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La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge della Regione Abruzzo n. 43/2011, che prorogava con legge il prelievo venatorio del cinghiale fino al 5 gennaio 2012. La Regione non può disciplinare il calendario venatorio con legge-provvedimento, materia riservata all’atto amministrativo ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 157/1992.

Di cosa si tratta

La legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2011, n. 43, all’art. 5, prorogava il periodo di caccia al cinghiale per la stagione 2011-2012 fino al 5 gennaio 2012, fissava giornate di divieto (25 dicembre e 1° gennaio) e dettava ulteriori prescrizioni per il periodo di proroga. Il tutto con atto avente forza di legge, anziché con il calendario venatorio adottato in via amministrativa come richiede la legge statale n. 157/1992.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugnava l’art. 5, comma 1, della legge regionale n. 43/2011 in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, per violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema: secondo il ricorrente, la legge n. 157/1992 impone che il calendario venatorio sia adottato con atto amministrativo (con parere obbligatorio dell’ISPRA) e non con legge-provvedimento.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, per contrasto con l’art. 18, comma 4, della legge n. 157/1992, norma finalizzata alla tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.), che impone la forma amministrativa per il calendario venatorio. Il vizio si estende in via consequenziale ai commi 2 e 3 dello stesso art. 5: il comma 2 (divieto nelle festività) è affetto dallo stesso vizio; il comma 3 (ulteriori prescrizioni per il periodo di proroga) perde significato venendo meno la proroga dichiarata illegittima.

Il principio

Il legislatore regionale non può adottare con legge-provvedimento le previsioni del calendario venatorio (periodi e modalità di caccia), che devono invece essere stabilite con atto amministrativo ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 157/1992, in ossequio alla competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente.

Domande e risposte

Perché la legge regionale non può modificare il calendario venatorio?

Perché l’art. 18 della legge n. 157/1992 prescrive che il calendario venatorio sia approvato con provvedimento amministrativo regionale, con acquisizione del parere tecnico dell’ISPRA. Questa forma è funzionale a garantire la reperibilità di modifiche rapide e l’esercizio delle competenze tecniche dell’istituto; la legge-provvedimento frustrerebbe entrambe le esigenze.

Cosa succede alle attività venatorie svolte nel periodo di proroga?

La declaratoria di illegittimità ha effetti ex tunc; però, trattandosi di norma ormai esaurita nei suoi effetti (la stagione venatoria 2011-2012 è conclusa), la pronuncia rileva principalmente per l’affermazione del principio di divieto di legge-provvedimento in materia di calendario venatorio.

Il vizio è di forma o di sostanza?

Il vizio è essenzialmente di forma: la Corte non si pronuncia sulla durata in sé della proroga (questione assorbita), ma sancisce che comunque quella materia non poteva essere disciplinata con uno strumento legislativo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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