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La Corte dichiara incostituzionale l’art. 4 del d.l. n. 138/2011 perché riproduce, nella sostanza, la disciplina dei servizi pubblici locali già abrogata dal referendum del giugno 2011, violando il divieto costituzionale di reintrodurre con legge ordinaria norme abrogate dalla volontà popolare.
Di cosa si tratta
Nel giugno 2011 il referendum abrogativo aveva eliminato l’art. 23-bis del d.l. n. 112/2008, che disciplinava l’affidamento dei servizi pubblici locali privilegiando la concorrenza e limitando fortemente la gestione pubblica diretta («in house»). A distanza di pochi mesi, l’art. 4 del d.l. n. 138/2011 ha reintrodotto una disciplina analoga, individuando nuove condizioni per l’affidamento diretto e riducendo ulteriormente gli spazi per la gestione pubblica. Sei Regioni hanno impugnato la norma.
La questione di legittimità costituzionale
Le Regioni Puglia, Lazio, Marche, Emilia-Romagna, Umbria e la Regione autonoma della Sardegna hanno impugnato l’art. 4 del d.l. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, in riferimento all’art. 75 della Costituzione (che tutela l’effetto abrogativo del referendum) e agli artt. 117 e 118 Cost. (competenza residuale regionale in materia di servizi pubblici locali).
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del d.l. n. 138/2011, sia nel testo originario sia in quello risultante dalle successive modificazioni. La norma riproduce pressoché integralmente la disciplina abrogata dal referendum, eludendo la volontà popolare espressa con il voto. L’art. 75 Cost. vieta al legislatore di reintrodurre — senza un mutamento del quadro politico o delle circostanze di fatto — norme sostanzialmente identiche a quelle abrogate dal corpo elettorale.
Il principio
Il legislatore non può ripristinare con legge ordinaria, neppure in forma parzialmente modificata, norme la cui abrogazione è stata decisa con referendum popolare, se non ricorrono significativi mutamenti del contesto normativo o fattuale che giustifichino un ripensamento della volontà referendaria.
Domande e risposte
Cosa significa che una norma «elude» il referendum?
Significa che il legislatore aggira formalmente l’esito referendario mantenendo nella sostanza la stessa disciplina che il popolo ha voluto sopprimere. La Corte verifica non la lettera della norma ma il suo contenuto normativo essenziale.
Dopo questa sentenza come si gestiscono i servizi pubblici locali?
Vengono meno le limitazioni all’affidamento in house introdotte dall’art. 4: si applica la disciplina generale del diritto europeo sulla concorrenza e quella residuale delle Regioni, senza i vincoli nazionali dichiarati incostituzionali.
Il referendum abrogativo ha quindi un valore permanente?
Non assoluto: il legislatore può intervenire nuovamente sulla stessa materia se le circostanze politiche o fattuali sono genuinamente mutate. Il divieto riguarda la semplice reintroduzione mascherata della norma abrogata.
Norme collegate
- Art. 75 della Costituzione — referendum abrogativo e i suoi effetti vincolanti
- Art. 117 della Costituzione — competenza legislativa residuale delle Regioni
- Art. 118 della Costituzione — funzioni amministrative e sussidiarietà
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