Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 45/2011 – Legge elettorale regionale della Basilicata e vincolo dello statuto

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    La Corte dichiara illegittimi l’art. 1, commi 1 e 3, della l.r. Basilicata n. 3/2010 e l’art. 1 della l.r. n. 19/2010 sulla legge elettorale regionale: la Basilicata ha modificato il sistema di elezione del Presidente della Giunta senza avere previamente adottato il nuovo statuto regionale, violando l’art. 5 della legge costituzionale n. 1/1999.

    Di cosa si tratta

    La legge costituzionale n. 1/1999 ha riformato il sistema di elezione diretta del Presidente della Giunta regionale, subordinando però la possibilità per le Regioni di dettare discipline difformi all’adozione preventiva di un nuovo statuto regionale. La Regione Basilicata ha approvato le leggi regionali n. 3 e n. 19 del 2010, che modificavano significativamente il sistema di elezione del Presidente e del Consiglio regionale, senza avere ancora adottato un nuovo statuto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, commi 1 e 3, della l.r. Basilicata n. 3/2010 e gli artt. 1, 2 e 3 della l.r. n. 19/2010, in riferimento all’art. 5, primo comma, della legge costituzionale n. 1/1999, che condiziona la modifica del sistema elettorale regionale all’adozione del nuovo statuto.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 3, della l.r. n. 3/2010 e dell’art. 1 della l.r. n. 19/2010 (le norme che modificavano il sistema elettorale), perché adottate in assenza del nuovo statuto regionale. Le questioni sugli artt. 2 e 3 della l.r. n. 19/2010 sono dichiarate non fondate. Viene respinta l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione.

    Il principio

    Le Regioni possono modificare il sistema di elezione del Presidente e del Consiglio regionale in deroga alla disciplina statale solo dopo avere adottato il nuovo statuto regionale: lo statuto costituisce il presupposto procedurale inderogabile per l’esercizio dell’autonomia elettorale regionale garantita dalla legge costituzionale n. 1/1999.

    Domande e risposte

    Cosa ha introdotto la legge costituzionale n. 1/1999 sull’elezione del Presidente della Regione?

    La legge costituzionale n. 1/1999 ha introdotto l’elezione diretta a suffragio universale del Presidente della Giunta regionale (il cosiddetto “governatore”), congiuntamente all’elezione del Consiglio regionale. Ha altresì previsto il meccanismo del “simul stabunt simul cadent”: il Presidente decade se il Consiglio approva una mozione di sfiducia, e viceversa le dimissioni o la morte del Presidente comportano lo scioglimento del Consiglio.

    Lo statuto regionale è obbligatorio per modificare la legge elettorale?

    Sì, secondo l’art. 5 della legge costituzionale n. 1/1999, le Regioni che intendano adottare un sistema elettorale diverso da quello disciplinato dalla legge statale devono farlo tramite lo statuto regionale (o legge regionale approvata con maggioranza qualificata, previo adozione del nuovo statuto). La Basilicata non aveva ancora adottato il nuovo statuto regionale.

    Le leggi regionali illegittime avrebbero potuto comunque essere applicate?

    No. Le leggi dichiarate illegittime perdono efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale. Poiché le elezioni regionali in Basilicata erano ancora future al momento della sentenza (febbraio 2011), la pronuncia ha impedito che il nuovo sistema elettorale inconstituzionale venisse applicato.

    Norme collegate

    • Art. 122 della Costituzione — sistema di elezione del Presidente e del Consiglio regionale, rimesso alle leggi regionali nei limiti fissati dalla legge statale
    • Art. 5 della Costituzione — autonomia degli enti territoriali nell’ambito del quadro unitario dello Stato
  • Corte cost. n. 288/2012 – Tassa automobilistica regionale e fermo amministrativo

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10 della legge della Regione Marche n. 28/2011, che escludeva l’esenzione dalla tassa automobilistica per veicoli sottoposti a fermo amministrativo o giudiziario, in contrasto con la normativa statale. Ha dichiarato altresì illegittimo l’art. 22 della stessa legge nella parte in cui consentiva l’immissione di trota iridea nei corsi d’acqua.

    Di cosa si tratta

    La Regione Marche aveva approvato nel dicembre 2011 una legge finanziaria regionale che, tra l’altro, eliminava l’esenzione dalla tassa automobilistica per i veicoli colpiti da fermo amministrativo o giudiziario e consentiva l’immissione di trota iridea (specie alloctona) nei corsi d’acqua regionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato entrambe le disposizioni davanti alla Corte costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’art. 10 della legge regionale n. 28/2011 veniva censurato per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. (sistema tributario riservato allo Stato) e con l’art. 119, secondo comma, Cost. (autonomia finanziaria subordinata ai principi statali), in relazione all’art. 5, comma 36, del d.l. n. 953/1982, che esentava dal tributo i veicoli in situazione di indisponibilità per provvedimento dell’autorità. L’art. 22 veniva censurato per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (tutela dell’ambiente), in relazione al d.P.R. n. 357/1997 sulla conservazione degli habitat naturali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di entrambe le disposizioni impugnate. L’art. 10 violava la competenza esclusiva statale in materia tributaria imponendo il pagamento di un tributo in assenza del suo presupposto (la circolazione del veicolo). L’art. 22, nella parte relativa alla trota iridea, contrastava con la normativa statale di tutela degli habitat naturali che vieta l’introduzione di specie alloctone.

