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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, commi 2, 21 e 22, del d.l. n. 78/2010, sollevate da quattro TAR in merito alle decurtazioni stipendiali e al blocco dell’adeguamento per i magistrati. Le questioni sono divenute prive di oggetto dopo che la sentenza n. 223/2012 aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale delle medesime disposizioni.

Di cosa si tratta

Tra il 2012 e il 2013 diversi tribunali amministrativi regionali – Trento, Piemonte, Abruzzo e Puglia (Lecce) – avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale a seguito di ricorsi presentati da magistrati colpiti dalle misure di contenimento della spesa pubblica introdotte dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Tali misure prevedevano la riduzione del trattamento economico complessivo per i dipendenti pubblici con redditi superiori a 90.000 euro, il blocco degli adeguamenti automatici delle retribuzioni e la riduzione dell’indennità giudiziaria speciale.

La questione di legittimità costituzionale

I giudici rimettenti censuravano l’art. 9, commi 2, 21 (primo periodo) e 22, del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 36, 53, 97, 101, 104, 108 e 111 della Costituzione. In sintesi: si contestava che le decurtazioni avessero natura tributaria e colpissero selettivamente i dipendenti pubblici (e in particolare i magistrati), violando i principi di uguaglianza, capacità contributiva, autonomia e indipendenza della magistratura.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità di tutte le questioni. Con la sentenza n. 223 del 2012, intervenuta dopo la pubblicazione delle ordinanze di rimessione, la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale delle stesse disposizioni impugnate. Le questioni sono pertanto divenute prive di oggetto e non vi è spazio per una nuova valutazione della rilevanza da parte dei giudici rimettenti.

Il principio

Quando una norma impugnata in via incidentale è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte con efficacia ex tunc, la questione pendente deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per sopravvenuta carenza di oggetto, senza restituire gli atti ai giudici rimettenti.

Domande e risposte

Perché i TAR avevano sollevato la questione?

Perché erano investiti di ricorsi di magistrati che ritenevano incostituzionali le decurtazioni stipendiali introdotte dal d.l. n. 78/2010, le quali incidevano sull’indipendenza e l’adeguatezza della retribuzione dei magistrati.

Cosa aveva già deciso la sentenza n. 223/2012?

La sentenza n. 223/2012 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 22 (riduzione dell’indennità speciale dei magistrati), del comma 21 nella parte applicabile ai magistrati e del comma 2 nella parte relativa alla riduzione per redditi superiori a 90.000 euro – tutte le stesse disposizioni impugnate dai rimettenti nell’ordinanza 303/2012.

Cosa significa «questione priva di oggetto»?

Significa che, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale già pronunciata, la norma censurata non esiste più nell’ordinamento con efficacia retroattiva. Non vi è quindi alcun oggetto su cui la Corte possa ancora pronunciarsi.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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