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Con Ordinanza n. 222/2011 la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità di art. 32, commi 1 e 1-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione – permesso di soggiorno per minori stra. L’esito è manifesta inammissibilità.
Di cosa si tratta
L’art. 32 del T.U. immigrazione disciplina la conversione del permesso di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati al raggiungimento della maggiore età, subordinandola alla partecipazione a un progetto di integrazione biennale. Il TAR Piemonte dubitava che la norma non consentisse adeguata tutela ai minori che compissero i diciotto anni in assenza dei requisiti formali richiesti.
La questione di legittimità costituzionale
La questione investe art. 32, commi 1 e 1-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione – permesso di soggiorno per minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore età), promossa da Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, in riferimento ai art. 3, art. 10, art. 117 della Costituzione.
La decisione della Corte
La questione è dichiarata manifestamente inammissibile. Il giudice rimettente non aveva tentato un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata, omettendo di considerare il diverso orientamento giurisprudenziale esistente circa la portata applicativa della disposizione ai minori che compiano la maggiore età nel corso del progetto di integrazione biennale.
Il principio
Il giudice a quo ha l’obbligo di esplorare eventuali interpretazioni costituzionalmente conformi della norma impugnata e di confutarle prima di rimettere la questione alla Corte; la mancata considerazione di consolidata giurisprudenza alternativa rende la questione inammissibile.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 32 del T.U. immigrazione per i minori stranieri?
Prevede che il minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, possa ottenere la conversione del permesso di soggiorno se ha partecipato per almeno due anni a un progetto di integrazione (sociale, lavorativa, formativa) e dispone di risorse sufficienti.
Qual era il dubbio del TAR Piemonte?
Che la norma non consentisse la conversione per i minori affidati prima dell’entrata in vigore della legge che ha introdotto il progetto biennale, discriminandoli rispetto ai minori successivamente affidati.
Perché la Corte non ha deciso nel merito?
Perché esisteva una giurisprudenza alternativa che interpretava la norma in modo costituzionalmente orientato, consentendo la conversione anche ai minori affidati prima della legge; il TAR avrebbe dovuto confrontarsi con tale orientamento prima di rimettere la questione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza
- Art. 10 della Costituzione — Condizione dello straniero
- Art. 117 della Costituzione — Rispetto degli obblighi internazionali
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