace di La Spezia, nella parte in cui non prevede il «giustificato motivo» quale esimente, per difetti di motivazione nelle ordinanze di rimessione.

Di cosa si tratta

Il Giudice di pace di La Spezia aveva sollevato, con tre ordinanze identiche, questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998 (reato di ingresso o soggiorno illegale), nella parte in cui non prevede il «giustificato motivo» come causa di non punibilità, a differenza di quanto previsto per altre fattispecie dello stesso testo unico.

La questione di legittimità costituzionale

Le tre ordinanze del Giudice di pace di La Spezia prospettavano la violazione degli artt. 3 e 27 Cost., censurando il fatto che la norma punisse chiunque si trovasse irregolarmente nel territorio senza possibilità di addurre un giustificato motivo, anche in situazioni di necessità o di impossibilità di regolarizzarsi.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità di tutte e tre le questioni. Le ordinanze di rimessione non motivano adeguatamente la rilevanza nel giudizio concreto né la non manifesta infondatezza del dubbio, rendendo impossibile l’esame nel merito.

Il principio

Anche quando il dubbio di incostituzionalità riguarda una scelta legislativa opinabile (come l’omessa previsione di un’esimente), il giudice rimettente deve motivare in modo rigoroso sia la rilevanza sia la non manifesta infondatezza; la reiterazione di questioni in più ordinanze non sopperisce ai difetti motivazionali di ciascuna.

Domande e risposte

Cosa si intende per «giustificato motivo» nelle fattispecie penali?

È una causa di non punibilità che esclude il reato quando la condotta tipica è giustificata da circostanze obiettive idonee a escluderne il disvalore. Il Giudice di pace riteneva che dovesse essere prevista anche per l’art. 10-bis, come già accade per altri reati del T.U. immigrazione.

Il reato di immigrazione clandestina viola la Costituzione?

La Corte non risponde a questa domanda in questa pronuncia, per ragioni processuali. Il dibattito sulla compatibilità del reato con i principi di ragionevolezza e personalità della responsabilità penale è rimasto aperto per molti anni nella giurisprudenza costituzionale.

Le tre ordinanze avevano lo stesso contenuto?

Sì, il giudice rimettente aveva adottato tre provvedimenti identici nella motivazione, relativi a procedimenti penali distinti a carico di diversi imputati. La Corte li ha riuniti e decisi con un’unica pronuncia.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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