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La Corte dispone la correzione di due errori materiali contenuti nell’epigrafe e nel dispositivo della sentenza n. 234 del 2008: la locuzione «pubblicate» deve essere sostituita con «pubblicata» e dev’essere espunta la locuzione «l’illegittimità costituzionale» erroneamente riprodotta nel dispositivo.
Di cosa si tratta
La Corte costituzionale, nell’ambito della propria potestà di correggere gli errori materiali nelle proprie pronunce, ha rilevato due imprecisioni nella sentenza n. 234 del 2008. Nell’epigrafe, dopo le parole relative al registro ordinanze 2007, figurava per errore il termine plurale «pubblicate» in luogo del singolare «pubblicata». Nel dispositivo, dopo l’espressione «dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale», era erroneamente riportata la locuzione «l’illegittimità costituzionale», capovolgendo il senso della pronuncia.
La questione di legittimità costituzionale
Non si tratta di un giudizio di legittimità costituzionale in senso stretto, ma di un procedimento di correzione di errore materiale ai sensi dell’art. 32 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Giudice relatore: Aldo Carosi.
La decisione della Corte
La Corte dispone che nella sentenza n. 234 del 2008 siano corretti i due errori materiali: nell’epigrafe «pubblicate» è sostituito con «pubblicata»; nel dispositivo è espunta la locuzione «l’illegittimità costituzionale» che seguiva erroneamente la formula di non fondatezza.
Il principio
La Corte costituzionale può correggere in qualunque momento gli errori materiali contenuti nelle proprie pronunce, senza che ciò costituisca una riapertura del giudizio o una modifica del contenuto decisorio: la correzione interviene solo sulle imprecisioni formali, lasciando intatto il dispositivo nella sua sostanza.
Domande e risposte
Cosa si intende per «errore materiale» in una sentenza?
Un errore materiale è una svista formale — come un refuso, un numero sbagliato, una parola omessa o ripetuta — che non riguarda il ragionamento giuridico ma solo la stesura del testo. La correzione non incide sul contenuto della decisione.
Perché l’errore nel dispositivo della n. 234/2008 era particolarmente grave?
Perché la locuzione «l’illegittimità costituzionale» inserita dopo la formula «dichiara non fondata» poteva ingenerare confusione sulla vera portata della decisione, che era di rigetto (non fondatezza), non di accoglimento (illegittimità).
Chi può chiedere la correzione di un errore materiale in una sentenza della Corte?
La Corte può procedere d’ufficio oppure su istanza delle parti. Il procedimento è disciplinato dall’art. 32 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Norme collegate
- Art. 136 della Costituzione — efficacia e vincolatività delle sentenze della Corte costituzionale
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