Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 3, della legge della Regione Abruzzo n. 17/2010 (che imponeva alla grande distribuzione obblighi di rotazione dei turni domenicali e di assunzioni temporanee) e dell’art. 2 della l.r. Abruzzo n. 38/2010. Dichiara invece non fondate le questioni sugli artt. 5, comma 1, e 34, comma 2, della stessa legge.
Di cosa si tratta
La Regione Abruzzo aveva modificato la propria legge sul commercio, introducendo: limiti di superficie minima per gli esercizi che vendono farmaci da banco (art. 5), la possibilità di derogare alla chiusura domenicale per quaranta giornate l’anno (art. 34, comma 2) e obblighi specifici per la grande distribuzione riguardo alla rotazione dei riposi domenicali dei lavoratori (art. 34, comma 3). Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato queste norme per violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza (art. 117, comma 2, lett. e) Cost.).
La questione di legittimità costituzionale
Il ricorso coinvolgeva gli artt. 5, comma 1, 34, commi 2 e 3, della l.r. Abruzzo n. 17/2010 e l’art. 2 della l.r. Abruzzo n. 38/2010, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione (tutela della concorrenza e ordinamento civile di competenza esclusiva statale).
La decisione della Corte
La Corte riunisce i giudizi e pronuncia una decisione parzialmente di accoglimento: (a) dichiara illegittimo l’art. 34, comma 3, perché pone obblighi specifici a carico della sola grande distribuzione in materia di rapporti di lavoro, invadendo la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile (art. 117, comma 2, lett. l) Cost.); (b) dichiara illegittimo l’art. 2 della l.r. n. 38/2010; (c) dichiara non fondate le questioni sugli artt. 5, comma 1, e 34, comma 2, che non risultano incompatibili con la tutela della concorrenza.
Il principio
Le Regioni non possono imporre alla grande distribuzione obblighi specifici in materia di organizzazione del lavoro domenicale che esulano dalla normativa statale e alterano l’assetto concorrenziale, poiché la disciplina dei rapporti di lavoro subordinato spetta in via esclusiva allo Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
Domande e risposte
Le Regioni possono disciplinare le aperture domenicali dei negozi?
Sì, ma nei limiti fissati dalla normativa statale. La l.r. Abruzzo che consentiva fino a quaranta giornate di deroga alla chiusura domenicale è stata ritenuta non contraria alla tutela della concorrenza, poiché non incideva sulle modalità di accesso al mercato ma sul calendario delle aperture.
Perché la norma sui turni domenicali è stata dichiarata illegittima?
Perché imponeva unicamente alla grande distribuzione — e non agli altri esercizi commerciali — obblighi di rotazione dei riposi e di assunzione temporanea di sostituti, disciplinando aspetti del rapporto di lavoro subordinato (materia di competenza esclusiva statale) in modo non previsto dalla normativa nazionale.
La vendita di farmaci da banco può essere limitata dalle Regioni?
No, se le limitazioni interferiscono con la tutela della concorrenza di competenza statale. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che i requisiti di superficie minima previsti dall’art. 5 della legge abruzzese non violassero la concorrenza, essendo coerenti con la normativa statale di riferimento.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative: tutela della concorrenza e ordinamento civile spettano allo Stato in via esclusiva
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, rilevante per la disparità di trattamento tra operatori regionali e nazionali
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.