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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara incostituzionale l’art. 4, comma 3, della legge della Regione Molise n. 25/2011, che prevedeva modalità di autorizzazione sismica degli interventi edilizi difformi dalla normativa statale di principio in materia di protezione civile e governo del territorio.

Di cosa si tratta

La legge regionale molisana n. 25 del 2011 disciplinava le procedure per l’autorizzazione sismica degli interventi edilizi. Il comma 3 dell’art. 4 introduceva disposizioni che si discostavano dai principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale in materia. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 4, comma 3, della legge della Regione Molise 9 settembre 2011, n. 25, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione. La norma regionale, nel disciplinare l’autorizzazione sismica, avrebbe violato i principi fondamentali della legislazione statale in materia di governo del territorio e protezione civile, materie di competenza legislativa concorrente. Giudice relatore: Sergio Mattarella.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, della legge regionale Molise n. 25 del 2011, per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione. La norma regionale si discostava dai principi fondamentali della disciplina statale sulla prevenzione del rischio sismico, che la Regione è tenuta a rispettare nelle materie di potестà concorrente.

Il principio

In materia di governo del territorio e protezione civile — competenze legislative concorrenti ex art. 117, comma 3, Cost. — le Regioni possono legiferare solo nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale. Le norme sulla prevenzione del rischio sismico fissate dallo Stato costituiscono tali principi e non possono essere derogate dalla legislazione regionale.

Domande e risposte

Cosa sono le materie di legislazione concorrente?

Sono materie in cui la Regione può legiferare, ma solo nel rispetto dei «principi fondamentali» che lo Stato stabilisce con legge. Il governo del territorio e la protezione civile rientrano in questa categoria (art. 117, comma 3, Cost.).

Perché la norma molisana è stata dichiarata incostituzionale?

Perché prevedeva modalità di autorizzazione sismica difformi dai principi fondamentali della normativa statale, invadendo l’ambito riservato al legislatore nazionale.

La Regione non ha alcuna competenza in materia sismica?

Sì che ce l’ha: può disciplinare le procedure e l’organizzazione amministrativa, purché rispetti i principi fondamentali statali. La sentenza non esclude la competenza regionale, ma ne delimita i confini.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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