Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 264/2012 – Pensione di anzianità e retribuzione convenzionale per lavoro in Svizzera

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 777, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), che imponeva il calcolo della pensione di anzianità sulla retribuzione convenzionale rideterminata in base alle aliquote contributive svizzere, anziché sulla retribuzione effettivamente percepita. Non sussisteva violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione alla CEDU.

    Di cosa si tratta

    Un lavoratore aveva prestato servizio in Svizzera e successivamente chiesto all’INPS la liquidazione della pensione di anzianità sulla base della retribuzione reale percepita durante il lavoro all’estero. L’INPS aveva invece applicato una retribuzione figurativa (convenzionale), ricalcolata in proporzione alle più basse aliquote contributive svizzere, risultando inferiore alla retribuzione effettiva. La Corte di cassazione, investita del ricorso dell’INPS, sollevò questione di costituzionalità della norma che imponeva tale meccanismo di rideterminazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 777, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione, ritenendo che la norma impugnata non violasse l’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 6 CEDU. Il meccanismo di rideterminazione della retribuzione convenzionale per i periodi di lavoro all’estero non integrava una violazione del diritto al giusto processo né dei diritti convenzionali invocati.

    Il principio

    La norma che impone il calcolo della pensione di anzianità sulla base di una retribuzione convenzionale rideterminata in proporzione alle aliquote contributive del paese di lavoro estero (nella specie, la Svizzera) non viola l’art. 117, primo comma, Cost. in relazione alla CEDU, rientrando nella discrezionalità del legislatore nella disciplina dei meccanismi previdenziali per i lavoratori emigrati.

    Domande e risposte

    Perché l’INPS ricalcola la retribuzione per i periodi di lavoro in Svizzera?

    Le aliquote contributive svizzere erano più basse di quelle italiane. La norma impugnata prevedeva che, ai fini pensionistici italiani, la retribuzione percepita in Svizzera venisse «rideterminata» in proporzione al diverso peso contributivo, risultando in un importo inferiore alla retribuzione effettiva e quindi in una pensione più bassa di quella calcolata sulla retribuzione reale.

    Cosa prevede l’art. 6 CEDU invocato come parametro interposto?

    L’art. 6 CEDU garantisce il diritto a un equo processo davanti a un tribunale indipendente e imparziale. In materia di diritti patrimoniali (come le prestazioni previdenziali), la CEDU esige che la loro determinazione avvenga con procedure giudiziarie conformi agli standard convenzionali, ma non impone un determinato metodo di calcolo delle prestazioni.

    Chi ha sollevato la questione e perché la Cassazione ha rimesso la questione alla Corte?

    La questione è stata sollevata dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, nel giudizio promosso dall’INPS contro la sentenza d’appello che aveva dato ragione al pensionato. La Corte di cassazione ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione sulla compatibilità della norma con la CEDU, rimettendola alla Corte costituzionale.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — il primo comma vincola la legislazione statale al rispetto dei trattati internazionali, tra cui la CEDU, che funge da parametro interposto nel giudizio di legittimità costituzionale
  • Corte cost. n. 263/2012 – Ordine Mauriziano di Torino: riorganizzazione sanitaria e proprietà privata

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione relativa alla legge regionale piemontese n. 39/2004 (istituzione dell’Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano) e non fondata quella relativa al d.l. n. 277/2004 e alla legge finanziaria 2007, sull’ente storico Ordine Mauriziano di Torino. La ristrutturazione dell’ente non violava i diritti patrimoniali della Fondazione.

    Di cosa si tratta

    L’Ordine Mauriziano era un ente storico ospedaliero torinese. Nel 2004 il legislatore statale (d.l. n. 277/2004) e quello regionale (l.r. Piemonte n. 39/2004) ne avviarono la ristrutturazione, separando la gestione ospedaliera (affidata a una nuova Azienda ospedaliera pubblica) dall’eredità patrimoniale (affidata a una Fondazione). La Fondazione Ordine Mauriziano contestò questa operazione davanti al Tribunale di Torino, che sollevò questione di legittimità costituzionale per asserita violazione degli artt. 3, 41 e 42 Cost. e della XIV disposizione finale Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della l.r. Piemonte n. 39/2004, degli artt. 1 e 2 del d.l. n. 277/2004 (convertito dalla l. n. 4/2005) e dell’art. 1, comma 1350, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione nonché alla XIV disposizione finale della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato: 1) inammissibile la questione relativa agli artt. 1 e 2 della l.r. Piemonte n. 39/2004; 2) non fondata la questione relativa agli artt. 1 e 2 del d.l. n. 277/2004 e all’art. 1, comma 1350, della l. n. 296/2006, ritenendo che la ristrutturazione dell’Ordine Mauriziano non violasse i diritti di proprietà e di iniziativa economica né la XIV disposizione finale Cost.