    Il principio

    Le Regioni non possono derogare alla normativa statale che esonera dal pagamento della tassa automobilistica i veicoli sottratti alla disponibilità del proprietario per provvedimento dell’autorità, trattandosi di materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato. Parimenti, non possono consentire l’immissione di specie ittiche alloctone in contrasto con la normativa statale a tutela degli habitat naturali.

    Domande e risposte

    Perché la tassa automobilistica rientra nella competenza statale?

    Perché l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. riserva allo Stato la materia del «sistema tributario». Pur essendo la tassa automobilistica un tributo il cui gettito va alle Regioni, la sua disciplina di base è statale e le Regioni possono intervenire solo nei limiti fissati dalla legge dello Stato.

    Cosa succede se un veicolo è sottoposto a fermo amministrativo?

    In base alla normativa statale (art. 5, comma 36, d.l. n. 953/1982), la perdita della disponibilità del veicolo per provvedimento dell’autorità, annotata nei pubblici registri, fa venir meno l’obbligo di pagamento della tassa per i periodi successivi all’annotazione. La Regione Marche non poteva eliminare questa esenzione.

    Perché la trota iridea non può essere immessa nei corsi d’acqua regionali?

    La trota iridea è una specie alloctona (non autoctona) e la sua immissione in corsi d’acqua naturali è vietata dalla normativa statale attuativa della direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali, che riserva allo Stato la materia della tutela dell’ambiente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 44/2011 – Legge finanziaria Campania 2010 e tutela dell’ambiente

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    La Corte dichiara illegittime tre disposizioni della legge finanziaria regionale della Campania 2010: una norma sullo sversamento di reflui in mare con fondi europei, una sull’apertura di cave nei parchi e una sul rilascio di autorizzazioni commerciali, tutte in contrasto con la competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria della Regione Campania n. 2/2010 conteneva, tra le numerose disposizioni, tre norme eterogenee impugnate dal Governo: l’art. 1, comma 12 ultima parte (finanziamento con fondi FESR per condotte sottomarine di sversamento a fondale nel litorale Domitio-Flegreo), l’art. 1, comma 16 (possibilità di aprire nuove cave nei parchi statali e regionali), e l’art. 1, comma 25 primo periodo (concessione di autorizzazioni commerciali in aree soggette a vincolo ambientale in assenza del nulla osta degli enti gestori delle aree protette).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio ha impugnato le tre disposizioni in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettere e) e s), e terzo comma, della Costituzione, invocando la competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 117, comma 2, lett. s), Cost.).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara innanzitutto inammissibile la costituzione in giudizio della Regione Campania (per tardività). Nel merito: dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 12 ultima parte (condotte di sversamento in mare in contrasto con la normativa nazionale e comunitaria sulle acque), dell’art. 1, comma 16 limitatamente ai parchi statali e regionali (la Regione non può autorizzare l’apertura di cave in aree protette di competenza statale), e dell’art. 1, comma 25 primo periodo (rilascio di autorizzazioni commerciali in aree vincolate senza il preventivo nulla osta dell’ente gestore dell’area protetta).

    Il principio

    La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema è materia di competenza legislativa esclusiva statale (art. 117, comma 2, lett. s), Cost.): le Regioni non possono dettare norme che abbassino il livello di protezione ambientale stabilito dalla legislazione statale o che autorizzino attività in contrasto con i vincoli di protezione delle aree naturali protette.

    Domande e risposte

    La tutela dell’ambiente è sempre e solo statale?

    La tutela dell’ambiente è materia di competenza esclusiva statale, ma ciò non impedisce alle Regioni di dettare norme più restrittive a tutela del loro territorio. La Corte costituzionale ha chiarito che le Regioni possono innalzare ma non abbassare i livelli minimi di protezione ambientale stabiliti dallo Stato.

    Cosa sono le cave nei parchi nazionali?

    I parchi nazionali sono aree naturali protette in cui è in linea di principio vietata l’apertura di nuove cave e miniere. La normativa statale (legge n. 394/1991) stabilisce divieti stringenti per la tutela dei valori naturali e paesaggistici delle aree protette. Una legge regionale che autorizzasse cave in parchi nazionali invaderebbe la competenza statale sulla disciplina delle aree protette.

    Cos’è il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)?

