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La Corte dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana contro alcune disposizioni della delibera legislativa regionale n. 568/2010 in materia di appalti. L’Assemblea regionale siciliana aveva nel frattempo approvato una nuova legge che superava le disposizioni censurate.
Di cosa si tratta
Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana aveva impugnato alcune disposizioni della delibera legislativa n. 568 dell’Assemblea regionale siciliana (modifiche alla normativa regionale in materia di appalti), in particolare quelle che prevedevano l’esclusione dal ribasso d’asta del costo del lavoro e limitazioni alle giustificazioni nelle offerte anomale. Il ricorrente riteneva tali disposizioni in contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.) e con i principi del Codice dei contratti pubblici.
La questione di legittimità costituzionale
Il Commissario dello Stato ha sollevato questioni di legittimità degli artt. 3, comma 1, lettere d), e), f) e g), e 4, commi 5, 6, 7 e 8, della delibera legislativa n. 568, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e all’art. 14, lettera g), dello Statuto speciale della Regione siciliana.
La decisione della Corte
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Nelle more del giudizio, l’Assemblea regionale siciliana aveva adottato una nuova delibera legislativa che aveva sostituito le disposizioni censurate, rendendo superflua la pronuncia della Corte. La Regione aveva in sostanza risolto in via legislativa i profili di incompatibilità con il diritto statale e comunitario che avevano originato il ricorso.
Il principio
La «cessazione della materia del contendere» si verifica quando, nel corso del giudizio di legittimità costituzionale promosso in via principale, la norma impugnata viene modificata o abrogata in modo tale da eliminare il contrasto con i parametri costituzionali invocati, rendendo privo di oggetto il giudizio.
Domande e risposte
Qual era il principale profilo di contrasto tra la normativa siciliana e quella statale?
La norma siciliana prevedeva che, ai fini della determinazione dell’importo a base d’asta, il costo del lavoro non fosse soggetto a ribasso e che non fossero ammesse giustificazioni inerenti ai costi del lavoro. Ciò si discostava dalla disciplina del Codice dei contratti pubblici statale, che regola diversamente il ribasso e le offerte anomale.
Perché la tutela della concorrenza è materia esclusiva statale anche per la Sicilia?
Nonostante lo statuto speciale della Regione siciliana attribuisca competenza esclusiva in materia di lavori pubblici di interesse regionale, la Corte ha chiarito che i principi di tutela della concorrenza — materia di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera e), Cost. — vincolano anche la Regione siciliana, che non può derogare alle norme del Codice dei contratti che attengono alla concorrenza.
Cosa significa «cessata materia del contendere» rispetto a «estinzione del processo»?
Entrambe le pronunce chiudono il giudizio senza una decisione nel merito, ma per ragioni diverse. L’estinzione del processo consegue alla rinuncia al ricorso (come nelle ordinanze n. 51 e n. 58 del 2011). La cessata materia del contendere si verifica invece quando la norma impugnata viene modificata in modo tale da far venir meno il contrasto costituzionale, pur in assenza di una formale rinuncia.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (comma secondo, lettera e)
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