    Il principio

    Il legislatore può riorganizzare enti ospedalieri storici, separando la funzione sanitaria pubblica dalla gestione patrimoniale, senza violare i diritti di proprietà (art. 42 Cost.) e di iniziativa economica (art. 41 Cost.), a condizione che tale riorganizzazione persegua finalità di pubblico interesse e rispetti i principi di ragionevolezza.

    Domande e risposte

    Cos’è l’Ordine Mauriziano di Torino?

    L’Ordine Mauriziano è un ente storico di origine medievale, collegato all’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. Gestiva da secoli ospedali a Torino. Con la riforma del 2004 la gestione ospedaliera venne affidata a un’azienda sanitaria pubblica, mentre la Fondazione conservò il patrimonio storico.

    Cosa prevede la XIV disposizione finale della Costituzione?

    La XIV disposizione finale della Costituzione stabilisce che i titoli nobiliari non sono riconosciuti e che coloro che li portarono prima del 28 ottobre 1922 possono aggiungere come parte del cognome il predicato nobiliare. Non vietava però di riformare enti storici originariamente connessi a ordini cavallereschi.

    Perché la questione sulla legge regionale è stata dichiarata inammissibile?

    La questione relativa alla legge regionale piemontese è risultata inammissibile per carenze nell’ordinanza di rimessione, che non aveva adeguatamente argomentato la non manifesta infondatezza della questione o la sua rilevanza nel giudizio a quo.

    Norme collegate

    • Art. 41 della Costituzione — tutela l’iniziativa economica privata, invocata dalla Fondazione per contestare la sottrazione della gestione ospedaliera
    • Art. 42 della Costituzione — tutela la proprietà privata, rilevante per la separazione del patrimonio dell’ente storico
  • Corte cost. n. 275/2012 – Energia da fonti rinnovabili e competenze della Provincia autonoma di Trento

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia autonoma di Trento contro il d.lgs. n. 28/2011 sull’energia da fonti rinnovabili. Le norme statali non violavano le competenze speciali riconosciute dallo Statuto del Trentino-Alto Adige.

    Di cosa si tratta

    Il decreto legislativo n. 28 del 2011 dava attuazione alla direttiva europea 2009/28/CE sulla promozione delle energie rinnovabili. La Provincia autonoma di Trento contestava alcune disposizioni del decreto (artt. 5, comma 1, 6, commi 9 e 11, e 15, commi 3 e 4) ritenendo che invadessero le sue competenze legislative speciali garantite dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Trento ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, 6, commi 9 e 11, e 15, commi 3 e 4, del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, per violazione degli artt. 4, 8, 9, 16, 80 e 81 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige) e delle relative norme di attuazione, nonché dell’art. 117, terzo e quinto comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni promosse dalla Provincia autonoma di Trento. Le disposizioni del d.lgs. n. 28/2011 in materia di autorizzazione degli impianti di energia rinnovabile e di integrazione nel territorio sono espressione di una disciplina statale uniforme che non pregiudica le competenze speciali provinciali, le quali restano esercitabili nel rispetto dei principi fondamentali statali.

    Il principio

    Le norme statali di attuazione delle direttive europee in materia di energia da fonti rinnovabili prevalgono anche nei confronti delle Province autonome, purché rispettino le garanzie sostanziali dello Statuto speciale. Le Province autonome possono adattare la disciplina nel proprio territorio, ma non escluderne l’applicazione.

    Domande e risposte

    Le Province autonome di Trento e Bolzano hanno più autonomia delle Regioni ordinarie in materia di energia?

    Sì, lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige attribuisce alle Province autonome competenze legislative primarie e concorrenti più ampie rispetto alle Regioni ordinarie, anche in materia di energia e ambiente. Tuttavia queste competenze trovano un limite nei principi fondamentali dell’ordinamento statale e negli obblighi europei.