    Il FESR è uno dei principali fondi strutturali dell’Unione europea, destinato a finanziare investimenti per ridurre le disparità economiche tra le Regioni UE. Finanzia infrastrutture, innovazione, sviluppo delle imprese e tutela dell’ambiente. L’utilizzo di fondi FESR per opere in contrasto con la normativa ambientale comunitaria è comunque vietato dai regolamenti europei.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 30/2011 – Sezioni riunite Corte dei conti: inammissibile la questione sul deferimento delle questioni di massima

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    La Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione di legittimità dell’art. 1, comma 7, terzo periodo, del d.l. n. 453/1993, che attribuisce al Presidente della Corte dei conti il potere di deferire questioni di massima alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale. La questione era stata sollevata dalle stesse Sezioni riunite, che dubitavano della compatibilità di tale potere con i principi del giudice naturale, del contraddittorio e del giusto processo.

    Di cosa si tratta

    L’art. 1, comma 7, terzo periodo, del d.l. n. 453/1993 (come integrato dall’art. 42, comma 2, della legge n. 69/2009) consentiva al Presidente della Corte dei conti di deferire alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale questioni di massima, ossia interpretazioni di norme controverse che presentavano orientamenti oscillanti. Le Sezioni riunite, investite da tale potere dal Presidente in relazione all’interpretazione dell’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009, si sono interrogate sulla legittimità del meccanismo che le aveva radicate in sede giurisdizionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede giurisdizionale, con ordinanza dell’8 aprile 2010 ha sollevato questione di legittimità dell’art. 1, comma 7, terzo periodo, del d.l. n. 453/1993 (conv. dalla legge n. 19/1994), come integrato dall’art. 42, comma 2, della legge n. 69/2009, in riferimento agli artt. 24, 25 e 111 Cost., nella parte in cui attribuisce al Presidente della Corte dei conti il potere di deferire questioni di massima alle Sezioni riunite.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione. Dal dispositivo emerge che l’inammissibilità riguarda la parte della questione relativa al potere del Presidente di deferire le questioni alle Sezioni riunite. La Corte non si pronuncia nel merito della compatibilità del meccanismo con i principi del giusto processo.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale sollevate nell’ambito di procedimenti particolari — come il deferimento di questioni di massima — devono superare il vaglio di rilevanza e di non manifesta infondatezza secondo i criteri generali. La natura peculiare del giudizio rimettente non modifica i presupposti del controllo incidentale di costituzionalità.

    Domande e risposte

    Cosa sono le «questioni di massima» alla Corte dei conti?

    Sono questioni interpretative di norma controverse, su cui le diverse sezioni della Corte dei conti presentano orientamenti divergenti. Quando il Presidente rileva tali contrasti, può deferire la questione alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale affinché queste forniscano un’interpretazione autorevole destinata a uniformare la giurisprudenza contabile.

    Perché le Sezioni riunite hanno dubitato della legittimità del meccanismo?

    Le Sezioni riunite ritenevano che il potere del Presidente di deferire le questioni potesse violare il principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.), il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e le garanzie del giusto processo (art. 111 Cost.), in quanto le parti dei giudizi pendenti si trovavano ad avere il proprio giudice di fatto scelto da un atto presidenziale e non dalla legge.

    Quali erano le questioni di massima oggetto del deferimento nel caso concreto?

    Il Presidente della Corte dei conti aveva deferito alle Sezioni riunite questioni interpretative sull’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009, che disciplinava i limiti all’esercizio dell’azione di responsabilità erariale da parte della Procura contabile. Su tale norma si erano registrati orientamenti oscillanti tra le diverse sezioni giurisdizionali regionali e centrali della Corte.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 29/2011 – Referendum legge 51/2010 legittimo impedimento: ammissibile il quesito abrogativo

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    La Corte costituzionale dichiara ammissibile il referendum popolare per l’abrogazione integrale della legge 7 aprile 2010, n. 51 (Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza), dichiarata legittima dall’Ufficio centrale per il referendum. Il quesito non incontra i limiti dell’art. 75 Cost. né quelli elaborati dalla giurisprudenza costituzionale.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 51/2010 disciplinava il legittimo impedimento a comparire in udienza penale del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri nella loro qualità di imputati, prevedendo che le attestazioni governative sullo svolgimento delle funzioni istituzionali costituissero legittimo impedimento con obbligo di rinvio per il giudice. Un comitato promotore aveva raccolto le firme per un referendum abrogativo totale della legge.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’Ufficio centrale per il referendum, con ordinanza del 6 dicembre 2010, aveva dichiarato conforme alle disposizioni di legge la richiesta di referendum per l’abrogazione totale della legge n. 51/2010 (quesito n. 6). I promotori chiedevano l’ammissibilità; il Presidente del Consiglio dei ministri chiedeva l’inammissibilità, eccependo che l’abrogazione avrebbe fatto venire meno un livello minimo di disciplina su materia costituzionalmente rilevante e che la legge era destinata a perdere efficacia prima del referendum.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile la richiesta di referendum per l’abrogazione integrale della legge n. 51/2010. La legge non rientra in alcuna delle categorie escluse dall’art. 75 Cost. La normativa di risulta è rappresentata dalla disciplina ordinaria del legittimo impedimento prevista dall’art. 420-ter c.p.p., che continua ad applicarsi a tutti gli imputati, inclusi i membri del governo.

