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La Corte costituzionale dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sollevato dal GIP del Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione che aveva dichiarato insindacabile, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., le opinioni espresse dal senatore Raffaele Iannuzzi nei confronti di due magistrati.
Di cosa si tratta
Davanti al GIP del Tribunale di Milano pendeva un procedimento penale per diffamazione a mezzo stampa a carico del senatore Raffaele Iannuzzi per dichiarazioni rilasciate in un articolo contro i magistrati Natoli e Caselli. Il Senato aveva deliberato che tali opinioni erano insindacabili ex art. 68 Cost., il che avrebbe bloccato il processo penale. Il GIP ha impugnato la deliberazione davanti alla Corte costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il GIP del Tribunale di Milano ha promosso conflitto di attribuzioni nei confronti del Senato della Repubblica, lamentando che la deliberazione del 21 aprile 2010 (Doc. IV-ter n. 14/A) avesse leso le sue attribuzioni costituzionalmente garantite, dichiarando insindacabili le opinioni del senatore Iannuzzi in mancanza dei presupposti previsti dall’art. 68, primo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara il conflitto ammissibile sia sotto il profilo soggettivo (entrambi gli organi sono legittimati a stare in giudizio) sia sotto quello oggettivo (sussiste materia di conflitto, non essendo ancora pregiudicata la questione di merito). Dispone la notifica al Senato e la successiva trattazione in udienza pubblica.
Il principio
Il GIP, quale organo giurisdizionale in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, è legittimato a sollevare conflitto di attribuzioni nei confronti del Senato quando ritiene che una delibera di insindacabilità ex art. 68 Cost. sia stata adottata in assenza dei relativi presupposti, ledendo la propria sfera di competenza.
Domande e risposte
Che cosa prevede l’art. 68 della Costituzione sull’insindacabilità?
L’art. 68, primo comma, Cost. stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Spetta alla Camera di appartenenza deliberare sull’applicabilità di tale guarentigia.
Come funziona il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?
Il conflitto si propone dinanzi alla Corte costituzionale quando un organo ritiene che un altro abbia invaso la propria sfera di competenze costituzionali. La Corte esamina prima l’ammissibilità (fase de qua) e poi, se ammissibile, decide nel merito.
La pronuncia di ammissibilità anticipa il merito del conflitto?
No. La dichiarazione di ammissibilità è solo un filtro processuale: la Corte verifica che gli organi siano legittimati e che esista materia di conflitto, senza pregiudicare la questione di merito, che sarà decisa nella successiva fase di trattazione.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — Insindacabilità parlamentare, oggetto diretto del conflitto
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.