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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una legge della Regione Basilicata che estendeva il regime semplificato della denuncia di inizio attività (DIA) per impianti eolici di media potenza, invadendo la competenza statale concorrente in materia di produzione e distribuzione nazionale dell’energia.

Di cosa si tratta

La Regione Basilicata aveva modificato il proprio Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale consentendo che impianti eolici di potenza tra 200 kW e 1 MW potessero essere realizzati con la sola DIA, purché distanti almeno 500 metri l’uno dall’altro. La normativa statale (d.lgs. n. 387/2003, art. 12, comma 5) riserva invece l’autorizzazione unica per impianti di quella fascia di potenza. La Corte ha verificato che la norma regionale contraddiceva i principi fondamentali statali in materia di fonti rinnovabili.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 3, comma 1, paragrafi i) e iii), della legge della Regione Basilicata n. 21 del 2010, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione (legislazione concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, paragrafo i) e paragrafo iii) della legge della Regione Basilicata n. 21 del 2010, nelle parti in cui modificano rispettivamente il paragrafo 1.2.2.1 e il paragrafo 2.2.2 dell’Appendice A al PIEAR, estendendo il regime DIA a impianti eolici per i quali la normativa statale richiede l’autorizzazione unica.

Il principio

Le Regioni non possono introdurre in materia di energia da fonti rinnovabili un regime autorizzativo semplificato (DIA) per impianti che il legislatore statale — nell’esercizio della competenza concorrente di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. — ha sottoposto ad autorizzazione unica; la disciplina delle procedure autorizzative costituisce un principio fondamentale della materia che vincola anche il legislatore regionale.

Domande e risposte

Perché la Regione non poteva semplificare le autorizzazioni per gli impianti eolici?

Perché la materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» è di legislazione concorrente: lo Stato fissa i principi fondamentali (comprese le procedure autorizzative), che le Regioni devono rispettare senza poterli derogare in senso più permissivo o restrittivo.

Cosa cambia concretamente per chi vuole installare un impianto eolico?

Resta obbligatoria l’autorizzazione unica statale per gli impianti di potenza tra 200 kW e 1 MW. La DIA regionale introdotta dalla legge n. 21/2010 non è mai potuta entrare in vigore per quella fascia di potenza.

La sentenza riguarda anche gli impianti già realizzati con la DIA regionale?

La sentenza non si pronuncia espressamente su situazioni pregresse, ma la dichiarazione di illegittimità costituzionale ha effetto ex tunc: gli impianti eventualmente autorizzati in via semplificata in base alla norma annullata potrebbero essere soggetti a riesame da parte delle autorità competenti.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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