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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara incostituzionali gli artt. 31, 32, 34, comma 5, e 39, comma 1, della legge della Regione Basilicata n. 17/2011, che prevedevano la stabilizzazione di personale precario senza ricorso al pubblico concorso, violando gli artt. 97 e 117, terzo comma, della Costituzione.

Di cosa si tratta

La legge della Regione Basilicata 4 agosto 2011, n. 17 (Assestamento del bilancio 2011-2013) conteneva disposizioni che stabilizzavano lavoratori precari degli enti regionali senza le procedure concorsuali richieste dalla normativa statale di principio. In particolare, venivano assunti a tempo indeterminato lavoratori con contratti a termine, in deroga ai limiti previsti dal decreto-legge n. 78/2009 (che fissava tetti alla spesa per il personale) e senza i requisiti del pubblico concorso.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 13, 31, 32, 34, comma 5, e 39, comma 1, della legge regionale basilicatese n. 17/2011, in riferimento agli artt. 97, primo comma, e 117 della Costituzione. Le stabilizzazioni senza concorso violerebbero il principio di buon andamento della p.a. e il principio del pubblico concorso, nonché la legislazione statale di coordinamento della finanza pubblica. Giudice relatore: Luigi Mazzella.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 31, 32, 34, comma 5, e 39, comma 1, della legge regionale. Le stabilizzazioni, prive di procedure selettive e realizzate in deroga ai vincoli statali sulla spesa del personale, violano il principio del pubblico concorso (art. 97 Cost.) e i principi di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.). L’art. 13 è invece dichiarato non fondato.

Il principio

Le Regioni non possono procedere a stabilizzazioni di personale precario attraverso assunzioni riservate, senza predeterminazione di criteri selettivi concorsuali e senza rispettare i vincoli statali sulla spesa del personale. Il principio del pubblico concorso (art. 97 Cost.) opera anche nelle Regioni e può essere derogato solo in casi eccezionali, con criteri oggettivi e predeterminati.

Domande e risposte

Perché il pubblico concorso è imposto anche alle Regioni?

L’art. 97 della Costituzione impone il principio del pubblico concorso come regola generale per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, incluse quelle regionali. Il concorso garantisce imparzialità, meritocrazia e buon andamento della p.a.

Le Regioni non possono stabilizzare nessun precario?

Possono, ma solo nel rispetto dei principi fondamentali statali: devono prevedere procedure selettive con criteri predeterminati, rispettare i tetti di spesa per il personale e non realizzare assunzioni di fatto «in sanatoria» senza alcun vaglio selettivo.

Cosa succede ai contratti già stipulati in base alle norme dichiarate incostituzionali?

La pronuncia di incostituzionalità priva di base legale le assunzioni realizzate in applicazione delle norme annullate. La gestione concreta dei rapporti già instaurati spetta all’amministrazione regionale, nel rispetto dei limiti posti dalla sentenza.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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