    Cosa prevede il d.lgs. n. 28/2011 in materia di autorizzazioni?

    Il decreto disciplina le procedure di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili, prevedendo un procedimento unico semplificato e termini certi, in attuazione della direttiva 2009/28/CE.

    Perché la Provincia di Trento ha perso il ricorso?

    La Corte ha ritenuto che le norme impugnate non limitassero le competenze legislative provinciali, ma fissassero principi uniformi necessari per attuare gli obblighi europei. Le Province conservano comunque margini di adattamento nelle materie di propria competenza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 274/2012 – Deroghe funerarie nei comuni montani e competenza statale

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Veneto n. 21/2011, che introduceva deroghe in materia funeraria per i comuni montani. La norma non violava la competenza esclusiva statale in materia di coordinamento della finanza pubblica.

    Di cosa si tratta

    La Regione Veneto aveva modificato la propria legge in materia funeraria per consentire deroghe nei comuni montani, ad esempio riguardo ai requisiti delle strutture cimiteriali. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge regionale lamentando la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Veneto 11 novembre 2011, n. 21 (Integrazione della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 «Norme in materia funeraria», in materia di deroghe per i comuni montani), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Veneto n. 21/2011. Le disposizioni regionali, disciplinando aspetti organizzativi e procedurali della materia funeraria in ambito montano, non invadevano la sfera di competenza esclusiva statale.

    Il principio

    Le Regioni possono adottare norme di adeguamento della disciplina funeraria alle specificità dei territori montani senza violare la competenza esclusiva statale, purché non interferiscano con i principi fondamentali stabiliti dalla legge statale in materia.

    Domande e risposte

    I comuni montani hanno una disciplina funeraria diversa?

    Sì, le Regioni possono prevedere deroghe e adattamenti alle specificità geografiche e demografiche dei comuni montani, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale.

    Quali sono i limiti della competenza regionale in materia funeraria?

    Le Regioni possono legiferare in materia funeraria come materia concorrente, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato. Non possono intervenire sulle materie di competenza esclusiva statale come la tutela della concorrenza o il coordinamento della finanza pubblica.

    Cosa ha spinto il Governo a impugnare questa legge regionale?

    Il Governo temeva che le deroghe previste per i comuni montani potessero incidere su profili di competenza esclusiva statale. La Corte ha ritenuto invece che le norme regionali si limitassero ad adattamenti organizzativi legittimi.

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  • Corte cost. n. 262/2012 – Legge Puglia su produttività pubblica e costi amministrativi: parzialmente illegittima

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    La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente incostituzionale la legge della Regione Puglia n. 1/2011 in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi. Gli artt. 9, 10, 11 (comma 1, secondo periodo) e 13 sono stati dichiarati illegittimi in quanto invasivi della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.).

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia aveva adottato la legge n. 1/2011 per ottimizzare la produttività del lavoro pubblico regionale e contenere i costi degli apparati amministrativi, ricalcando in parte il d.lgs. n. 150/2009 (cd. riforma Brunetta). Il Governo impugnò diversi articoli ritenendo che la Regione avesse invaso la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile e violato i principi statali di coordinamento della finanza pubblica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 9, comma 1; 10, comma 1; 11, commi 1, 2, 3, 4 e 5; e 13, ultimo periodo, della legge della Regione Puglia 4 gennaio 2011, n. 1, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile, competenza esclusiva statale) e art. 117, terzo comma (coordinamento della finanza pubblica, competenza concorrente) della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale: 1) dell’art. 9, comma 1, secondo periodo; 2) dell’art. 10, comma 1, secondo periodo; 3) dell’art. 11, comma 1, secondo periodo, nella parte in cui escludeva dal limite di spesa determinate missioni; 4) dell’art. 13, comma 1, secondo periodo. Ha inoltre dichiarato estinto il giudizio relativamente all’art. 11, commi 2, 3, 4 e 5, per sopravvenuta rinuncia al ricorso su quel punto.

    Il principio

    La disciplina del rapporto di lavoro pubblico regionale, nei suoi aspetti civilistici e contrattuali, rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.). Le regioni non possono adottare norme che modifichino unilateralmente tale disciplina, anche se formalmente orientate al contenimento della spesa o al miglioramento della produttività.

