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Con Ordinanza n. 216/2011 la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità di art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione – arresto obbligatorio per inottemper. L’esito è restituzione degli atti.
Di cosa si tratta
L’art. 14, comma 5-quinquies, del T.U. immigrazione prevedeva l’arresto obbligatorio in flagranza per lo straniero inottemperante all’ordine di allontanamento del questore, secondo la procedura penale ordinaria. Il Tribunale di Agrigento dubitava della compatibilità con gli artt. 3 e 13 Cost., ma il d.l. n. 89/2011 ha radicalmente modificato sia la norma incriminatrice che le regole processuali applicabili.
La questione di legittimità costituzionale
La questione investe art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione – arresto obbligatorio per inottemperanza all’ordine di allontanamento), promossa da Tribunale di Agrigento, in riferimento ai art. 3, art. 13 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Agrigento. Il sopravvenuto d.l. 23 giugno 2011, n. 89, ha sostituito integralmente l’art. 14, comma 5-quinquies, e ha modificato anche la disciplina processuale, rendendo necessaria la rivalutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza da parte del giudice rimettente.
Il principio
Quando la norma impugnata viene integralmente sostituita nel corso del giudizio costituzionale da uno ius superveniens che ne muta anche il regime processuale, la Corte non può decidere nel merito e restituisce gli atti al giudice a quo.
Domande e risposte
Cosa prevedeva l’art. 14, comma 5-quinquies, nella versione impugnata?
Prevedeva l’arresto obbligatorio dello straniero in flagranza di reato per inottemperanza all’ordine di allontanamento del questore, con conseguente sottoposizione al rito direttissimo davanti al tribunale ordinario.
Perché il d.l. n. 89/2011 ha reso necessaria la restituzione degli atti?
Perché ha sostituito integralmente la norma impugnata, modificando sia la disciplina sostanziale (escludendo l’arresto) sia quella processuale (devolvendo i procedimenti al giudice di pace). Il giudice rimettente deve rivalutare se la questione sia ancora attuale.
Qual era il dubbio di costituzionalità del Tribunale di Agrigento?
La rimettente riteneva che l’arresto obbligatorio, senza possibilità di valutare il «giustificato motivo» dell’inottemperanza, potesse violare il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e la tutela della libertà personale (art. 13 Cost.).
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di ragionevolezza
- Art. 13 della Costituzione — Libertà personale
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