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L’ordinanza n. 101 del 2011 ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1, della legge n. 118 del 1971, nella parte in cui subordina la concessione dell’assegno mensile di invalidità civile al mancato svolgimento di attività lavorativa, per difetti nell’ordinanza di rimessione del Tribunale di Napoli.
Di cosa si tratta
L’articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 1971, n. 118, come modificato dalla legge n. 247 del 2007, concede un assegno mensile agli invalidi civili tra i 18 e i 64 anni con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%, a condizione che «non svolgano attività lavorativa». Il Tribunale di Napoli era investito della domanda di una cittadina extracomunitaria titolare di carta di soggiorno che, pur possedendo i requisiti sanitari ed economici, svolgeva attività lavorativa da cui ricavava un reddito modesto, e riteneva irragionevole escluderla dal beneficio.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1, della legge n. 118 del 1971 in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, ritenendo irragionevole escludere dal beneficio l’invalido che svolge attività lavorativa con redditi inferiori al limite legale, a parità di riduzione della capacità lavorativa e di reddito.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione. Ha rilevato che il rimettente non aveva sufficientemente motivato la rilevanza della questione nel caso concreto, non avendo verificato se la ricorrente soddisfacesse tutti i requisiti di legge (sanitari, economici e di residenza) e, in particolare, non avendo esaminato come il reddito da lavoro si combinasse con gli altri requisiti reddituali previsti dalla norma.
Il principio
La rilevanza della questione di legittimità costituzionale deve essere motivata in modo specifico e concreto: il giudice rimettente deve accertare che nel giudizio a quo tutti gli altri requisiti applicativi della norma impugnata siano soddisfatti, pena l’inammissibilità della questione per difetto di rilevanza.
Domande e risposte
Un invalido civile che lavora ha diritto all’assegno mensile?
Secondo la norma impugnata (art. 13, comma 1, legge n. 118 del 1971), l’assegno è riconosciuto solo agli invalidi che «non svolgono attività lavorativa». Il Tribunale di Napoli riteneva questa esclusione irragionevole quando il reddito da lavoro è modesto, ma la Corte non ha potuto esaminare il merito per vizi processuali.
Perché la questione era inammissibile?
Il rimettente non aveva adeguatamente verificato se la ricorrente possedesse tutti i requisiti di legge (in particolare il requisito reddituale complessivo), rendendo incerta la rilevanza della questione nel caso concreto, che è condizione necessaria per adire la Corte costituzionale.
L’assegno mensile di invalidità spetta anche agli stranieri?
Secondo la norma, la prestazione spetta anche allo straniero extracomunitario titolare di carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo), come nel caso di specie, a condizione che sussistano tutti gli altri requisiti sanitari ed economici.
Norme collegate
- Art. 38 della Costituzione — diritto all’assistenza sociale per i casi di inabilità e bisogno, parametro della questione
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza, invocato per la disparità di trattamento tra invalidi lavoratori e non lavoratori
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.