    Il principio

    L’ammissibilità del referendum non è esclusa dalla mera circostanza che la legge oggetto del quesito sia destinata a perdere efficacia prima del voto, né dal fatto che la sua abrogazione faccia tornare in vigore la disciplina generale. La normativa generale di risulta può essere considerata un livello sufficiente di tutela del diritto.

    Domande e risposte

    Perché il Presidente del Consiglio chiedeva l’inammissibilità del referendum?

    La difesa statale sosteneva che la legge n. 51/2010 tutelasse interessi costituzionalmente rilevanti (il corretto esercizio delle funzioni di governo) e che la sua abrogazione avrebbe creato un vuoto normativo inaccettabile. Eccepiva inoltre che la legge era destinata a perdere efficacia quasi contemporaneamente alla conclusione del procedimento referendario, rendendo il quesito privo di utilità pratica.

    Con la legge n. 51/2010 come funzionava il legittimo impedimento del Presidente del Consiglio?

    Ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 3, della legge n. 51/2010, quando la Presidenza del Consiglio attestava che l’imputato era impedito in modo continuativo a causa delle funzioni governative, il giudice era obbligato al rinvio del processo senza poter valutare l’effettività dell’impedimento. Tale automatismo era stato poi dichiarato parzialmente incostituzionale dalla stessa Corte con la sentenza n. 23/2011.

    Il referendum sulla legge 51/2010 si è poi svolto?

    Sì. Il referendum si è tenuto il 12-13 giugno 2011, ma il quesito non ha raggiunto il quorum del 50% + 1 degli aventi diritto al voto. La legge n. 51/2010 non è stata quindi abrogata per via referendaria, anche se le sue disposizioni centrali erano già state dichiarate parzialmente incostituzionali dalla Corte con la sentenza n. 23/2011.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 43/2011 – Lavori pubblici regionali dell’Umbria e competenza statale in materia di appalti

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    La Corte dichiara parzialmente illegittima la legge umbra sui lavori pubblici (l.r. n. 3/2010): le norme che disciplinano il subappalto in deroga alla normativa statale, il lavoro irregolare e le sanzioni violano la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Umbria n. 3/2010 aveva dettato una disciplina organica in materia di lavori pubblici regionali, intervenendo su aspetti quali la qualificazione delle imprese, le procedure di affidamento, il subappalto, la regolarità contributiva e le sanzioni. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato diverse disposizioni per asserita invasione delle competenze legislative statali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio ha impugnato gli artt. 1, comma 1; 2; 13, comma 3; 15; 16; 19, comma 1; 20, comma 3; 22, commi 3 e 4; e 28 della l.r. Umbria n. 3/2010, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), e terzo comma, della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 13, comma 3; 20, comma 3; e 22, commi 3 e 4, perché introducono discipline divergenti dalla normativa statale in materia di subappalto, lavoro irregolare e sanzioni nei contratti pubblici, materie riservate allo Stato. La questione relativa all’art. 15, commi 1, 3, 5, 6 e 7, è inammissibile. Le questioni sulle restanti disposizioni (artt. 1, 2, 15 commi 2 e 4, 16, 19 e 28) sono dichiarate non fondate.

    Il principio

    I lavori pubblici non costituiscono una materia omogenea attribuita allo Stato o alle Regioni: le singole disposizioni in materia devono essere ascritte di volta in volta alla competenza statale o regionale a seconda del loro contenuto specifico. Le norme che attengono alla tutela della concorrenza (procedure di evidenza pubblica) e all’ordinamento civile (conclusione ed esecuzione del contratto) appartengono alla competenza esclusiva statale.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono legiferare in materia di appalti pubblici?

    Le Regioni possono dettare norme di organizzazione e procedure per i lavori pubblici di propria competenza, ma non possono derogare alle regole statali in materia di evidenza pubblica (gare), qualificazione delle imprese, tutela della concorrenza e disciplina civilistica del contratto. Questi ambiti restano di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. e) ed l), Cost.

    Cosa si intende per “tutela della concorrenza” come materia statale?

    La tutela della concorrenza (art. 117, comma 2, lett. e), Cost.) comprende le norme che garantiscono il libero accesso al mercato e la parità tra operatori economici. Negli appalti pubblici, ciò si traduce nelle regole sulle procedure di gara, i criteri di aggiudicazione e i requisiti di partecipazione, tutti riservati alla competenza statale per garantire uniformità su tutto il territorio nazionale.

    Cosa succede alle norme regionali dichiarate illegittime già applicate?

