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L’ordinanza n. 100 del 2011 ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del T.U. Immigrazione sollevate dal Giudice di pace di Gallarate con tredici ordinanze, per carenze nella motivazione sulla non manifesta infondatezza.
Di cosa si tratta
Il Giudice di pace di Gallarate, con tredici ordinanze identiche nella parte motiva, aveva messo in discussione la costituzionalità dell’art. 10-bis del Testo Unico sull’Immigrazione (introdotto dalla legge n. 94 del 2009), che punisce il reato di ingresso e soggiorno illegale con ammenda da 5.000 a 10.000 euro, deducendo la violazione degli articoli 2, 3 e 25 della Costituzione. In particolare il rimettente contestava l’irragionevolezza di applicare uno strumento penale a condotte già coperte da misure amministrative di espulsione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Gallarate ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, aggiunto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge n. 94 del 2009, per violazione degli articoli 2, 3 e 25 della Costituzione. Il rimettente deduceva la mancanza di giustificazione razionale per la scelta penale e la disparità di trattamento rispetto all’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, che prevede la clausola del «giustificato motivo».
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni, riuniti i giudizi. Ha rilevato che le ordinanze di rimessione non sviluppavano in modo adeguato e autonomo le ragioni di non manifesta infondatezza delle censure, limitandosi sostanzialmente ad affermare l’irragionevolezza della scelta legislativa senza articolare un’argomentazione giuridica idonea a superare la soglia minima richiesta per la rimessione alla Corte costituzionale.
Il principio
Le tredici ordinanze identiche nella parte motiva non soddisfacevano il requisito di motivazione autonoma sulla non manifesta infondatezza: una motivazione puramente assertiva e ripetitiva non è sufficiente per adire la Corte costituzionale, che richiede un’argomentazione specifica e argomentata sulle ragioni di incostituzionalità.
Domande e risposte
Perché il reato di soggiorno illegale era ritenuto irragionevole dai rimettenti?
Il Giudice di pace di Gallarate riteneva irragionevole criminalizzare una condotta già coperta da misure amministrative di espulsione (art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998), sostenendo che lo scopo dell’allontanamento dello straniero irregolare fosse già raggiungibile senza ricorrere allo strumento penale.
Qual è la differenza tra le questioni del Giudice di pace di Gallarate e quelle del Giudice di pace di Pistoia (ord. n. 95/2011)?
Le due serie di ordinanze riguardano la stessa norma (art. 10-bis T.U. Immigrazione) e sono state entrambe dichiarate inammissibili per difetti di motivazione, sebbene le censure specifiche presentino alcune differenze. In entrambi i casi la Corte ha ritenuto non soddisfatto il requisito di motivazione autonoma sulla non manifesta infondatezza.
Il reato di soggiorno illegale è stato poi dichiarato incostituzionale?
Con la legge n. 67 del 2014 il reato di ingresso e soggiorno illegale (art. 10-bis) è stato depenalizzato e trasformato in illecito amministrativo, per cui la questione di costituzionalità ha perso rilevanza pratica. La Corte non aveva mai esaminato nel merito le questioni sollevate in questa fase.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza, invocato per l’irragionevole criminalizzazione del soggiorno irregolare
- Art. 25 della Costituzione — principio di legalità in materia penale, parametro delle censure
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