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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Regione Toscana sull’art. 5, comma 2, lettera b), n. 1, del d.l. n. 70/2011, perché la norma era già stata dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 179/2012 nelle more del giudizio, rendendo la questione priva di oggetto.

Di cosa si tratta

L’art. 5, comma 2, lettera b), n. 1, del d.l. n. 70/2011 (convertito dalla legge n. 106/2011) aveva modificato il meccanismo di superamento del dissenso in sede di conferenza di servizi, previsto dall’art. 49, comma 3, lettera b), del d.l. n. 78/2010. Questo meccanismo consentiva a un rappresentante governativo di «scavalcare» il dissenso espresso in conferenza di servizi da parte di un’amministrazione locale. La Regione Toscana lo aveva impugnato per invasione delle competenze regionali.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Toscana ha impugnato l’art. 5, comma 2, lettera b), n. 1, del d.l. n. 70/2011, in riferimento agli artt. 117 (commi terzo e quarto), 118 e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione. La disposizione avrebbe consentito allo Stato di imporre la propria posizione in materie di competenza regionale attraverso la conferenza di servizi, bypassando il principio del consenso. Giudice relatore: Giuseppe Tesauro.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. La sentenza n. 179 del 2012 aveva già dichiarato incostituzionale l’art. 49, comma 3, lettera b), del d.l. n. 78/2010, cioè la norma di cui l’art. 5 del d.l. n. 70/2011 era una modifica: la questione è divenuta priva di oggetto perché la disposizione modificata è già stata eliminata dall’ordinamento.

Il principio

Se una pronuncia di incostituzionalità elimina la norma «base» che una disposizione impugnata andava a modificare, quest’ultima perde il proprio oggetto e la questione pendente deve essere dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Domande e risposte

Cos’è la conferenza di servizi?

La conferenza di servizi è uno strumento di semplificazione amministrativa che riunisce in un’unica sede le varie amministrazioni coinvolte in un procedimento, consentendo di acquisire tutti i pareri e autorizzazioni necessari contestualmente, anziché in sequenza.

Perché il meccanismo di «superamento del dissenso» era controverso?

Perché consentiva a un rappresentante del Governo di imporre una decisione anche contro il parere di un’amministrazione locale in materie di competenza regionale, svuotando di fatto l’autonomia degli enti territoriali.

Cosa ha stabilito la sentenza n. 179/2012?

Ha dichiarato incostituzionale il meccanismo originario di superamento del dissenso (art. 49, comma 3, lett. b, d.l. n. 78/2010) per violazione delle competenze regionali. La n. 206/2012 ne è una diretta conseguenza.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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