    Le norme dichiarate illegittime cessano di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale. I contratti già conclusi in applicazione di tali norme rimangono in vigore, ma non può essere data ulteriore applicazione alle clausole fondate sulle disposizioni dichiarate incostituzionali.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze; comma 2, lett. e) ed l) riserva allo Stato tutela della concorrenza e ordinamento civile
  • Corte cost. n. 28/2011 – Referendum nucleare: ammissibile il quesito sull’abrogazione delle norme sulle centrali

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    La Corte costituzionale dichiara ammissibile il referendum popolare per l’abrogazione parziale delle disposizioni del d.l. n. 112/2008 e della legge n. 99/2009 che autorizzavano la realizzazione di nuove centrali per la produzione di energia nucleare nel territorio nazionale. Il quesito è risultato conforme ai limiti costituzionali in materia referendaria.

    Di cosa si tratta

    Il d.l. n. 112/2008 e la legge n. 99/2009 avevano previsto la possibilità di costruire impianti di produzione di energia elettrica nucleare e impianti di fabbricazione del combustibile nucleare in Italia. Un comitato di cittadini aveva promosso un referendum abrogativo parziale delle disposizioni che consentivano tale realizzazione. L’Ufficio centrale per il referendum aveva dichiarato legittima la richiesta.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’Ufficio centrale per il referendum, con ordinanza del 6-7 dicembre 2010, aveva dichiarato conforme alle disposizioni di legge la richiesta di referendum (quesito n. 5) avente ad oggetto «Nuove centrali per la produzione di energia nucleare. Abrogazione parziale di norme». Il Presidente della Corte ha fissato la camera di consiglio del 12 gennaio 2011 per la deliberazione. Il Movimento Fare Ambiente MED – ONLUS e l’AIN hanno chiesto l’inammissibilità; i promotori hanno chiesto l’ammissibilità.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile la richiesta di referendum per l’abrogazione parziale delle disposizioni indicate. Il quesito non rientra nelle categorie di leggi escluse dall’art. 75 Cost. e soddisfa i requisiti elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in materia di ammissibilità referendaria.

    Il principio

    Il referendum abrogativo è ammissibile anche quando incide su politiche industriali ed energetiche di rilievo, purché il quesito non riguardi le categorie escluse dall’art. 75 Cost. e la normativa di risulta sia coerente. La scelta di politica energetica — compresa la rinuncia al nucleare — può essere rimessa al corpo elettorale attraverso il referendum.

    Domande e risposte

    Cosa prevedevano le norme oggetto del referendum nucleare?

    L’art. 7, comma 1, lettera d), del d.l. n. 112/2008 includeva tra le misure di sviluppo economico la «realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare». L’art. 25 della legge n. 99/2009 prevedeva la delega al Governo per adottare decreti legislativi sulla «localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare».

    Il referendum nucleare del 2011 ha avuto successo?

    Sì. Il referendum si è tenuto il 12-13 giugno 2011. Il quesito sul nucleare ha ottenuto l’approvazione con circa il 94% dei voti favorevoli, con il quorum largamente superato. Le disposizioni che consentivano la realizzazione di nuove centrali nucleari in Italia sono state abrogate.

    L’Italia può tornare al nucleare senza referendum?

    L’abrogazione referendaria non è irreversibile: il legislatore può in linea di principio reintrodurre norme analoghe. Tuttavia, la reintroduzione di una disciplina sostanzialmente identica a quella abrogata dal referendum sarebbe costituzionalmente problematica, in quanto contrasterebbe con la volontà popolare espressa attraverso lo strumento referendario.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 42/2011 – Stabilizzazione del personale sanitario e sospensione dei concorsi in Puglia

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    La Corte dichiara illegittimo l’art. 3, comma 40, della legge finanziaria regionale Puglia 2008 nella parte in cui, per consentire la stabilizzazione del personale sanitario precario, vietava nel triennio 2008-2010 lo svolgimento di concorsi per le stesse figure professionali: la norma viola gli artt. 3, 97 e 117, primo comma, della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria regionale della Puglia n. 40/2007 aveva avviato un processo di stabilizzazione del personale sanitario precario (dirigenza medico-veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa) nelle ASL e negli IRCCS pubblici regionali. Per garantire che i posti destinati alla stabilizzazione non venissero coperti con concorsisti, la norma vietava per il triennio 2008-2010 di indire nuovi concorsi o di utilizzare le graduatorie dei concorsi già espletati per i profili interessati. Il TAR Puglia di Lecce aveva sollevato la questione su ricorso di due soggetti risultati idonei (non vincitori) in una graduatoria concorsuale della ASL di Lecce.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia (sede di Lecce) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 40, della l.r. Puglia n. 40/2007 in riferimento agli artt. 3, 97, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, lamentando la violazione del principio concorsuale e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie la questione e dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 40, della l.r. Puglia n. 40/2007. Il blocco dei concorsi e il mancato utilizzo delle graduatorie già approvate per l’intera durata del triennio non rispetta il principio costituzionale di accesso agli impieghi pubblici mediante concorso (art. 97, terzo comma, Cost.) e è irragionevolmente penalizzante per i soggetti già risultati idonei in procedure selettive concluse.

