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La Corte dichiara incostituzionale l’art. 14, comma 2, del d.l. n. 138/2011, che condizionava l’applicazione della legge delega sul federalismo fiscale alle Regioni a statuto speciale al loro adeguamento ai parametri sui costi della politica fissati per le Regioni ordinarie. La disposizione violava le garanzie statutarie costituzionalmente tutelate delle autonomie speciali.
Di cosa si tratta
Il decreto-legge n. 138 del 2011 imponeva a tutte le Regioni — comprese quelle a statuto speciale — di ridurre il numero di consiglieri e assessori e i relativi trattamenti economici (art. 14, comma 1). Il comma 2 aggiungeva che l’adeguamento a tali parametri da parte delle Regioni speciali e Province autonome costituiva condizione per l’applicazione nei loro confronti dell’art. 27 della legge n. 42/2009 (legge delega sul federalismo fiscale), cioè del meccanismo di coordinamento finanziario con lo Stato. Più Regioni ordinarie e speciali hanno impugnato la norma davanti alla Corte costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno impugnato l’art. 14, comma 2, del d.l. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, in riferimento agli artt. 116, 117, 119, 121, 122 e 123 della Costituzione e ai rispettivi statuti speciali. La norma, a loro avviso, subordinava l’applicazione di benefici finanziari a condizioni unilateralmente stabilite dallo Stato, erodendo le prerogative costituzionalmente garantite.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, del d.l. n. 138/2011. La norma è illegittima perché condiziona l’applicazione dell’art. 27 della legge n. 42/2009 — dedicato al coordinamento finanziario con le autonomie speciali — a un adeguamento ai parametri per le Regioni ordinarie, senza rispettare le procedure di concertazione previste dagli statuti speciali e le garanzie costituzionali che presidiano l’autonomia di tali enti. Le questioni relative al comma 1 sono in parte dichiarate inammissibili.
Il principio
Lo Stato non può condizionare l’applicazione della legislazione finanziaria alle Regioni a statuto speciale al loro adeguamento a parametri stabiliti unilateralmente per le Regioni ordinarie, senza rispettare le procedure di modifica degli statuti e il principio di leale collaborazione.
Domande e risposte
Perché le Regioni speciali hanno un trattamento diverso da quelle ordinarie?
Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome godono di garanzie costituzionali più forti, incorporate in leggi costituzionali (gli statuti speciali). Lo Stato può modificare il loro assetto finanziario solo attraverso norme di attuazione degli statuti o con il consenso degli enti interessati.
Cosa succede al comma 1 dell’art. 14 nei confronti delle Regioni speciali?
La Corte non lo dichiara incostituzionale per le Regioni ordinarie; per le Regioni speciali le questioni sul comma 1 sono dichiarate inammissibili, in parte per ragioni procedurali legate alle singole impugnazioni.
Qual è l’effetto pratico della sentenza?
Il collegamento tra l’adeguamento ai parametri di contenimento dei costi della politica e l’applicazione del federalismo fiscale alle autonomie speciali viene eliminato: le trattative sul coordinamento finanziario devono seguire i percorsi statutari di concertazione.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali
- Art. 116 della Costituzione — Regioni a statuto speciale e Province autonome
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