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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione della Cassazione sull’art. 216, ultimo comma, della legge fallimentare, che prevede una pena accessoria fissa di dieci anni per la bancarotta fraudolenta: la questione era già stata sollevata senza che la rimettente motivasse adeguatamente le ragioni per reiterarla.

Di cosa si tratta

L’art. 216, ultimo comma, del regio decreto n. 267/1942 (legge fallimentare) prevede che alla condanna per bancarotta fraudolenta conseguano le pene accessorie dell’inabilitazione all’esercizio di imprese commerciali e dell’incapacità a esercitare uffici direttivi per la durata fissa di dieci anni. La Corte di cassazione dubitava della costituzionalità di questa previsione in quanto la pena fissa non lascia al giudice margini di adeguamento alla concreta gravità del fatto, in contrasto con il «volto costituzionale» del sistema penale. La questione era però già stata sollevata in precedenza.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 216, ultimo comma, del r.d. n. 267/1942, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. La pena accessoria fissa di dieci anni, indipendente dalla durata della pena principale, non consentirebbe di proporzionare la sanzione alla gravità del caso concreto. Giudice relatore: Paolo Maria Napolitano.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. La rimettente aveva già sollevato analoga questione con ordinanza del 23 marzo 2011, richiamandone semplicemente le motivazioni senza aggiungere nuovi argomenti o dare conto dei mutamenti del quadro normativo o giurisprudenziale che potessero giustificarne la reiterazione.

Il principio

La reiterazione di una questione di legittimità costituzionale già sollevata dallo stesso rimettente è inammissibile se il giudice si limita a richiamare la precedente ordinanza senza illustrare nuovi argomenti o modifiche del quadro normativo o giurisprudenziale che giustifichino un nuovo esame da parte della Corte.

Domande e risposte

Le pene accessorie fisse sono sempre incostituzionali?

Non necessariamente: la Corte ha più volte affermato che le pene fisse «non appaiono in armonia con il volto costituzionale del sistema penale», ma questo non equivale a una declaratoria di incostituzionalità automatica. Occorre valutare caso per caso se la fissità risponda a esigenze giustificate.

Cosa è successo poi all’art. 216 della legge fallimentare sulla pena accessoria fissa?

La Corte costituzionale, con sentenza n. 222 del 2018, ha poi dichiarato incostituzionale l’art. 216, ultimo comma, l.fall. nella parte in cui prevedeva una durata fissa delle pene accessorie, imponendo al giudice di parametrarle alla pena principale.

Perché la questione è stata dichiarata inammissibile qui?

Per un vizio formale: la Cassazione aveva già sollevato la stessa questione senza ricevere una pronuncia di merito, e nel reiterarla si è limitata a richiamare la precedente ordinanza senza spiegare perché le ragioni già esposte meritassero un nuovo esame.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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