Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
L’ordinanza n. 99 del 2011 ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sulle norme che negano il diritto alla buonuscita (e all’indennità di fine rapporto) agli insegnanti supplenti con meno di un anno continuativo di servizio, per vizi nell’ordinanza di rimessione del TAR Umbria.
Di cosa si tratta
Una docente di musica che aveva prestato servizio per trentaquattro anni come insegnante non di ruolo (precaria) attraverso una serie di incarichi continuativi aveva chiesto il riconoscimento della buonuscita (ai sensi del d.P.R. n. 1032 del 1973) e dell’indennità di fine rapporto (ai sensi del d.lgs.C.p.S. n. 207 del 1947). Le norme vigenti negavano queste prestazioni al personale supplente e a chi non avesse maturato almeno un anno continuo di servizio.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Umbria ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione, degli articoli 2 e 3, primo comma, del d.P.R. n. 1032 del 1973 (nella parte in cui negano la buonuscita al personale supplente e richiedono un anno di iscrizione al Fondo) e dell’art. 9, primo comma, del d.lgs.C.p.S. n. 207 del 1947 (nella parte in cui richiede almeno un anno di servizio continuativo per l’indennità di fine rapporto).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili tutte le questioni. Per quella relativa all’art. 2 del d.P.R. n. 1032 del 1973 ha rilevato che il rimettente non aveva motivato la rilevanza nel caso concreto. Per quelle relative agli artt. 3 del d.P.R. e 9 del d.lgs. n. 207 del 1947 ha ritenuto che il rimettente avesse omesso di valutare la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata, che il giudice a quo stesso sembrava considerare praticabile riconoscendo la «unicità» del rapporto di lavoro ai fini della prescrizione.
Il principio
Il giudice rimettente deve verificare la percorribilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata prima di sollevare questione di legittimità costituzionale; se tale interpretazione è possibile, la questione è inammissibile per mancato esperimento del tentativo interpretativo.
Domande e risposte
Un insegnante precario ha diritto alla buonuscita?
La normativa all’epoca vigente escludeva il personale supplente dalle prestazioni previdenziali di buonuscita e subordinava il diritto all’indennità di fine rapporto ad almeno un anno di servizio continuativo. La questione di costituzionalità sollevata è stata però dichiarata inammissibile senza esame nel merito.
Perché il TAR Umbria non ha potuto ottenere una risposta nel merito?
Perché l’ordinanza di rimessione presentava vizi: aveva omesso di motivare la rilevanza per la questione relativa all’art. 2 del d.P.R. n. 1032 e non aveva esaminato se fosse possibile un’interpretazione costituzionalmente orientata per le altre questioni.
Cosa si intende per «interpretazione costituzionalmente orientata»?
Si intende un’interpretazione della norma di legge che, tra i significati possibili, scelga quello compatibile con i principi costituzionali, evitando così di dover dichiarare la norma incostituzionale. Solo quando tale interpretazione è impossibile è legittimo sollevare questione di legittimità costituzionale.
Norme collegate
- Art. 36 della Costituzione — diritto alla retribuzione proporzionata e sufficiente, parametro della questione
- Art. 38 della Costituzione — diritto alla previdenza e all’assistenza sociale, parametro della questione
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza e uguaglianza, invocato per la disparità tra supplenti e personale di ruolo
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.