    Domande e risposte

    Perché la Corte ha dichiarato illegittimi solo i «secondi periodi» degli articoli?

    La tecnica del «secondo periodo» indica che le disposizioni erano strutturate in più frasi; solo le frasi contenenti le disposizioni più invasive della competenza statale (ad esempio, deroghe alle norme statali su missioni o limiti di spesa) erano incostituzionali, mentre i primi periodi potevano essere salvati.

    Cosa prevede l’art. 117, lettera l), Cost. in materia di ordinamento civile?

    L’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa». Ciò comprende la disciplina del rapporto di lavoro, anche quello con la pubblica amministrazione, nelle sue componenti privatistiche.

    Cos’è la riforma Brunetta e perché è rilevante?

    Il d.lgs. n. 150/2009 (riforma Brunetta) ha riformato il lavoro pubblico, introducendo sistemi di misurazione della performance e meccanismi di premialità e sanzione. Trattandosi di legislazione statale esclusiva, le regioni non possono adottare norme parallele o derogatorie in materia.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — il secondo comma, lettera l) riserva allo Stato l’ordinamento civile; il terzo comma elenca le materie concorrenti tra cui il coordinamento della finanza pubblica
  • Corte cost. n. 261/2012 – Supplenti scolastici e precariato: questione inammissibile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Modena sull’art. 1, comma 4-quater, del d.l. n. 134/2009 (convertito dalla l. n. 167/2009), che disciplinava l’assunzione di personale scolastico supplente per l’anno 2009-2010. L’inammissibilità dipese da carenze nella motivazione sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguardava una lavoratrice che aveva chiesto di essere assunta con contratto a tempo indeterminato come personale scolastico, opponendosi al diniego del Ministero dell’istruzione. Il Tribunale di Modena, in funzione di giudice del lavoro, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della norma che regolava il reclutamento del personale scolastico supplente per l’anno 2009-2010, ritenendola in contrasto con i diritti al lavoro, all’accesso ai pubblici uffici e al buon andamento della pubblica amministrazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Modena, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4-quater, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in riferimento agli artt. 4, primo comma, 51, primo comma, 97, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio pendente davanti a lui, non chiarendo in quale misura la disposizione impugnata fosse applicabile alla fattispecie concreta e come la sua eventuale caducazione avrebbe influito sull’esito del giudizio.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non motiva adeguatamente la rilevanza della questione nel giudizio a quo, ossia non spiega in modo sufficiente perché la norma impugnata sia applicabile al caso concreto e perché la sua eventuale incostituzionalità influirebbe sulla decisione del giudizio principale.

    Domande e risposte

    Cosa significa «manifesta inammissibilità» di una questione costituzionale?

    La manifesta inammissibilità è un esito processuale con cui la Corte, in camera di consiglio, dichiara che la questione non può essere esaminata nel merito per ragioni formali evidenti: tipicamente, difetto di rilevanza (la norma non è applicabile al caso) o difetto di motivazione dell’ordinanza di rimessione.

    Qual era il contenuto dell’art. 1, comma 4-quater, del d.l. n. 134/2009?

    La disposizione impugnata faceva parte del decreto-legge sulle misure urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010. Il comma 4-quater disciplinava specifiche modalità di assunzione o utilizzo del personale scolastico supplente in deroga alle procedure ordinarie.

    Quali articoli della Costituzione erano invocati come parametri?

    Il Tribunale di Modena invocava l’art. 4, primo comma (diritto al lavoro), l’art. 51, primo comma (accesso ai pubblici uffici), l’art. 97, primo comma (buon andamento della pubblica amministrazione) e l’art. 117, primo comma (vincoli derivanti dall’ordinamento internazionale ed europeo).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 273/2012 – Illegittimità dell’impignorabilità dei fondi regionali ai Consorzi di bonifica

