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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso alcune disposizioni della delibera legislativa in materia di gestione integrata dei rifiuti. Le disposizioni impugnate erano state omesse in sede di promulgazione della legge regionale n. 49/2012, privando così di oggetto il giudizio.

Di cosa si tratta

Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana aveva impugnato in via principale varie disposizioni di una delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana del 30 luglio 2012, recante «Norme di modifica alla gestione integrata dei rifiuti» (d.d.l. n. 900). Le censure riguardavano norme sulla proroga delle gestioni dei consorzi e società d’ambito, le anticipazioni finanziarie, l’assunzione del personale, la trasformazione in S.R.R. e le garanzie fideiussorie rilasciabili dall’Irfis.

La questione di legittimità costituzionale

Il Commissario dello Stato censurava gli artt. 1, comma 6, lettere b) punti 2 e 3, d) ed e), 3 e 4 della delibera legislativa, in riferimento agli artt. 3, 51, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione, contestando tra l’altro: discipline tra loro incompatibili sulla prosecuzione dell’attività dei soggetti estinti; l’assenza di copertura finanziaria; norme sull’assunzione del personale in deroga al concorso pubblico; garanzie fideiussorie prive di limiti di importo.

La decisione della Corte

La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Successivamente all’impugnazione, la delibera legislativa è stata promulgata come legge regionale siciliana n. 49 del 19 settembre 2012 con l’omissione di tutte le disposizioni censurate. Il potere promulgativo, esercitato in modo unitario, preclude definitivamente qualsiasi efficacia alle parti omesse.

Il principio

L’omissione in sede di promulgazione delle disposizioni impugnate davanti alla Corte costituzionale determina la cessazione della materia del contendere, poiché il potere promulgativo, esercitato in modo unitario e contestuale sull’intero testo, non può essere ri-esercitato solo su quelle parti.

Domande e risposte

Qual era il problema principale contestato dal Commissario dello Stato?

Tra le critiche principali vi era che alcune disposizioni prevedevano che i consorzi e le società d’ambito – soggetti che si sarebbero estinti al 31 dicembre 2012 ope legis – continuassero a svolgere attività giuridicamente rilevanti (contratti, fatturazioni), in evidente contraddizione con la loro imminente estinzione.

Cosa sono le S.R.R. (Società di Regolamentazione Rifiuti)?

Sono i soggetti designati dalla legge regionale siciliana a subentrare nella gestione integrata del ciclo dei rifiuti in luogo dei preesistenti consorzi e società d’ambito, all’esito di un procedimento di riforma avviato dalla legge regionale n. 9/2010.

Cosa avviene alle garanzie fideiussorie già rilasciate?

La decisione della Corte non incide sugli atti già compiuti; si limita a prendere atto che le disposizioni impugnate, non avendo avuto efficacia per effetto della loro omissione in promulgazione, non producono conseguenze giuridiche.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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