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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5-bis del d.l. n. 138 del 2011, che consentiva di finanziare le regioni dell’obiettivo convergenza (Sud) utilizzando risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione destinate a programmi già approvati, anche per le regioni del Centro-Nord, in violazione dell’autonomia finanziaria regionale garantita dall’art. 119 della Costituzione.
Di cosa si tratta
L’art. 5-bis del d.l. n. 138 del 2011, introdotto dalla legge di conversione n. 148 del 2011, stabiliva che, per garantire l’efficacia delle misure finanziarie per le regioni del Sud e l’attuazione del Piano per il Sud, a decorrere dall’anno in corso si sarebbero potute destinare risorse del fondo sviluppo e coesione anche alle regioni dell’obiettivo convergenza, incidendo sulle assegnazioni già deliberate dal CIPE a favore di altri enti territoriali. La Regione Toscana aveva impugnato tale norma denunciando la violazione dell’art. 119, terzo e quinto comma, Cost.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Toscana (con altri ricorrenti) impugnava l’art. 5-bis del d.l. n. 138 del 2011 in riferimento all’art. 119, terzo e quinto comma, della Costituzione, sostenendo che la norma consentisse di sottrarre risorse già deliberate a favore di enti del Centro-Nord per destinarle ad altri soggetti, violando il vincolo di destinazione dei fondi speciali statali e ledendo l’autonomia finanziaria regionale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5-bis del d.l. n. 138 del 2011 e, in via consequenziale (art. 27, l. n. 87 del 1953), dell’art. 32, comma 4, lettera n), della legge di stabilità 2012 (l. n. 183 del 2011), che ne costituiva l’applicazione. La norma violava l’art. 119 Cost. perché incideva su risorse già assegnate agli enti territoriali con delibere CIPE, vanificando il vincolo di destinazione e l’aspettativa legittima degli enti beneficiari.
Il principio
Lo Stato può istituire fondi speciali per il finanziamento di obiettivi di coesione economica e sociale, ma una volta che le risorse sono state deliberate a favore di specifici enti territoriali attraverso le procedure previste dalla legge, non può unilateralmente distoglierle dalla destinazione assegnata senza violare l’autonomia finanziaria tutelata dall’art. 119 Cost.
Domande e risposte
Che cos’è il fondo sviluppo e coesione?
È il principale strumento finanziario della politica di coesione economica, sociale e territoriale dello Stato italiano. È finalizzato a ridurre i divari di sviluppo tra le diverse aree del Paese, in particolare tra Sud e Centro-Nord, e viene assegnato agli enti territoriali attraverso delibere del CIPE.
Che cosa sono le regioni “obiettivo convergenza”?
Sono le regioni italiane con PIL pro capite inferiore al 75% della media UE, beneficiarie di una quota prevalente dei Fondi strutturali europei. Nel periodo 2007-2013 erano Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.
Perché la Regione Toscana aveva interesse a impugnare una norma a favore del Sud?
Perché la norma consentiva di attingere anche alle risorse già deliberate a favore delle regioni del Centro-Nord (come la Toscana) per destinarle alle regioni del Sud, riducendo così le disponibilità finanziarie delle prime.
Norme collegate
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria degli enti territoriali e vincolo di destinazione dei fondi speciali
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.