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La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sul contributo unificato (artt. 9 e 10 del d.P.R. n. 115/2002, come modificati dalla legge finanziaria 2010), sollevate da tre Giudici di pace. Le rimettenti non hanno adeguatamente motivato la rilevanza delle questioni né dimostrato che il mancato pagamento impedisse la prosecuzione dei giudizi.
Di cosa si tratta
La legge finanziaria 2010 (l. n. 191/2009) ha modificato la disciplina del contributo unificato, aumentandone gli importi e ampliandone i casi di applicazione. Tre Giudici di pace avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale, ritenendo che le nuove norme potessero rendere di fatto inaccessibile la giustizia per i soggetti meno abbienti.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Ficarolo (art. 2, comma 212, l. n. 191/2009, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.), il Giudice di pace di Varazze (artt. 9, 10, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002 e art. 30, comma 1, stesso testo unico, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 113 Cost.) e il Giudice di pace di Fermo (art. 10, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002 e art. 23, comma 10, l. n. 689/1981, in riferimento agli artt. 24 e 25 Cost.).
La decisione della Corte
La Corte riunisce i giudizi e dichiara tutte le questioni manifestamente inammissibili. I Giudici di Ficarolo e Fermo non spiegano come la declaratoria di illegittimità inciderebbe sulle decisioni loro sottoposte, mancando il presupposto della rilevanza. Il Giudice di Varazze ha sollevato la questione d’ufficio nonostante il contributo fosse già stato spontaneamente pagato dal ricorrente, rendendo la questione irrilevante nel giudizio a quo.
Il principio
Una questione di legittimità costituzionale è ammissibile solo se rilevante nel giudizio principale: il rimettente deve spiegare come la pronuncia della Corte inciderebbe concretamente sulla decisione da adottare. La questione sollevata d’ufficio su una norma già applicata spontaneamente dalla parte è priva di rilevanza.
Domande e risposte
Che cos’è il contributo unificato?
È il tributo dovuto per la proposizione di un atto che introduce un procedimento giudiziario o un’impugnazione. Il suo importo varia in base al valore della causa e al tipo di procedimento, ed è disciplinato dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico sulle spese di giustizia).
Il mancato pagamento del contributo unificato rende la domanda improponibile?
No, in via automatica. La mancata corresponsione del contributo attiva una procedura di riscossione coattiva e l’applicazione di sanzioni, ma non comporta di per sé l’improcedibilità della domanda, salvo diversa previsione normativa espressa.
Cosa significa che la questione è «irrilevante»?
La rilevanza è il presupposto per cui la questione deve riguardare una norma di cui il giudice deve fare applicazione nel giudizio a quo. Se la norma in questione non deve essere applicata (perché il pagamento è già avvenuto o perché il giudice non deve pronunciarsi su di essa), la questione non può essere sollevata.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza, invocato per la disparità tra chi può e chi non può permettersi il contributo
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di agire in giudizio, ritenuto compresso da oneri economici eccessivi
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