    Il principio

    Il processo di stabilizzazione del personale precario nelle pubbliche amministrazioni non può tradursi in un blocco generalizzato e indefinito dei concorsi pubblici o nell’azzeramento delle graduatorie concorsuali già approvate: il principio del pubblico concorso ex art. 97 Cost. costituisce la regola generale di accesso agli impieghi pubblici e le deroghe devono essere proporzionate e giustificate.

    Domande e risposte

    La stabilizzazione del personale precario è ammessa dalla Costituzione?

    La Corte costituzionale ha riconosciuto che la stabilizzazione del personale precario nelle pubbliche amministrazioni può essere ammessa come misura eccezionale, a condizione che riguardi soggetti reclutati originariamente attraverso procedure selettive, che sia limitata nel tempo e che non comprometta in modo sproporzionato il principio del pubblico concorso. La stabilizzazione “in deroga totale” ai concorsi è invece incostituzionale.

    Cosa dice l’art. 97, terzo comma, della Costituzione?

    L’art. 97, terzo comma (oggi quarto comma, dopo la riforma del 2012), stabilisce che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. La Corte costituzionale ha costantemente affermato che il concorso pubblico è la modalità ordinaria di accesso agli impieghi pubblici, e le eccezioni devono essere giustificate da ragioni specifiche.

    I soggetti risultati idonei in un concorso vantano un diritto all’assunzione?

    No. L’inserimento in una graduatoria concorsuale come “idoneo non vincitore” non attribuisce un diritto soggettivo all’assunzione, ma solo un interesse legittimo a che l’amministrazione utilizzi correttamente la graduatoria. Il blocco totale dell’utilizzo della graduatoria per un triennio risultava tuttavia irragionevolmente lesivo anche di questo interesse legittimo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 41/2011 – Docenti precari e collocamento in coda alle graduatorie ad esaurimento

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    La Corte dichiara illegittimo l’art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134/2009: la norma che collocava automaticamente in coda alla graduatoria provinciale i docenti precari che chiedevano il trasferimento ad altra provincia viola il diritto alla tutela giurisdizionale e il principio di uguaglianza.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 134/2009, convertito dalla legge n. 167/2009, aveva introdotto il comma 4-ter all’art. 1, stabilendo che i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento che richiedevano il trasferimento in una diversa provincia venivano collocati in coda alla graduatoria di quella provincia, perdendo il punteggio e la posizione acquisiti. La questione era sorta in un giudizio di ottemperanza promosso da docenti precari che avevano ottenuto dal TAR del Lazio l’annullamento dei provvedimenti ministeriali che avevano istituito le graduatorie ad esaurimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134/2009 in riferimento agli artt. 3, 24, 51, 97, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, ritenendo che la norma svuotasse di significato la sentenza che il rimettente avrebbe dovuto eseguire e violasse il diritto alla tutela giurisdizionale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134/2009. La norma, collocando automaticamente in coda i docenti che chiedevano il trasferimento provinciale, di fatto rendeva inutile il beneficio derivante dall’annullamento dei provvedimenti ministeriali disposto dalla sentenza del TAR, eludendo così il giudicato e violando il diritto alla tutela giurisdizionale.

    Il principio

    Il legislatore non può adottare norme che, pur formalmente generali, abbiano come effetto pratico quello di rendere inutile o inefficace l’esecuzione di sentenze passate in giudicato, eludendo così il diritto alla tutela giurisdizionale garantito dagli artt. 24 e 113 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Cosa sono le graduatorie ad esaurimento per i docenti?

    Le graduatorie ad esaurimento (GAE) sono elenchi di docenti precari iscritti nelle vecchie graduatorie permanenti, che sono state chiuse a nuovi inserimenti dalla legge finanziaria 2007. L’accesso al ruolo avviene scorrendo queste graduatorie, che si esauriscono man mano che i docenti vengono assunti a tempo indeterminato.

    Cosa è un giudizio di ottemperanza?

    Il giudizio di ottemperanza è il procedimento davanti al giudice amministrativo con cui il vincitore di una controversia chiede l’esecuzione coattiva di una sentenza passata in giudicato che l’amministrazione non ha spontaneamente eseguito. Il TAR può nominare un commissario ad acta per dare attuazione alla sentenza.

    Le leggi retroattive che incidono su sentenze in corso sono sempre incostituzionali?

