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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Regione Toscana sull’art. 5, comma 2, lettera b), n. 1, del d.l. n. 70/2011, perché la norma era già stata dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 179/2012 nelle more del giudizio, rendendo la questione priva di oggetto.
Di cosa si tratta
L’art. 5, comma 2, lettera b), n. 1, del d.l. n. 70/2011 (convertito dalla legge n. 106/2011) aveva modificato il meccanismo di superamento del dissenso in sede di conferenza di servizi, previsto dall’art. 49, comma 3, lettera b), del d.l. n. 78/2010. Questo meccanismo consentiva a un rappresentante governativo di «scavalcare» il dissenso espresso in conferenza di servizi da parte di un’amministrazione locale. La Regione Toscana lo aveva impugnato per invasione delle competenze regionali.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Toscana ha impugnato l’art. 5, comma 2, lettera b), n. 1, del d.l. n. 70/2011, in riferimento agli artt. 117 (commi terzo e quarto), 118 e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione. La disposizione avrebbe consentito allo Stato di imporre la propria posizione in materie di competenza regionale attraverso la conferenza di servizi, bypassando il principio del consenso. Giudice relatore: Giuseppe Tesauro.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. La sentenza n. 179 del 2012 aveva già dichiarato incostituzionale l’art. 49, comma 3, lettera b), del d.l. n. 78/2010, cioè la norma di cui l’art. 5 del d.l. n. 70/2011 era una modifica: la questione è divenuta priva di oggetto perché la disposizione modificata è già stata eliminata dall’ordinamento.
Il principio
Se una pronuncia di incostituzionalità elimina la norma «base» che una disposizione impugnata andava a modificare, quest’ultima perde il proprio oggetto e la questione pendente deve essere dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Domande e risposte
Cos’è la conferenza di servizi?
La conferenza di servizi è uno strumento di semplificazione amministrativa che riunisce in un’unica sede le varie amministrazioni coinvolte in un procedimento, consentendo di acquisire tutti i pareri e autorizzazioni necessari contestualmente, anziché in sequenza.
Perché il meccanismo di «superamento del dissenso» era controverso?
Perché consentiva a un rappresentante del Governo di imporre una decisione anche contro il parere di un’amministrazione locale in materie di competenza regionale, svuotando di fatto l’autonomia degli enti territoriali.
Cosa ha stabilito la sentenza n. 179/2012?
Ha dichiarato incostituzionale il meccanismo originario di superamento del dissenso (art. 49, comma 3, lett. b, d.l. n. 78/2010) per violazione delle competenze regionali. La n. 206/2012 ne è una diretta conseguenza.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenze legislative regionali
- Art. 118 della Costituzione — funzioni amministrative e leale collaborazione
- Art. 120 della Costituzione — poteri sostitutivi del Governo
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