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 1 della legge della Regione Puglia n. 23/2003, che rendeva impignorabili i fondi regionali assegnati ai Consorzi di bonifica. La norma violava la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e la tutela giurisdizionale dei creditori.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia aveva stabilito che i fondi assegnati ai Consorzi di bonifica non potessero essere oggetto di esecuzione forzata (pignoramento), a pena di nullità rilevabile d’ufficio. Un creditore privato aveva tentato di agire esecutivamente nei confronti di un Consorzio, e il Consiglio di Stato aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma regionale che bloccava tale azione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato, sezione VI, con ordinanza del 26 settembre 2011, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Puglia 10 ottobre 2003, n. 23, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. La norma impugnata sottraeva all’esecuzione forzata le assegnazioni di fondi regionali ai Consorzi di bonifica, invadendo la materia dell’ordinamento civile riservata allo Stato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Puglia n. 23/2003. La norma regionale, escludendo l’esecuzione forzata sui fondi dei Consorzi, interferiva con la disciplina statale delle obbligazioni e dell’esecuzione civile, materie di esclusiva competenza legislativa statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

    Il principio

    Le Regioni non possono introdurre norme che rendano impignorabili somme spettanti a enti pubblici regionali, poiché la disciplina dell’esecuzione forzata e dell’ordinamento civile è riservata in via esclusiva al legislatore statale. Una norma regionale che sottrae beni all’esecuzione forzata lede i diritti dei creditori garantiti dagli artt. 24 e 3 Cost.

    Domande e risposte

    Perché una legge regionale non può rendere impignorabili i fondi di un ente locale?

    Perché l’ordinamento civile — che include le regole sull’esecuzione forzata — è materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Le Regioni non possono derogarvi.

    Cosa succede agli atti di pignoramento compiuti prima della sentenza?

    La declaratoria di illegittimità costituzionale travolge la norma con effetti ex tunc: i giudici non possono più applicarla, e le esecuzioni sospese in forza di quella norma possono riprendere.

    I Consorzi di bonifica possono comunque beneficiare di regimi di protezione?

    Solo nei limiti stabiliti dalla legge statale. Le impignorabilità speciali devono essere previste dal codice di procedura civile o da leggi statali, non da leggi regionali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 260/2012 – Norme Regione Abruzzo su spese di personale e coordinamento finanziario

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Abruzzo n. 3/2012, che modificava la disciplina delle spese di personale degli enti regionali. Il Governo contestava la violazione degli artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ma la Corte ha respinto il ricorso.

    Di cosa si tratta

    La Regione Abruzzo con la legge n. 3/2012 aveva modificato l’art. 35 della legge regionale n. 6/2009 (legge finanziaria regionale 2009), intervenendo sulla disciplina delle spese di personale degli enti e degli organismi regionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri impugnò la norma sostenendo che violasse i principi statali sul coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.) e il principio di leale collaborazione (art. 120, secondo comma, Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Abruzzo 13 gennaio 2012, n. 3, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione. Il ricorso fu notificato il 23 marzo 2012 e depositato il 30 marzo 2012.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate entrambe le questioni di legittimità costituzionale, ritenendo che le disposizioni regionali impugnate non violassero né i principi statali del coordinamento della finanza pubblica né il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni. La norma abruzzese si collocava correttamente nell’ambito della competenza regionale.

    Il principio

    Le regioni possono disciplinare le spese di personale dei propri enti e organismi nel rispetto dei principi fondamentali statali in materia di coordinamento della finanza pubblica; non ogni intervento regionale sulla spesa di personale integra una violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., occorrendo verificare la concreta incidenza della norma sui vincoli statali.

    Domande e risposte

    Cos’è la leale collaborazione tra Stato e Regioni?

    Il principio di leale collaborazione, ricavato dall’art. 120 Cost., impone a Stato e Regioni di coordinarsi e cooperare nell’esercizio delle rispettive competenze, evitando comportamenti che ledano le prerogative altrui. In materia finanziaria si traduce nell’obbligo di non adottare unilateralmente misure che compromettano gli equilibri di finanza pubblica concordati in sede istituzionale.

    Perché il Governo ha impugnato la legge abruzzese?

    Il Governo riteneva che la legge regionale modificasse in senso più favorevole i limiti alle spese di personale fissati dalla legislazione statale di coordinamento finanziario, consentendo alla Regione Abruzzo di sostenere spese eccedenti i vincoli statali, con potenziale danno all’equilibrio complessivo dei conti pubblici.

    Qual è l’art. 35 della l.r. Abruzzo n. 6/2009?

