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La Corte dichiara in parte non fondata e in parte inammissibile la questione sulla legge della Regione Veneto n. 5/2010, che prevedeva agevolazioni fiscali (a favore dei lavoratori che acquisiscono quote d’impresa) concesse dalla Giunta regionale. Le disposizioni sulle «esenzioni o riduzioni di tributi» sono costituzionalmente illegittime per violazione della riserva di legge in materia tributaria e della competenza statale esclusiva sul sistema tributario.
Di cosa si tratta
La Regione Veneto aveva approvato una legge per favorire la partecipazione dei lavoratori alla proprietà e alla gestione delle imprese, prevedendo che la Giunta regionale potesse concedere agevolazioni e finanziamenti, tra cui «esenzioni o riduzioni di tributi, di canoni o di altri diritti». Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato queste disposizioni per violazione della riserva di legge in materia tributaria, del principio di buon andamento e della competenza esclusiva statale sul sistema tributario.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità degli artt. 3, comma 1, comma 2, alinea e lettera c), e comma 3, e 4, comma 1, alinea e lettera b), della legge della Regione Veneto n. 5/2010, in riferimento agli artt. 23, 97 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara: (1) non fondate le questioni relative all’art. 3, comma 1 (agevolazioni e finanziamenti generici) e all’art. 97 Cost., poiché la generica previsione di agevolazioni non configura di per sé una violazione del principio di buon andamento; (2) incostituzionali le disposizioni (art. 3, comma 2, lettera c, e art. 4, comma 1, lettera b) nella parte in cui attribuiscono alla Giunta regionale il potere di concedere esenzioni o riduzioni di tributi, in violazione della riserva di legge in materia tributaria (art. 23 Cost.) e della competenza esclusiva statale sul sistema tributario (art. 117, comma 2, lettera e, Cost.).
Il principio
Le misure di agevolazione fiscale — esenzioni o riduzioni di tributi — devono essere introdotte con legge, non con atti dell’esecutivo (Giunta regionale). Ciò vale sia in applicazione della riserva di legge in materia tributaria (art. 23 Cost.), sia perché la disciplina del sistema tributario è materia di competenza esclusiva statale (art. 117, comma 2, lettera e, Cost.), che preclude alle Regioni di introdurre agevolazioni su tributi istituiti dalla legge statale.
Domande e risposte
Cosa prevede la riserva di legge in materia tributaria?
L’art. 23 della Costituzione stabilisce che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Ciò implica che le agevolazioni fiscali (che riducono la prestazione tributaria) devono essere previste dalla legge, non da atti amministrativi o regolamentari dell’esecutivo.
Le Regioni possono mai introdurre agevolazioni fiscali?
Le Regioni possono intervenire sui tributi propri regionali (istituiti con legge regionale), ma non possono derogare ai tributi statali o intervenire sulla disciplina del sistema tributario statale, che è materia di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera e), Cost.
Perché la parte della legge sulle «agevolazioni e finanziamenti» generici è stata dichiarata non incostituzionale?
Perché la norma che attribuisce alla Giunta il potere di «concedere agevolazioni e finanziamenti» senza specificarne la tipologia è risultata troppo generica per giudicarla in astratto: solo quando tale potere si traduce in misure di carattere tributario scatta la riserva di legge e la competenza esclusiva statale.
Norme collegate
- Art. 23 della Costituzione — riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte, comprensiva delle agevolazioni fiscali
- Art. 97 della Costituzione — principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario e contabile dello Stato (comma secondo, lettera e)
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