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Con Ordinanza n. 224/2011 la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità di art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (reato di omesso versamento IVA). L’esito è manifesta infondatezza.
Di cosa si tratta
L’art. 10-ter del d.lgs. n. 74/2000 (introdotto dalla l. n. 248/2006) punisce con la reclusione da sei mesi a due anni l’omesso versamento dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale, per importi superiori a 50.000 euro per ciascun periodo. Il Tribunale di Torino dubitava che la soglia di punibilità e il regime sanzionatorio fossero irragionevolmente differenti rispetto all’analoga fattispecie per le ritenute d’acconto (art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000).
La questione di legittimità costituzionale
La questione investe art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (reato di omesso versamento IVA), promossa da Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di P. A., in riferimento ai art. 3 della Costituzione.
La decisione della Corte
La questione è dichiarata manifestamente infondata. La norma che punisce l’omesso versamento dell’IVA (per importi superiori a 50.000 euro per periodo d’imposta) non viola il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) per il confronto con l’omesso versamento delle ritenute d’acconto, trattandosi di fattispecie differenti con propria ratio sanzionatoria.
Il principio
Il legislatore può diversamente sanzionare l’omesso versamento IVA e l’omesso versamento di ritenute d’acconto, in quanto le due fattispecie presentano caratteristiche strutturali e funzionali diverse che giustificano un trattamento penale differenziato.
Domande e risposte
Cosa punisce l’art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000?
Punisce il titolare di partita IVA che, avendo presentato la dichiarazione annuale IVA, non versa entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo l’IVA dovuta, per un importo superiore a 50.000 euro.
Qual era la censura di incostituzionalità del Tribunale di Torino?
Che la soglia di punibilità (50.000 euro) e il regime sanzionatorio per l’omesso versamento IVA fossero irragionevolmente diversi da quelli previsti per l’omesso versamento delle ritenute (art. 10-bis), creando un’ingiustificata disparità di trattamento tra contribuenti.
Perché la Corte ha respinto la questione come manifestamente infondata?
Perché le due fattispecie (omesso IVA e omessa ritenuta) presentano caratteristiche diverse che giustificano un trattamento differenziato: l’IVA è un tributo indiretto riscosso per conto dello Stato, con un meccanismo di traslazione che giustifica scelte sanzionatorie autonome.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza
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