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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara incostituzionali diverse disposizioni della legge della Regione Sardegna n. 16/2011 in materia di organizzazione e personale, per violazione dei principi statali sul pubblico concorso, sul coordinamento della finanza pubblica e sulle norme di attuazione dello statuto speciale.

Di cosa si tratta

La legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale) introduceva disposizioni che consentivano incarichi dirigenziali senza concorso, assunzioni a tempo determinato senza rispettare i tetti di spesa statali, e stabilizzazioni del personale attraverso meccanismi non conformi alla normativa statale di principio. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato più disposizioni.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 4, commi 5, 10 e 11, 5, commi 1 e 5, 6, commi 1-6 e 8, 9, commi 3 e 6, e 10 della legge regionale sarda n. 16/2011, in riferimento agli artt. 3, 51, 81, 97, 117 della Costituzione e agli artt. 3, 4 e 5 dello Statuto speciale per la Sardegna (l. cost. n. 3/1948). Giudice relatore: Luigi Mazzella.

La decisione della Corte

La Corte dichiara incostituzionali: l’art. 4, comma 11 (assunzioni a tempo determinato in consorzi di bonifica senza rispettare il tetto statale del 50% della spesa 2009); l’art. 5, comma 1 (stabilizzazioni che realizzano assunzioni riservate senza concorso); l’art. 5, comma 5 (ulteriori stabilizzazioni in deroga); gli artt. 6, comma 2, comma 8, 9, comma 3, e 10 (incarichi dirigenziali temporanei senza procedure selettive). Sono invece dichiarate non fondate le questioni sull’art. 4, comma 5. Inammissibili alcune questioni processuali.

Il principio

Anche le Regioni a statuto speciale, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di organizzazione e personale, devono rispettare i principi fondamentali statali in tema di pubblico concorso, di coordinamento della finanza pubblica (tetti di spesa per il personale) e di imparzialità nell’accesso ai ruoli dirigenziali. Le deroghe non possono essere tali da eludere i principi costituzionalmente tutelati.

Domande e risposte

La Regione Sardegna ha competenza primaria in materia di personale?

Lo statuto speciale attribuisce alla Regione Sardegna una potestà legislativa primaria in alcune materie, tra cui l’ordinamento degli uffici regionali. Tuttavia, questa competenza deve essere esercitata in armonia con la Costituzione e con i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica, inclusi i principi sul pubblico concorso e sul coordinamento finanziario.

Perché è stata dichiarata incostituzionale la disciplina degli incarichi dirigenziali?

Perché consentiva di coprire posizioni dirigenziali con dipendenti di categoria D (livello inferiore) senza concorso pubblico, in via temporanea ma senza limiti chiari, comprimendo l’accesso trasparente e meritocratico ai ruoli apicali.

Quali norme sono state salvate?

L’art. 4, comma 5, che prevedeva la possibilità di conferire incarichi dirigenziali a dipendenti di categoria D in possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica, è stato dichiarato non fondato: la Corte ha ritenuto che in sé la disposizione non violi i principi costituzionali, purché applicata nel rispetto delle procedure selettive.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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