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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Provincia autonoma di Trento sull’art. 49, comma 3, lettera b), del d.l. n. 78/2010, che modificava la disciplina sulla SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) introducendo un meccanismo di superamento del dissenso in sede di conferenza di servizi.
Di cosa si tratta
L’art. 49 del d.l. n. 78/2010 (convertito dalla legge n. 122/2010) aveva riformato l’istituto della SCIA, modificando l’art. 19 della legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo. Il comma 3, lettera b), introduceva un meccanismo di risoluzione del dissenso in conferenza di servizi che la Provincia autonoma di Trento contestava come lesivo delle proprie competenze statutarie in materie quali urbanistica, turismo, commercio.
La questione di legittimità costituzionale
La Provincia autonoma di Trento ha impugnato l’art. 49, comma 3, lettera b), del d.l. n. 78/2010, in riferimento agli artt. 8, 9 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670/1972), al principio di leale collaborazione e agli artt. 117, 118 e 120 Cost. Giudice relatore: Giuseppe Tesauro.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Nelle more del giudizio, la sentenza n. 179 del 2012 della stessa Corte aveva già dichiarato incostituzionale l’art. 49, comma 3, lettera b), del d.l. n. 78/2010 nella parte in cui prevedeva quel meccanismo di superamento del dissenso. La questione è quindi divenuta priva di oggetto.
Il principio
Quando una disposizione impugnata è già stata dichiarata incostituzionale con altra pronuncia nelle more del giudizio, la questione successivamente sollevata sulla stessa norma diventa priva di oggetto e va dichiarata inammissibile, non essendovi più alcuna norma su cui pronunciarsi.
Domande e risposte
Cos’è la SCIA?
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività è uno strumento che consente a privati e imprese di avviare determinate attività presentando una dichiarazione accompagnata da asseverazioni tecniche, senza attendere un provvedimento autorizzatorio esplicito della pubblica amministrazione.
Perché la Provincia di Trento contestava quella norma?
Perché il meccanismo di risoluzione del dissenso in conferenza di servizi avrebbe consentito a un rappresentante statale di imporre la propria posizione anche nelle materie di competenza provinciale, bypassando l’autonomia speciale garantita dallo statuto.
Cosa aveva deciso la sentenza n. 179/2012?
Aveva dichiarato incostituzionale la stessa disposizione impugnata dalla Provincia di Trento, per violazione delle competenze regionali. La pronuncia n. 202/2012 prende atto di questo e chiude il giudizio parallelo della Provincia.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze e materie riservate allo Stato
- Art. 118 della Costituzione — principio di sussidiarietà nell’attribuzione delle funzioni amministrative
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