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La Corte costituzionale dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso del Commissario dello Stato che impugnava l’art. 3, comma 5, della delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana in materia di Commissione per le pari opportunità. La disposizione censurata era stata omessa in sede di promulgazione della legge regionale definitiva, privando così di oggetto il giudizio.
Di cosa si tratta
Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana aveva impugnato in via principale l’art. 3, comma 5, di una delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana del 30 luglio 2012 (d.d.l. n. 184-354, sull’istituzione della Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna). La disposizione prevedeva che le componenti della Commissione continuassero a svolgere le loro funzioni «fino al rinnovo della Commissione», senza una scadenza definita.
La questione di legittimità costituzionale
Il Commissario dello Stato censurò l’art. 3, comma 5, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione: secondo il ricorrente, rimettere la durata in carica al Presidente della Regione (titolare del potere di nomina) violava la riserva di legge in materia di organizzazione amministrativa e i principi di imparzialità e buon andamento.
La decisione della Corte
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. La delibera legislativa è stata successivamente promulgata come legge regionale siciliana n. 51 del 19 settembre 2012 con l’omissione della disposizione impugnata. L’esaurimento del potere promulgativo, che si esercita in modo unitario sull’intero testo deliberato, preclude definitivamente qualsiasi efficacia alla disposizione omessa.
Il principio
Quando la parte di delibera legislativa impugnata dal Commissario dello Stato viene omessa in sede di promulgazione, il potere promulgativo – che si esercita in modo unitario – è esaurito e la disposizione non può più acquistare efficacia: il giudizio costituzionale perde dunque il proprio oggetto e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Domande e risposte
Chi è il Commissario dello Stato per la Regione siciliana?
Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana è la figura istituzionale che, in forza dello Statuto speciale della Sicilia, esercita il controllo preventivo di legittimità sulle leggi regionali prima della promulgazione e può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte.
Perché la Regione non si è costituita in giudizio?
Il testo riporta che la Regione siciliana non si è costituita; ciò non ha impedito alla Corte di decidere nel merito processuale, dichiarando cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di oggetto.
La prorogatio dell’organo collegiale era di per sé vietata?
Secondo il ricorrente, rimettere al Presidente della Regione la determinazione concreta della durata in carica attraverso una prorogatio senza limiti potenzialmente indefinita violava la riserva di legge e i principi di imparzialità dell’amministrazione. La questione non ha ricevuto risposta nel merito, stante la cessazione della materia.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro del ricorso
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, parametro del ricorso
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