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La Corte costituzionale ha dichiarato l’estinzione del processo relativo alla legge della Regione Calabria n. 3/2011, che prevedeva la nullità dei contratti pubblici stipulati senza clausola anti-’ndrangheta, a seguito della rinuncia al ricorso da parte del Governo dopo l’abrogazione della norma da parte della stessa Regione Calabria con legge n. 22/2011.
Di cosa si tratta
La Regione Calabria aveva approvato una legge (n. 3/2011) che introduceva, tra l’altro, l’obbligo di inserire nei contratti pubblici calabresi una clausola anti-’ndrangheta, a pena di nullità del contratto stesso. Il Governo aveva impugnato questa disposizione ritenendo che la materia dell’ordinamento civile — e quindi la disciplina della nullità contrattuale — fosse di esclusiva competenza statale ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. l), Cost. Successivamente, però, la Regione Calabria aveva abrogato la norma con la legge n. 22/2011, e il Governo aveva quindi rinunciato al ricorso.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 2, comma 2, della legge della Regione Calabria 11 febbraio 2011, n. 3, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile), nella parte in cui prevedeva la nullità dei contratti pubblici stipulati senza la clausola anti-’ndrangheta.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’estinzione del processo per rinuncia al ricorso da parte del Governo, a seguito dell’abrogazione della norma impugnata da parte della Regione Calabria con la legge regionale 21 luglio 2011, n. 22. In presenza di rinuncia accettata (o non contestata), il processo si estingue senza pronuncia nel merito.
Il principio
Il processo costituzionale in via principale si estingue quando il ricorrente rinuncia al ricorso e la controparte accetta (o non si oppone). L’abrogazione della norma impugnata da parte dello stesso legislatore regionale può determinare la cessazione della materia del contendere o, come in questo caso, indurre il Governo a rinunciare al ricorso, con conseguente estinzione del processo.
Domande e risposte
Cosa succede al ricorso governativo se la Regione abroga la norma impugnata?
Il Governo valuta se persistere nel ricorso (per ottenere una pronuncia che impedisca alla Regione di reintrodurre la norma) o rinunciarvi (se ritiene sufficiente l’abrogazione). Nel secondo caso, come è accaduto qui, il processo si estingue per rinuncia, senza alcuna pronuncia nel merito sulla costituzionalità della norma originaria.
La Regione può introdurre clausole obbligatorie nei contratti pubblici regionali?
In linea di principio, la materia dell’ordinamento civile — incluse le cause di nullità contrattuale — è di competenza esclusiva statale (art. 117, co. 2, lett. l, Cost.). Le Regioni possono disciplinare le procedure di affidamento degli appalti di loro competenza, ma non possono introdurre nuove cause di nullità contrattuale che modifichino il diritto civile. La questione non è stata però risolta nel merito dalla Corte.
Una sentenza di estinzione del processo vale come precedente?
No. La decisione di estinzione non contiene alcuna pronuncia sul merito della questione costituzionale: non afferma né nega la legittimità della norma originaria. Non costituisce quindi precedente giurisprudenziale sulla materia di diritto.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, incluse le cause di nullità contrattuale
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