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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le undici questioni sollevate dal Giudice di pace di La Spezia sull’art. 10-bis T.U. immigrazione, per grave carenza di motivazione: il dubbio di costituzionalità era espresso solo nel dispositivo delle ordinanze, senza alcuna argomentazione nella parte motiva.
Di cosa si tratta
Il Giudice di pace di La Spezia aveva sollevato, con undici ordinanze di identico tenore (quattro del 1° dicembre 2009 e sette del 4 maggio 2010), questioni di legittimità costituzionale del reato di ingresso e soggiorno illegale (art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998). Le questioni vertevano sulla mancata previsione di un’esimente del «giustificato motivo» per la condotta sanzionata, analogamente a quanto previsto per l’art. 14, comma 5-ter, del medesimo T.U. Il difetto di motivazione era particolarmente grave: il dubbio di legittimità era enunciato solo nel dispositivo, non nella parte motiva delle ordinanze.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di La Spezia, con ordinanze r.o. nn. 270-280 del 2010, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui non prevede il «giustificato motivo» quale esimente. Giudice relatore: Gaetano Silvestri; camera di consiglio del 23 febbraio 2011; depositata il 3 marzo 2011.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di tutte le undici questioni, riuniti i giudizi. Il vizio era radicale: nelle ordinanze di rimessione, il Giudice di pace si limitava a esprimere un «dubbio di legittimità costituzionale» evocando i parametri solo nel dispositivo, senza alcuna motivazione nella parte argomentativa. Questa totale assenza di motivazione rende la questione assolutamente inammissibile, perché la Corte non può esaminare una censura che non sia stata minimamente argomentata.
Il principio
L’ordinanza di rimessione deve contenere, nella sua parte motiva, una motivazione adeguata sia sulla rilevanza sia sulla non manifesta infondatezza della questione. L’indicazione dei parametri costituzionali nel solo dispositivo, senza alcuna argomentazione nella motivazione, determina la manifesta inammissibilità perché la Corte non può supplire all’assenza totale di argomentazione del giudice rimettente.
Domande e risposte
Cosa è il «giustificato motivo» come esimente?
È una clausola che, in alcune norme penali, esclude la punibilità di una condotta altrimenti sanzionata quando l’agente abbia agito per una ragione giustificata. Il Giudice di pace di La Spezia riteneva che anche il reato di soggiorno illegale avrebbe dovuto prevedere tale esimente, analogamente al reato di inottemperanza all’ordine di espulsione (art. 14, comma 5-ter, T.U. immigrazione).
Perché il difetto di motivazione è un vizio così grave?
Perché il giudizio di legittimità costituzionale è avviato dall’ordinanza del giudice rimettente, che deve delimitare l’oggetto del giudizio e fornire alla Corte gli elementi per esaminare la questione. Se manca la motivazione, la Corte non sa perché il giudice ritiene la norma incostituzionale e non può svolgere il proprio compito.
Le undici ordinanze erano state trattate insieme?
Sì, la Corte ha riunito i giudizi per poi decidere con un’unica pronuncia. Poiché le ordinanze erano di identico tenore — con lo stesso difetto radicale di motivazione — l’esame e la decisione erano analoghi per tutte e undici.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di ragionevolezza, evocato solo nel dispositivo senza motivazione
- Art. 27 della Costituzione — Principio di personalità della responsabilità penale, evocato insieme all’art. 3
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