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La Corte costituzionale dichiara estinto il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 28, comma 3, 44, comma 10, e 48 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 16/2010 (Tutela della salute), a seguito della rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, accettata dalla controparte costituita.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune disposizioni della legge della Provincia autonoma di Trento 23 luglio 2010, n. 16 (Tutela della salute in provincia di Trento), in materia di nomine dei direttori sanitari e amministrativi delle aziende sanitarie provinciali. Prima della trattazione nel merito, il ricorrente ha rinunciato all’impugnazione e la Provincia ha accettato la rinuncia.
La questione di legittimità costituzionale
Il ricorso riguardava gli artt. 28, comma 3, 44, comma 10, e 48 della l.p. Trento n. 16/2010, in riferimento agli artt. 97, 117, commi secondo (lettera l) e terzo, della Costituzione. La norma impugnata prevedeva che le nomine dei vertici aziendali delle ASP trentine cessassero automaticamente novanta giorni dopo la nomina del nuovo direttore generale.
La decisione della Corte
Ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso seguita dall’accettazione della controparte costituita comporta l’estinzione del processo. La Corte prende atto della rinuncia e della sua accettazione e dichiara il processo estinto, senza pronunciarsi nel merito delle questioni.
Il principio
Nel giudizio in via principale davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, accettata dalla parte resistente, comporta l’estinzione del processo a norma dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi costituzionali, senza che la Corte possa pronunciarsi nel merito delle questioni.
Domande e risposte
Che cosa prevede il giudizio in via principale davanti alla Corte costituzionale?
È il giudizio che si instaura quando lo Stato o una Regione/Provincia autonoma impugna direttamente una legge altrui per violazione del riparto di competenze costituzionali, senza che sia pendente un giudizio ordinario (a differenza del giudizio incidentale che presuppone una controversia concreta).
La rinuncia al ricorso è sempre possibile?
Sì, ma richiede l’accettazione della controparte già costituita in giudizio. Se la parte resistente non si è costituita o non accetta la rinuncia, il processo non si estingue automaticamente.
Cosa accade alle norme provinciali dopo l’estinzione del processo?
Le norme restano in vigore senza che la Corte si sia pronunciata sulla loro legittimità costituzionale. La rinuncia e l’estinzione del processo non comportano alcun giudicato costituzionale, positivo o negativo, sulle disposizioni impugnate.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — Buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, parametro invocato nel ricorso poi rinunciato
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative tra Stato, Regioni e Province autonome
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