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Testo dell'articoloIn aggiornamento
Art. 60 L. Fall. – Rendita perpetua e rendita vitalizia
Testo vigente (aggiornato da Normattiva)
Se nel passivo del fallimento sono compresi crediti per rendita perpetua, questa è riscattata a norma dell’ art. 1866 del codice civile .
Il creditore di una rendita vitalizia è ammesso al passivo per una somma equivalente al valore capitate della rendita stessa al momento della dichiarazione di fallimento.
Norma superata, non abrogata. Su Normattiva questo articolo non risulta abrogato. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) è in vigore dal 15 luglio 2022 (art. 389) e disciplina le procedure aperte da quella data; l’art. 390 stabilisce però che i ricorsi e le domande depositati prima restano definiti secondo la legge fallimentare. Per una situazione attuale il riferimento è il Codice della crisi.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.