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La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 4, 8, comma 4, 11, commi 1 e 2, 22, comma 6, e 33, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 6/2010 (Legge di tutela della natura), per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema spetta in via esclusiva allo Stato, anche nei confronti delle Province autonome.
Di cosa si tratta
La Provincia autonoma di Bolzano aveva emanato una legge di tutela della natura che disciplinava la protezione delle specie animali e vegetali, la raccolta di funghi, le deroghe ai divieti di prelievo di specie protette, la valutazione di incidenza su siti Natura 2000 e l’abbattimento di fauna all’interno delle oasi di protezione. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato queste norme ritenendole invasive della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente.
La questione di legittimità costituzionale
Il ricorso investiva gli artt. 4, 8, comma 4, 11, commi 1 e 2, 22, comma 6, e 33, comma 3, della l.p. Bolzano 12 maggio 2010, n. 6, in riferimento agli artt. 117, primo comma, secondo comma, lettera s), terzo e quinto comma, della Costituzione, nonché all’art. 8 del d.P.R. n. 670/1972 (statuto speciale Trentino-Alto Adige).
La decisione della Corte
La Corte dichiara fondate tutte le questioni. Le disposizioni impugnate non rientrano nelle materie di competenza primaria della Provincia (caccia, parchi naturali), ma costituiscono norme di protezione ambientale in senso stretto, ricadenti nella materia «tutela dell’ambiente» di competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. Le Province autonome non possono legiferare in tale ambito, neppure per elevare i livelli di tutela, se le norme esulano dalle proprie competenze legislative costituzionalmente attribuite.
Il principio
Le norme provinciali che disciplinano la protezione generale di specie animali e vegetali — indipendentemente dall’attività venatoria o dall’istituzione di parchi — rientrano nella materia «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» di competenza esclusiva statale. Nessun ente territoriale, neppure una Provincia autonoma con potesta statutaria primaria, può legiferare in questo ambito al di fuori delle proprie specifiche competenze.
Domande e risposte
Le Province autonome di Trento e Bolzano possono legiferare sulla caccia?
Sì, in quanto l’art. 8 del d.P.R. n. 670/1972 (Statuto speciale) attribuisce alle Province autonome potesta legislativa primaria in materia di caccia, pesca e parchi per la protezione della flora e della fauna. Tuttavia tale competenza non si estende alla tutela dell’ambiente in senso generale, che è materia esclusiva statale.
Che cosa rientra nella «tutela dell’ambiente» di competenza statale?
L’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. riserva allo Stato la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. In questa materia rientrano le norme che disciplinano la protezione generale delle specie animali e vegetali, le deroghe ai divieti di prelievo e la valutazione di incidenza su habitat naturali protetti dalla direttiva europea 92/43/CEE.
Una Provincia autonoma può fissare standard di tutela ambientale più elevati di quelli statali?
Solo nell’ambito delle proprie competenze legislative e a condizione che ciò avvenga in esercizio di proprie attribuzioni connesse all’ambiente (es. urbanistica, caccia). Non è consentito legiferare puramente e semplicemente in campi riservati alla competenza esclusiva statale, neppure con l’obiettivo di elevare i livelli di protezione.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (comma 2, lett. s)
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.