    L’art. 35 della legge finanziaria regionale abruzzese del 2009 disciplinava le spese di personale degli enti e organismi regionali, stabilendo limiti e vincoli alla spesa. Le lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 1 della l.r. n. 3/2012 ne modificavano alcune specifiche previsioni.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — elenca le materie di competenza legislativa concorrente tra cui il coordinamento della finanza pubblica
    • Art. 120 della Costituzione — disciplina i poteri sostitutivi del Governo e fonda il principio di leale collaborazione tra livelli di governo
  • Corte cost. n. 259/2012 – Personale regionale Trentino-Alto Adige e coordinamento della finanza pubblica

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 7 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 4/2011, che disciplinava il personale regionale e delle Camere di commercio. Il Presidente del Consiglio dei ministri contestava la violazione del coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.), ma la Corte ha ritenuto la norma regionale conforme al riparto costituzionale delle competenze.

    Di cosa si tratta

    La Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol aveva adottato la legge n. 4/2011, modificando la disciplina del personale regionale e delle Camere di commercio di Trento e Bolzano. Il Governo impugnò l’art. 7, ritenendo che interferisse con la competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, materia a legislazione concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, nell’ambito della quale lo Stato può fissare principi fondamentali cui le regioni devono conformarsi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 7 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 17 maggio 2011, n. 4, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, relativo alla competenza legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge regionale n. 4/2011, ritenendo che la disposizione non violasse l’art. 117, terzo comma, della Costituzione. La norma regionale si collocava all’interno delle competenze della Regione autonoma senza invadere i principi fondamentali statali in materia di coordinamento della finanza pubblica.

    Il principio

    Le regioni a statuto speciale, nell’esercizio della propria autonomia legislativa in materia di personale, possono adottare discipline specifiche che, pur incidendo sulla spesa pubblica, non violano i principi fondamentali statali in materia di coordinamento della finanza pubblica quando non si pongono in contrasto diretto con i vincoli imposti dalla legislazione statale.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra regioni a statuto speciale e ordinario in tema di personale?

    Le regioni a statuto speciale, come il Trentino-Alto Adige, godono di un’autonomia più ampia, riconosciuta dagli statuti speciali approvati con legge costituzionale. Ciò consente loro di legiferare in materia di personale con maggiore discrezionalità rispetto alle regioni ordinarie, nei limiti fissati dallo statuto speciale e dalla Costituzione.

    Cosa si intende per coordinamento della finanza pubblica?

    Il coordinamento della finanza pubblica è una materia di legislazione concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.) in cui lo Stato fissa i principi fondamentali e le regioni legiferano nel rispetto di tali principi. Comprende le norme volte a contenere la spesa pubblica e a garantire l’equilibrio dei conti pubblici.

    Chi ha sollevato il ricorso e con quale procedimento?

    Il ricorso è stato proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri in via principale (giudizio diretto), notificato il 29 luglio 2011 e depositato il 5 agosto 2011. La Regione si è costituita per resistere al ricorso governativo.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni; il terzo comma elenca le materie a legislazione concorrente, tra cui il coordinamento della finanza pubblica
  • Corte cost. n. 258/2012 – Notifica cartella di pagamento e irreperibilità relativa del contribuente

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che equiparava la notifica della cartella di pagamento nei casi di irreperibilità relativa del contribuente (art. 140 c.p.c.) a quella prevista per l’irreperibilità assoluta. Il contribuente temporaneamente assente ha diritto a ricevere un avviso raccomandato, non a vedersi notificare l’atto con la sola affissione all’albo comunale.

    Di cosa si tratta

    Quando l’agente della riscossione non trova il contribuente in casa, può procedere in modi diversi a seconda della situazione. Se nel comune non esiste alcun recapito del destinatario (irreperibilità assoluta), la notifica si perfeziona con la sola affissione dell’avviso all’albo comunale. Se invece il contribuente è semplicemente assente o temporaneamente irreperibile (irreperibilità relativa, art. 140 c.p.c.), la legge ordinaria impone anche l’invio di una raccomandata. La disposizione impugnata confondeva i due casi, rendendo applicabile la procedura più semplice (solo albo) anche all’irreperibilità relativa, con grave pregiudizio per il diritto di difesa del contribuente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudice del lavoro del Tribunale di Padova ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 26, terzo comma, del d.P.R. n. 602/1973 (riscossione imposte sul reddito) e 60, primo comma, lettera e), del d.P.R. n. 600/1973 (accertamento imposte sui redditi), nella parte in cui stabiliva che la notifica della cartella di pagamento, nei casi dell’art. 140 c.p.c., si perfeziona il giorno successivo all’affissione dell’avviso nell’albo comunale, senza richiedere l’ulteriore invio della raccomandata. Parametri invocati: artt. 3 e 24 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del terzo comma dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui stabiliva che la notifica della cartella «nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile» si esegue con le modalità dell’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, anziché limitare tale procedura semplificata ai soli casi in cui nel comune non vi sia alcun recapito del destinatario. La norma violava gli artt. 3 e 24 Cost. perché equiparava irragionevolmente situazioni diverse, privando il contribuente temporaneamente assente della garanzia della raccomandata.