    Non sempre, ma la Corte ha stabilito criteri molto rigidi. L’intervento legislativo su rapporti processuali in corso è ammissibile solo se sorretto da “motivi imperativi di interesse generale” (secondo i criteri CEDU) e non può avere come scopo principale quello di influenzare l’esito di specifiche controversie giudiziarie pendenti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 40/2011 – Residenza qualificata e accesso ai servizi sociali del Friuli-Venezia Giulia

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    La Corte dichiara illegittima la legge regionale del Friuli-Venezia Giulia che subordinava l’accesso al sistema integrato di servizi sociali ai soli cittadini comunitari residenti da almeno trentasei mesi: il requisito temporale eccessivo viola gli artt. 2 e 3 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La Regione Friuli-Venezia Giulia, con la legge finanziaria regionale 2010 (l.r. n. 24/2009), aveva modificato l’art. 4 della l.r. n. 6/2006 (sistema integrato di interventi e servizi sociali), limitando l’accesso a tale sistema ai soli cittadini comunitari residenti in regione da almeno trentasei mesi. La norma originaria garantiva invece il diritto a “tutte le persone residenti” nella Regione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 4 della l.r. Friuli n. 6/2006, come modificato dall’art. 9, commi 51, 52 e 53, della l.r. n. 24/2009, in riferimento agli artt. 2, 3, 38 e 97 della Costituzione. Il requisito di trentasei mesi di residenza era ritenuto eccessivamente limitativo di diritti fondamentali e discriminatorio.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie il ricorso e dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della l.r. n. 6/2006 come modificato. Il requisito dei trentasei mesi di residenza qualificata è ritenuto irragionevolmente ampio perché esclude dall’accesso a prestazioni sociali fondamentali persone residenti nel territorio regionale per periodi significativi ma inferiori al triennio, in violazione degli artt. 2 e 3 Cost. La questione relativa all’art. 97 Cost. viene dichiarata inammissibile.

    Il principio

    Le prestazioni del sistema integrato di servizi sociali afferiscono alla tutela di diritti fondamentali della persona: un requisito di residenza temporale eccessivamente lungo, che escluda dal welfare regionale intere categorie di persone residenti, viola il principio di uguaglianza e i diritti inviolabili della persona garantiti dagli artt. 2 e 3 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono prevedere requisiti di residenza per accedere ai servizi sociali?

    Sì, ma entro limiti ragionevoli. La Corte costituzionale ha ammesso che le Regioni possano richiedere la residenza nel territorio regionale come condizione per l’accesso a prestazioni di welfare locale. Tuttavia, il requisito di residenza qualificata (cioè protratta per un certo numero di mesi o anni) deve essere proporzionato e non può escludere dal sistema chi già risiede stabilmente nel territorio.

    Questa sentenza riguarda anche i cittadini extracomunitari?

    La disposizione censurata si riferiva ai “cittadini comunitari” residenti da trentasei mesi. La Corte non ha affrontato specificamente la posizione dei cittadini extracomunitari, ma il principio espresso – che i diritti fondamentali non possono essere esclusi per requisiti temporali irragionevoli – è di portata generale e influenza la valutazione di analoghe restrizioni anche per i non comunitari.

    Cosa si intende per “sistema integrato di interventi e servizi sociali”?

    Il sistema integrato di interventi e servizi sociali è l’insieme delle prestazioni e dei servizi organizzati dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali per tutelare i diritti dei cittadini in condizione di bisogno (disabili, anziani, minori, famiglie in difficoltà economica). La disciplina nazionale di riferimento è la legge n. 328/2000.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 27/2011 – Referendum acqua pubblica: inammissibile il quesito sulla gestione pubblica del servizio idrico

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    La Corte costituzionale dichiara inammissibile il referendum popolare per l’abrogazione parziale dell’art. 23-bis, comma 10, lettera d), del d.l. n. 112/2008 e dell’art. 15, comma 1-ter, del d.l. n. 135/2009 (quesito n. 4), che mirava a sottrarre l’acqua al regime di liberalizzazione dei servizi pubblici locali. L’inammissibilità è dichiarata perché lo stesso art. 23-bis era già oggetto di un separato quesito abrogativo totale (quesito n. 1, sent. n. 24/2011), e la coesistenza dei due quesiti avrebbe generato sovrapposizioni.

    Di cosa si tratta

    Il quesito n. 4 mirava ad abrogare parzialmente due disposizioni: l’art. 23-bis, comma 10, lettera d), nella parte relativa all’acqua, e l’art. 15, comma 1-ter, del d.l. n. 135/2009. L’obiettivo era escludere espressamente il servizio idrico integrato dal regime generale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, riservando la gestione dell’acqua agli enti pubblici.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’Ufficio centrale per il referendum, con ordinanza del 6-7 dicembre 2010, aveva dichiarato legittima la richiesta di referendum per l’abrogazione parziale delle disposizioni indicate (quesito n. 4). Il Presidente della Corte ha fissato la camera di consiglio del 12 gennaio 2011. I promotori hanno depositato memoria sostenendo l’ammissibilità.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile la richiesta di referendum. Il quesito n. 4 è inammissibile in quanto l’art. 23-bis è già integralmente oggetto del quesito n. 1 (dichiarato ammissibile con la sent. n. 24/2011), con conseguente sovrapposizione: se il quesito n. 1 avesse successo, l’intero art. 23-bis sarebbe abrogato, rendendo privo di oggetto il quesito n. 4.

