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La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal Presidente del Consiglio contro le deliberazioni della Giunta regionale siciliana che avevano conferito o confermato incarichi di direttore generale a persone esterne alle dotazioni organiche: le delibere non sono atti idonei a sollevare un conflitto tra enti davanti alla Corte costituzionale.
Di cosa si tratta
La Giunta regionale della Regione siciliana aveva adottato, nel dicembre 2009, nove deliberazioni per confermare o conferire incarichi di direttore generale a persone esterne alle dotazioni organiche dell’amministrazione regionale. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva sollevato conflitto di attribuzioni, ritenendo che tali atti violassero gli artt. 3 e 97 Cost. sull’imparzialità della pubblica amministrazione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio propone conflitto di attribuzioni tra enti avverso le deliberazioni della Giunta regionale siciliana n. 569, 573, 578, 581, 585, 587, 588, 590 e 591 del 29 dicembre 2009, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 97, primo e terzo comma, Cost., nonché ai principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il conflitto. Le delibere della Giunta regionale non sono atti idonei a integrare un conflitto di attribuzioni tra enti ai sensi dell’art. 134 Cost.: mancano le condizioni procedurali e sostanziali per sollevare tale conflitto, poiché si tratta di atti amministrativi regionali che potevano essere impugnati con altri strumenti giurisdizionali.
Il principio
Il conflitto di attribuzioni tra enti è uno strumento eccezionale che presuppone la lesione o la menomazione della sfera di competenze costituzionalmente garantita a uno degli enti; non è ammissibile per contestare atti amministrativi regionali che non incidono sulle attribuzioni statali, bensì solo sull’osservanza di principi costituzionali generali.
Domande e risposte
Cos’è il conflitto di attribuzioni tra enti?
È un giudizio dinanzi alla Corte costituzionale (art. 134 Cost.) con cui lo Stato o una Regione contestano che un atto dell’altro ente abbia leso o menomato la propria sfera di competenze costituzionalmente garantita. È diverso dal giudizio in via principale sulle leggi regionali o statali.
Perché il conflitto è inammissibile?
La Corte ha ritenuto che le delibere impugnate — atti di nomina di direttori generali — non fossero idonee a integrare una «menomazione» delle attribuzioni costituzionali dello Stato. Il Governo poteva tutelare l’interesse invocato con altri strumenti, ad esempio ricorrendo al giudice amministrativo.
L’imparzialità della PA si tutela solo davanti alla Corte costituzionale?
No. Il principio di cui all’art. 97 Cost. si applica a tutta la pubblica amministrazione ed è tutelato in via ordinaria davanti ai giudici amministrativi (TAR e Consiglio di Stato). Il conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale riguarda invece le sole lesioni delle sfere di competenza tra enti.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — Imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza
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