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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell’art. 20, commi 14-15, del d.l. n. 98/2011, che obbliga le Regioni a comunicare allo Stato le misure adottate per dare esecuzione alle sentenze della Corte costituzionale e prevede un potere sostitutivo statale in caso di inerzia. La normativa è espressione del coordinamento della finanza pubblica e rispetta le garanzie procedurali.

Di cosa si tratta

L’art. 20 del decreto-legge n. 98/2011 (manovra finanziaria 2011) aveva introdotto un obbligo informativo a carico delle Regioni: queste devono comunicare periodicamente allo Stato le misure adottate per conformarsi alle sentenze della Corte costituzionale che abbiano incidenza sulla finanza regionale. In caso di inerzia, era previsto un potere sostitutivo statale esercitabile ai sensi dell’art. 120, secondo comma, Cost. La Regione Toscana aveva impugnato queste disposizioni.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Toscana ha impugnato l’art. 20, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, 119 e 120, secondo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione, lamentando violazione dell’autonomia regionale e dei limiti del potere sostitutivo statale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione non fondata. L’obbligo di comunicazione è un principio di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.) che le Regioni devono rispettare. Il potere sostitutivo statale, attivabile in caso di inerzia regionale, è esercitato con i presupposti e le garanzie procedurali previste dall’art. 120 Cost. e dall’art. 8 della legge n. 131/2003.

Il principio

Lo Stato può imporre alle Regioni obblighi informativi sull’esecuzione delle sentenze della Corte costituzionale quando ciò sia funzionale al coordinamento della finanza pubblica. Il potere sostitutivo statale, per essere costituzionalmente legittimo, deve rispettare il principio di leale collaborazione e le garanzie procedurali previste dalla legge n. 131/2003 (audizione della Regione, termine per adempiere, nomina di un commissario).

Domande e risposte

Cosa succede se una Regione non dà esecuzione a una sentenza della Corte costituzionale che incide sulla sua finanza?

Ai sensi dell’art. 20, co. 14-15, d.l. 98/2011, la Regione deve comunicare allo Stato le misure adottate. In caso di inerzia, lo Stato può esercitare il potere sostitutivo ex art. 120, co. 2, Cost., nominando un commissario che provvede in luogo della Regione, nel rispetto delle garanzie procedurali della legge n. 131/2003.

Cosa è il potere sostitutivo statale?

È il potere riconosciuto allo Stato dall’art. 120, secondo comma, Cost. di sostituirsi agli organi regionali o locali inadempienti per tutelare l’unità giuridica o economica della Repubblica, o nei casi di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica. Deve essere esercitato nel rispetto del principio di leale collaborazione e delle procedure fissate dalla legge n. 131/2003.

L’obbligo di comunicare l’esecuzione di sentenze costituzionali viola l’autonomia regionale?

No, secondo la Corte. Si tratta di un principio di coordinamento della finanza pubblica, materia di competenza concorrente Stato-Regioni: lo Stato può fissare principì fondamentali che obbligano le Regioni a fornire informazioni sulla propria situazione finanziaria, anche in relazione all’esecuzione di pronunce costituzionali.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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