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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 304, comma 2, cod. proc. pen., che consente la sospensione dei termini massimi di custodia cautelare quando il dibattimento sia «particolarmente complesso» per la presenza di una perizia che avrebbe potuto essere disposta in fase precedente.

Di cosa si tratta

L’art. 304, comma 2, del codice di procedura penale prevede che i termini di durata massima della custodia cautelare siano sospesi quando il dibattimento risulta «particolarmente complesso». Secondo l’interpretazione consolidata della Cassazione, questa complessità può derivare anche dall’espletamento in dibattimento di una perizia (ad esempio, la trascrizione di intercettazioni) che sarebbe stata eseguibile nella fase delle indagini preliminari. Il Tribunale di Brescia, sezione riesame, dubitava della costituzionalità di questa lettura.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Brescia, sezione riesame, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 304, comma 2, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e 13, quinto comma, della Costituzione. La norma, nell’interpretazione della Cassazione vincolante in sede di rinvio, consentirebbe sospensioni dei termini cautelari dipendenti da scelte processuali del pubblico ministero (il momento di richiedere la perizia) imprevedibili e potenzialmente arbitrarie. Giudice relatore: Giorgio Lattanzi.

La decisione della Corte

La Corte dichiara non fondata la questione. L’art. 304, comma 2, cod. proc. pen. è compatibile con gli artt. 3 e 13, quinto comma, Cost.: la sospensione dei termini in presenza di un dibattimento particolarmente complesso è giustificata da una ragione oggettiva — l’effettiva complessità del giudizio — e non rimessa all’arbitrio del giudice o del pubblico ministero, perché spetta al giudice valutare in concreto se quella complessità sussista.

Il principio

La sospensione dei termini massimi di custodia cautelare per «complessità del dibattimento» non viola la riserva di legge nella predeterminazione dei termini cautelari né il principio di uguaglianza, purché la complessità sia valutata in concreto dal giudice sulla base di elementi oggettivi, anche se la necessità della perizia è dipesa da scelte del pubblico ministero.

Domande e risposte

Perché i termini massimi di custodia cautelare sono importanti?

Perché l’art. 13, quinto comma, della Costituzione impone che la legge fissi i limiti massimi della detenzione cautelare, a garanzia della libertà personale dell’imputato non ancora condannato. Superati quei limiti, il detenuto deve essere rimesso in libertà.

Cosa succede se la perizia era evitabile nelle indagini?

Secondo la Corte, il fatto che la perizia potesse essere eseguita prima non è sufficiente a rendere incostituzionale la sospensione: ciò che rileva è che il dibattimento sia in concreto complesso, a prescindere dalle cause di tale complessità.

L’imputato non ha tutele contro usi dilatori?

Ha la tutela del controllo giurisdizionale: il giudice deve accertare in concreto la «particolare complessità». Se questa manca, la sospensione non può essere disposta e i termini riprendono a decorrere.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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