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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell’art. 71 del d.l. n. 112/2008, che riduce i trattamenti economici accessori dei dipendenti pubblici nei primi dieci giorni di ogni periodo di malattia. La misura è ragionevole, proporzionata e non viola il diritto alla retribuzione adeguata né la tutela della salute.

Di cosa si tratta

L’art. 71 del decreto-legge n. 112/2008 (manovra estiva 2008) aveva introdotto una riduzione del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni nei primi dieci giorni di ogni episodio di malattia: in quel periodo il lavoratore non percepisce gli emolumenti accessori (indennità, premi, ecc.), ma solo lo stipendio tabellare di base. La misura era stata introdotta per contrastare l’assenteismo nel settore pubblico. Il Tribunale di Livorno aveva dubitato della sua costituzionalità.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Livorno, sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, in riferimento agli artt. 3, 32, 36 e 38 della Costituzione: la riduzione del trattamento economico durante la malattia potrebbe violare il diritto alla retribuzione sufficiente, la tutela della salute e la parità di trattamento rispetto ai lavoratori privati.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione non fondata sotto tutti i profili. Il trattamento economico fondamentale conservato durante la malattia garantisce la sufficienza della retribuzione. Il confronto con il settore privato non è pertinente, data la diversità strutturale dei due sistemi. La misura è proporzionata al legittimo obiettivo di riduzione dell’assenteismo nel pubblico impiego.

Il principio

Il legislatore può differenziare la disciplina del trattamento economico durante la malattia tra settore pubblico e privato, attesa la diversità strutturale dei due sistemi di impiego. La conservazione dello stipendio tabellare durante i primi dieci giorni di malattia soddisfa il requisito di adeguatezza della retribuzione ex art. 36 Cost. La finalità di contrasto all’assenteismo è legittima e la misura è non sproporzionata.

Domande e risposte

Cosa percepisce il dipendente pubblico nei primi dieci giorni di malattia?

Solo la retribuzione tabellare di base (stipendio fondamentale), senza gli emolumenti accessori (indennità di amministrazione, premi di produttività, compensi per lavoro straordinario, ecc.). Dopo il decimo giorno la retribuzione accessoria viene nuovamente corrisposta.

Perché il confronto con i lavoratori privati non è rilevante?

Perché il rapporto di pubblico impiego e quello privato sono strutturalmente diversi: fonti normative, finalità, sistemi retributivi e previdenziali sono differenti. La Corte ritiene che le due categorie non siano comparabili ai fini dell’art. 3 Cost. in questo contesto.

La riduzione durante la malattia viola il diritto alla salute (art. 32 Cost.)?

No, secondo la Corte. La misura non scoraggia il lavoratore pubblico dal rimanere a casa in caso di malattia, perché lo stipendio fondamentale viene comunque mantenuto. Il rischio di un effetto «presenteismo» (lavorare ammalati per non perdere l’accessorio) non è tale da rendere incostituzionale la norma.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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