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La Corte dichiara in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sulla legge della Regione Campania n. 6/2010 (inclusione sociale degli stranieri). Le disposizioni che estendono i servizi regionali agli stranieri presenti sul territorio — senza distinguere tra regolari e irregolari — sono inammissibili per difetto di rilevanza o non fondate perché compatibili con la competenza statale in materia di immigrazione.
Di cosa si tratta
La Regione Campania aveva approvato una legge sull’inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere, che prevedeva una serie di interventi (assistenza socio-sanitaria, formazione professionale, integrazione sociale) rivolti alle «persone straniere presenti sul territorio regionale», senza distinguere tra stranieri regolari e irregolari. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato numerose disposizioni, ritenendo che la formula ampia del destinatario estendesse i benefici anche agli irregolari, violando la competenza esclusiva statale in materia di immigrazione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità di numerose disposizioni della legge della Regione Campania 8 febbraio 2010, n. 6, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere a), b), h) ed l), della Costituzione (competenza esclusiva statale in materia di immigrazione, diritto di asilo, ordine pubblico e sicurezza, ordinamento civile), in relazione alle disposizioni del d.lgs. n. 286/1998 (TU immigrazione).
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibili diverse questioni per difetto di rilevanza (la formula legislativa usata non implica necessariamente l’estensione ai clandestini) e non fondate le restanti. La Corte chiarisce che le Regioni possono legittimamente prevedere interventi di integrazione sociale e assistenza anche a favore di stranieri la cui posizione non è espressamente qualificata, purché tali interventi non incidano sulla disciplina dell’immigrazione (ingressi, espulsioni, condizione giuridica) riservata allo Stato. Per quanto riguarda l’art. 16 della legge (benefici economici agli stranieri), la Corte dichiara la questione non fondata nel merito.
Il principio
Le Regioni hanno competenza in materia di integrazione sociale degli stranieri, ma devono rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia di immigrazione. Quando la norma regionale non distingue tra stranieri regolari e irregolari ma il contesto normativo e sistematico consente di interpretarla in modo costituzionalmente conforme (riferita solo ai regolari), la questione di legittimità costituzionale è inammissibile o non fondata.
Domande e risposte
Quale è la ripartizione di competenze tra Stato e Regioni in materia di stranieri?
Lo Stato ha competenza esclusiva su immigrazione, diritto di asilo e condizione giuridica degli stranieri extracomunitari (art. 117, comma 2, lettere a e b, Cost.). Le Regioni hanno competenza sulle politiche di integrazione sociale, ma devono rispettare la disciplina statale sui flussi migratori, che prevede che le misure di integrazione siano rivolte ai soli stranieri regolarmente soggiornanti.
Perché la Corte ha dichiarato inammissibili alcune questioni?
Perché alcune disposizioni della legge campana usano la formula «persone straniere presenti sul territorio», che di per sé non implica necessariamente l’estensione dei servizi agli irregolari: può essere interpretata come riferita a tutti gli stranieri presenti legalmente. Il ricorrente non aveva dimostrato che la norma fosse necessariamente applicabile agli irregolari.
Le Regioni possono mai fornire servizi agli stranieri in posizione irregolare?
In linea generale no, per ciò che attiene ai servizi tipicamente riservati ai regolari. Tuttavia, il d.lgs. n. 286/1998 prevede alcune eccezioni: ad esempio, l’art. 35 garantisce agli stranieri irregolari le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti e i programmi di medicina preventiva.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale su immigrazione, diritto di asilo, ordine pubblico (comma secondo, lettere a, b, h, l)
- Art. 2 della Costituzione — diritti inviolabili della persona, richiamati con riguardo ai diritti fondamentali degli stranieri
- Art. 10 della Costituzione — adeguamento dell’ordinamento agli obblighi internazionali in materia di trattamento degli stranieri
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