    Il principio

    La notifica della cartella di pagamento mediante affissione all’albo comunale senza invio di raccomandata è ammissibile solo quando nel comune non esista alcun recapito del destinatario (irreperibilità assoluta). Quando il contribuente è invece temporaneamente assente o irreperibile (art. 140 c.p.c.), la notifica deve seguire le garanzie ordinarie, compreso l’invio dell’avviso a mezzo raccomandata, pena violazione degli artt. 3 e 24 Cost.

    Domande e risposte

    Cosa cambia praticamente per il contribuente destinatario di una cartella?

    Il contribuente temporaneamente assente (irreperibilità relativa) ha diritto di ricevere una raccomandata di avviso del deposito dell’atto. Senza tale raccomandata, la notifica è nulla e i termini per ricorrere non decorrono validamente.

    Quale era il problema della norma dichiarata incostituzionale?

    Il terzo comma dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 rinviava genericamente all’art. 140 c.p.c. e poi all’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, che prevede la sola affissione all’albo. In questo modo si eliminava la tutela della raccomandata anche per chi era solo temporaneamente assente, creando una disparità irragionevole rispetto alla disciplina ordinaria delle notifiche.

    Qual era il giudizio a quo e chi erano le parti?

    Si trattava di un giudizio di opposizione promosso dalla Cooperativa Quadrifoglio contro l’INPS, la Società di cartolarizzazione dei crediti INPS (SCCI) ed Equitalia Polis, davanti al giudice del lavoro del Tribunale di Padova, con ordinanza di rimessione del 26 luglio 2010.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, violato dalla equiparazione irragionevole di situazioni diverse
    • Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, leso dalla notifica priva di raccomandata che impedisce al contribuente di conoscere l’atto
  • Corte cost. n. 212/2012 – Organizzazione e personale della Regione Sardegna: parziale illegittimità

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    La Corte dichiara incostituzionali diverse disposizioni della legge della Regione Sardegna n. 16/2011 in materia di organizzazione e personale, per violazione dei principi statali sul pubblico concorso, sul coordinamento della finanza pubblica e sulle norme di attuazione dello statuto speciale.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale) introduceva disposizioni che consentivano incarichi dirigenziali senza concorso, assunzioni a tempo determinato senza rispettare i tetti di spesa statali, e stabilizzazioni del personale attraverso meccanismi non conformi alla normativa statale di principio. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato più disposizioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 4, commi 5, 10 e 11, 5, commi 1 e 5, 6, commi 1-6 e 8, 9, commi 3 e 6, e 10 della legge regionale sarda n. 16/2011, in riferimento agli artt. 3, 51, 81, 97, 117 della Costituzione e agli artt. 3, 4 e 5 dello Statuto speciale per la Sardegna (l. cost. n. 3/1948). Giudice relatore: Luigi Mazzella.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara incostituzionali: l’art. 4, comma 11 (assunzioni a tempo determinato in consorzi di bonifica senza rispettare il tetto statale del 50% della spesa 2009); l’art. 5, comma 1 (stabilizzazioni che realizzano assunzioni riservate senza concorso); l’art. 5, comma 5 (ulteriori stabilizzazioni in deroga); gli artt. 6, comma 2, comma 8, 9, comma 3, e 10 (incarichi dirigenziali temporanei senza procedure selettive). Sono invece dichiarate non fondate le questioni sull’art. 4, comma 5. Inammissibili alcune questioni processuali.

