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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Campania n. 2/2012 (bilancio di previsione 2012), che autorizzava il ricorso al mercato finanziario per euro 144 milioni senza dimostrare il rispetto del tetto di indebitamento previsto dalla legge n. 281/1970. Dichiara invece cessata la materia del contendere sull’art. 1, commi 5 e 6, in seguito all’abrogazione ad opera della legge di variazione del bilancio n. 28/2012.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune disposizioni della legge di bilancio della Regione Campania per l’esercizio 2012. Le censure riguardavano: l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione presunto (commi 5 e 6 dell’art. 1) per pagare residui perenti e debiti fuori bilancio, senza che il rendiconto 2011 fosse ancora approvato; e l’autorizzazione al ricorso al mercato finanziario (art. 5) in assenza della dimostrazione del rispetto del limite legale di indebitamento.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio censurava gli artt. 1, commi 5 e 6, e 5 della legge regionale n. 2/2012 in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. In particolare: l’art. 1, commi 5 e 6, utilizzava l’avanzo di amministrazione presunto senza la certificazione dell’effettiva disponibilità; l’art. 5, commi 1, 2 e 3, autorizzava nuovi mutui senza specificare l’incidenza sugli esercizi futuri né dimostrare il rispetto del limite del 20% delle entrate tributarie non vincolate ex art. 10, comma 2, legge n. 281/1970.

La decisione della Corte

La Corte dichiara cessata la materia del contendere sui commi 5 e 6 dell’art. 1, abrogati dalla successiva legge di variazione di bilancio n. 28/2012 che ha utilizzato l’avanzo di amministrazione accertato (non presunto) risultante dall’approvazione del rendiconto 2011. Dichiara invece l’illegittimità costituzionale dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 5: la legge di bilancio regionale non conteneva il prospetto riassuntivo degli ammortamenti e non dimostrava il rispetto del tetto del 20% imposto dall’art. 10, comma 2, della legge n. 281/1970, norma interposta rispetto agli artt. 81, quarto comma, e 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Il principio

La legge regionale che autorizza nuove operazioni di indebitamento deve contenere la dimostrazione del rispetto del limite legale di sostenibilità del debito (20% delle entrate tributarie non vincolate); l’assenza di tale dimostrazione rende illegittima l’autorizzazione per contrasto con gli artt. 81, quarto comma, e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

Domande e risposte

Cos’è il tetto del 20% previsto dalla legge n. 281/1970?

L’art. 10, comma 2, della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dalla legge n. 183/2011, stabilisce che le annualità di ammortamento di tutti i mutui e le altre forme di indebitamento in estinzione in un dato esercizio non possono superare il 20% delle entrate tributarie non vincolate della Regione; la norma serve a garantire la sostenibilità strutturale del debito.

Perché i commi 5 e 6 dell’art. 1 sono stati salvi?

Perché la legge di variazione di bilancio n. 28/2012 li ha abrogati e ha reiscritto le stesse poste di spesa utilizzando l’avanzo di amministrazione accertato con l’approvazione del rendiconto 2011, in conformità alle regole contabili; si è dunque determinata la cessazione della materia del contendere.

Qual è il significato dell’ammonimento della Corte sulla Regione Campania?

Pur senza dichiarare illegittimita ulteriori, la Corte segnala che l’avanzo di amministrazione approvato (oltre 6 miliardi) è sostenuto da crediti di dubbia esigibilità per circa 24,5 miliardi e che il patrimonio netto è in passivo per oltre 7 miliardi: la Regione deve perciò esercitare «assoluta prudenza» nell’applicazione dell’avanzo presunto.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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