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L’ordinanza n. 95 del 2011 ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del Testo Unico Immigrazione, sollevate dal Giudice di pace di Pistoia, per difetti di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.

Di cosa si tratta

L’articolo 10-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dalla legge n. 94 del 2009 (cosiddetto «pacchetto sicurezza»), aveva creato il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, punito con ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Il Giudice di pace di Pistoia aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di tale norma in riferimento agli articoli 2, 3, 25 secondo comma e 27 della Costituzione, sostenendo che la criminalizzazione del mero ingresso irregolare fosse irragionevole e sproporzionata.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Pistoia, con sei ordinanze del 15 febbraio 2010, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, aggiunto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge n. 94 del 2009, in riferimento agli articoli 2, 3, 25 secondo comma e 27 della Costituzione. Il rimettente deduceva l’irragionevolezza della scelta di criminalizzare la presenza irregolare quando esistono già strumenti amministrativi (espulsione) idonei a raggiungere lo stesso scopo e contestava la disparità di trattamento rispetto alla fattispecie dell’art. 14, comma 5-ter, che prevede la clausola del «giustificato motivo».

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni, rilevando gravi carenze nell’ordinanza di rimessione: il giudice a quo non aveva adeguatamente motivato la rilevanza nel caso concreto (non specificava sufficientemente i fatti del procedimento), né aveva sviluppato in modo articolato le ragioni di non manifesta infondatezza, limitandosi a richiamare precedenti della Corte di cassazione senza elaborare autonomamente le censure di incostituzionalità.

Il principio

L’ordinanza di rimessione deve contenere una motivazione autonoma, specifica e non meramente assertiva sia sulla rilevanza della questione nel giudizio principale sia sulla non manifesta infondatezza della censura; il difetto di tali requisiti determina la manifesta inammissibilità della questione.

Domande e risposte

Cosa è il reato di ingresso illegale (art. 10-bis T.U. Immigrazione)?

Introdotto dalla legge n. 94 del 2009, punisce con ammenda da 5.000 a 10.000 euro lo straniero che fa ingresso o si trattiene nel territorio italiano in violazione delle disposizioni del Testo Unico Immigrazione. Il giudice di pace può sostituire l’ammenda con l’espulsione.

Perché le questioni sono state dichiarate inammissibili?

Il Giudice di pace di Pistoia non aveva indicato con sufficiente precisione i fatti del procedimento pendente davanti a lui, rendendo impossibile verificare la rilevanza della questione, e non aveva motivato in modo autonomo le censure di incostituzionalità.

Cosa significa «manifesta inammissibilità» di una questione di legittimità costituzionale?

Significa che la questione presenta carenze formali o processuali talmente evidenti da non consentire un esame nel merito: può dipendere da difetti di motivazione sulla rilevanza, sull’incidentalità o sul minimo argomentativo di non manifesta infondatezza che ogni ordinanza di rimessione deve contenere.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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