    Il principio

    La presenza di un quesito referendario avente ad oggetto l’abrogazione totale di una norma determina l’inammissibilità di un secondo quesito che miri ad abrogarne solo una parte: l’eventuale successo del primo farebbe venir meno l’oggetto del secondo, e la coesistenza di entrambi i quesiti creerebbe confusione nell’elettore.

    Domande e risposte

    Qual era l’obiettivo del quesito n. 4 sull’acqua pubblica?

    Il quesito n. 4 mirava a estrarre il servizio idrico integrato dal campo di applicazione dell’art. 23-bis (che imponeva le gare anche per l’affidamento della gestione dell’acqua) e dall’art. 15, comma 1-ter, del d.l. n. 135/2009, riaffermando il principio che la gestione dell’acqua deve rimanere esclusivamente pubblica.

    Perché i promotori hanno proposto due quesiti distinti sull’art. 23-bis?

    Il quesito n. 1 puntava all’abrogazione totale dell’art. 23-bis (disciplina generale dei servizi pubblici locali); il quesito n. 4 mirava a un risultato più limitato ma autonomo: escludere l’acqua in modo esplicito. I promotori intendevano così garantire un risultato anche in caso di mancato raggiungimento del quorum sul quesito n. 1. La Corte, però, ha ritenuto i quesiti incompatibili.

    Quale quesito sull’acqua è stato poi approvato nel referendum 2011?

    Il referendum del 12-13 giugno 2011 ha visto l’approvazione sia del quesito sull’abrogazione dell’art. 23-bis (quesito n. 1), sia del quesito sulla remunerazione del capitale nella tariffa (quesito n. 3). Il quesito n. 4 non era stato sottoposto al voto poiché dichiarato inammissibile dalla Corte.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 26/2011 – Referendum acqua: ammissibile il quesito sulla tariffa e remunerazione del capitale

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    La Corte costituzionale dichiara ammissibile il referendum popolare per l’abrogazione parziale dell’art. 154, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente), limitatamente alle parole «dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito». Il quesito mirava a eliminare dalla tariffa del servizio idrico integrato la componente destinata a remunerare il capitale degli investitori privati.

    Di cosa si tratta

    La tariffa del servizio idrico integrato (acqua, fognatura, depurazione) era calcolata, ai sensi dell’art. 154 del Codice dell’ambiente, tenendo conto anche dell’«adeguata remunerazione del capitale investito». Un referendum abrogativo parziale mirava a eliminare questa componente dalla formula tariffaria, sottraendo all’acqua la logica di profitto per gli investitori privati.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’Ufficio centrale per il referendum, con ordinanza del 6 dicembre 2010, aveva dichiarato conforme alle disposizioni di legge la richiesta di referendum parziale sull’art. 154, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 (quesito n. 3). Il Presidente della Corte ha fissato la camera di consiglio del 12 gennaio 2011 per la deliberazione sull’ammissibilità.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile la richiesta di referendum per l’abrogazione parziale dell’art. 154, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, limitatamente alle parole «dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito». Il quesito non rientra nelle ipotesi escluse dall’art. 75 Cost. e la normativa di risulta sarebbe coerente e applicabile.

    Il principio

    Il referendum abrogativo parziale è ammissibile anche quando incide su una singola espressione o locuzione di una disposizione normativa, purché il quesito sia chiaro, univoco e la normativa di risulta sia coerente e immediatamente applicabile. La rimozione della componente di «adeguata remunerazione del capitale» dalla tariffa idrica lascia in piedi il resto della formula tariffaria.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 154 del Codice dell’ambiente sulla tariffa idrica?

    L’art. 154 del d.lgs. n. 152/2006 stabilisce che la tariffa del servizio idrico integrato è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione e di quelli sostenuti in passato, nonché di un’adeguata remunerazione del capitale investito. Il referendum mirava ad eliminare quest’ultimo criterio.

    Il referendum sull’acqua del 2011 ha avuto successo?

    Sì. Il referendum si è tenuto il 12-13 giugno 2011. Sia il quesito sull’art. 23-bis (sent. n. 24/2011) sia il quesito sulla remunerazione del capitale nella tariffa idrica (questo quesito, sent. n. 26/2011) hanno ottenuto la maggioranza con il quorum raggiunto. Il criterio della «adeguata remunerazione del capitale investito» è stato quindi eliminato dalla formula tariffaria.

    La componente di remunerazione del capitale incideva sulla bolletta dell’acqua?

    Sì. La tariffa idrica includeva una quota destinata a remunerare il capitale investito dai gestori del servizio. I promotori del referendum sostenevano che tale componente trasformasse un bene essenziale come l’acqua in una fonte di profitto per gli investitori, a scapito degli utenti finali. L’abrogazione ha rimosso questo criterio dal calcolo della tariffa.

    Norme collegate