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La Corte dichiara estinto il processo promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri contro diverse disposizioni della legge della Regione Umbria n. 8/2011 in materia di semplificazione amministrativa, per intervenuta rinuncia al ricorso.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato numerose disposizioni della legge della Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali), contestando violazioni dell’art. 117 Cost. in materie come governo del territorio, tutela dell’ambiente e del paesaggio. Nelle more del giudizio, le parti hanno rinunciato al ricorso.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 54, 55, 65, 70, 72, 73, 87, 89, 91, 124 e 136 della legge regionale umbra n. 8/2011, in riferimento all’art. 117, commi primo, secondo (lett. s) e terzo, della Costituzione, per presunte violazioni della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e di quella concorrente in materia di governo del territorio. Giudice relatore: Paolo Maria Napolitano.
La decisione della Corte
La Corte dichiara estinto il processo. In seguito alla costituzione della Regione Umbria, che ha chiesto la declaratoria di non fondatezza, la Giunta regionale aveva adottato, in data 16 dicembre 2011, modifiche alle disposizioni contestate. Le parti sono quindi addivenute a una rinuncia al ricorso che ha determinato l’estinzione del giudizio.
Il principio
Il processo costituzionale in via principale (tra Stato e Regioni) può estinguersi per rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, accettata dalla controparte costituita. L’estinzione non implica alcuna pronuncia nel merito sulla costituzionalità delle norme impugnate.
Domande e risposte
Cosa significa che il processo è «estinto»?
L’estinzione è una pronuncia processuale: il giudizio si chiude senza esaminare il merito. Le norme regionali non vengono né dichiarate incostituzionali né conformi alla Costituzione; semplicemente la Corte non si pronuncia su di esse.
Perché lo Stato ha rinunciato al ricorso?
Presumibilmente perché la Regione Umbria ha modificato le norme contestate in modo da eliminare i profili di illegittimità, rendendo superflua una pronuncia nel merito.
Le disposizioni regionali impugnate restano in vigore?
Quelle eventualmente già modificate nel corso del giudizio restano vigenti nelle versioni modificate. Se alcune erano rimaste invariate, la loro vigenza non è inficiata dall’estinzione del processo, che non equivale a una «patente di costituzionalità».
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative e tutela dell’ambiente
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.