    Il principio

    Anche le Regioni a statuto speciale, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di organizzazione e personale, devono rispettare i principi fondamentali statali in tema di pubblico concorso, di coordinamento della finanza pubblica (tetti di spesa per il personale) e di imparzialità nell’accesso ai ruoli dirigenziali. Le deroghe non possono essere tali da eludere i principi costituzionalmente tutelati.

    Domande e risposte

    La Regione Sardegna ha competenza primaria in materia di personale?

    Lo statuto speciale attribuisce alla Regione Sardegna una potestà legislativa primaria in alcune materie, tra cui l’ordinamento degli uffici regionali. Tuttavia, questa competenza deve essere esercitata in armonia con la Costituzione e con i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica, inclusi i principi sul pubblico concorso e sul coordinamento finanziario.

    Perché è stata dichiarata incostituzionale la disciplina degli incarichi dirigenziali?

    Perché consentiva di coprire posizioni dirigenziali con dipendenti di categoria D (livello inferiore) senza concorso pubblico, in via temporanea ma senza limiti chiari, comprimendo l’accesso trasparente e meritocratico ai ruoli apicali.

    Quali norme sono state salvate?

    L’art. 4, comma 5, che prevedeva la possibilità di conferire incarichi dirigenziali a dipendenti di categoria D in possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica, è stato dichiarato non fondato: la Corte ha ritenuto che in sé la disposizione non violi i principi costituzionali, purché applicata nel rispetto delle procedure selettive.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 211/2012 – Stabilizzazione del personale precario regionale senza concorso e art. 97 Cost.

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    La Corte dichiara incostituzionali gli artt. 31, 32, 34, comma 5, e 39, comma 1, della legge della Regione Basilicata n. 17/2011, che prevedevano la stabilizzazione di personale precario senza ricorso al pubblico concorso, violando gli artt. 97 e 117, terzo comma, della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Basilicata 4 agosto 2011, n. 17 (Assestamento del bilancio 2011-2013) conteneva disposizioni che stabilizzavano lavoratori precari degli enti regionali senza le procedure concorsuali richieste dalla normativa statale di principio. In particolare, venivano assunti a tempo indeterminato lavoratori con contratti a termine, in deroga ai limiti previsti dal decreto-legge n. 78/2009 (che fissava tetti alla spesa per il personale) e senza i requisiti del pubblico concorso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 13, 31, 32, 34, comma 5, e 39, comma 1, della legge regionale basilicatese n. 17/2011, in riferimento agli artt. 97, primo comma, e 117 della Costituzione. Le stabilizzazioni senza concorso violerebbero il principio di buon andamento della p.a. e il principio del pubblico concorso, nonché la legislazione statale di coordinamento della finanza pubblica. Giudice relatore: Luigi Mazzella.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 31, 32, 34, comma 5, e 39, comma 1, della legge regionale. Le stabilizzazioni, prive di procedure selettive e realizzate in deroga ai vincoli statali sulla spesa del personale, violano il principio del pubblico concorso (art. 97 Cost.) e i principi di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.). L’art. 13 è invece dichiarato non fondato.

    Il principio

    Le Regioni non possono procedere a stabilizzazioni di personale precario attraverso assunzioni riservate, senza predeterminazione di criteri selettivi concorsuali e senza rispettare i vincoli statali sulla spesa del personale. Il principio del pubblico concorso (art. 97 Cost.) opera anche nelle Regioni e può essere derogato solo in casi eccezionali, con criteri oggettivi e predeterminati.

    Domande e risposte

    Perché il pubblico concorso è imposto anche alle Regioni?

    L’art. 97 della Costituzione impone il principio del pubblico concorso come regola generale per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, incluse quelle regionali. Il concorso garantisce imparzialità, meritocrazia e buon andamento della p.a.

    Le Regioni non possono stabilizzare nessun precario?

    Possono, ma solo nel rispetto dei principi fondamentali statali: devono prevedere procedure selettive con criteri predeterminati, rispettare i tetti di spesa per il personale e non realizzare assunzioni di fatto «in sanatoria» senza alcun vaglio selettivo.

    Cosa succede ai contratti già stipulati in base alle norme dichiarate incostituzionali?

    La pronuncia di incostituzionalità priva di base legale le assunzioni realizzate in applicazione delle norme annullate. La gestione concreta dei rapporti già instaurati spetta all’amministrazione regionale, nel rispetto dei limiti posti dalla sentenza.

    Norme collegate