Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 169/2012 – Obbligo di residenza del dipendente pubblico e inammissibilità per difetto di motivazione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 del d.P.R. n. 3 del 1957, che impone al dipendente pubblico di risiedere nel luogo della propria sede di servizio. Il giudice rimettente (Consiglio di Stato, sezione VI) non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione, omettendo di esaminare la normativa sull’infortunio in itinere e la relativa giurisprudenza di cassazione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 12 del d.P.R. n. 3 del 1957 (Statuto degli impiegati civili dello Stato) obbliga ogni dipendente pubblico a risiedere nel comune dove ha sede l’ufficio cui è assegnato, salva autorizzazione del capo dell’ufficio per rilevanti ragioni. Due insegnanti pubbliche, residenti in un comune diverso da quello della scuola ove lavoravano senza aver chiesto l’autorizzazione, avevano subito un infortunio nel tragitto casa-lavoro. L’amministrazione aveva negato il riconoscimento della causa di servizio proprio per la violazione dell’obbligo di residenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato – sezione VI aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 del d.P.R. n. 3 del 1957 in riferimento agli artt. 3, 16, 97 e 98 della Costituzione, sostenendo che l’obbligo di residenza fosse anacronistico, irragionevole e lesivo della libertà di circolazione.

    La decisione della Corte

    La questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile per carenza di motivazione sulla rilevanza. Il giudice a quo aveva dato per presupposto che la violazione dell’obbligo di residenza avesse di per sé effetto ostativo all’indennizzabilità dell’infortunio, senza esaminare né la normativa applicabile ratione temporis sul riconoscimento della causa di servizio, né la disciplina sull’infortunio in itinere introdotta dall’art. 12 del d.lgs. n. 38 del 2000, né la giurisprudenza di cassazione che, ai fini del nesso causale, considera rilevante anche il luogo dove si trova la famiglia del lavoratore, diverso dalla sua dimora.

    Il principio

    Prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, il giudice rimettente deve esaminare compiutamente tutta la normativa rilevante e la relativa giurisprudenza, per motivare adeguatamente sia la rilevanza della questione nel giudizio principale, sia l’impossibilità di un’interpretazione conforme a Costituzione.

    Domande e risposte

    L’obbligo di residenza del dipendente pubblico è ancora in vigore?

    L’art. 12 del d.P.R. n. 3 del 1957 rimane formalmente in vigore per i dipendenti pubblici non interessati da successive abrogazioni parziali, ma la sua applicazione pratica è molto attenuata grazie all’ampia prassi amministrativa di rilascio delle autorizzazioni in deroga.

    Che cos’è l’infortunio in itinere?

    È l’infortunio subito dal lavoratore nel percorso normale tra l’abitazione e il luogo di lavoro. Per il pubblico impiego è riconoscibile come causa di servizio; la giurisprudenza di cassazione considera rilevante anche il luogo di residenza della famiglia, non solo la dimora personale del lavoratore.

    Perché il Consiglio di Stato aveva sollevato la questione?

    Riteneva che l’obbligo di residenza fosse diventato irragionevole alla luce dei moderni mezzi di trasporto e telecomunicazione, e che discriminasse ingiustamente dipendenti pubblici in situazione analoga solo in base al luogo di residenza, violando gli artt. 3 e 16 Cost.

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  • Corte cost. n. 168/2012 – Orari commerciali in Friuli-Venezia Giulia e restituzione degli atti al giudice rimettente

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    La Corte costituzionale ha restituito gli atti al Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia affinché valutasse nuovamente la rilevanza della questione di legittimità costituzionale della legge regionale sugli orari commerciali, alla luce di sopravvenute modifiche statali che avevano liberalizzato la chiusura festiva e domenicale degli esercizi commerciali su tutto il territorio nazionale.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 2005 sulle attività commerciali escludeva gli esercizi di piccole dimensioni (sotto i 400 m²) inseriti in centri commerciali dalla possibilità di derogare all’obbligo di chiusura festiva e domenicale. Un’impresa titolare di un centro commerciale outlet contestava questa disciplina davanti al TAR, che sollevava questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR per il Friuli-Venezia Giulia dubitava della legittimità degli artt. 19, 29-bis e 30, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 29 del 2005, in riferimento agli artt. 2, 3, 41 e 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione. Secondo il rimettente, la norma introduceva una disparità irragionevole tra esercizi commerciali di pari dimensioni a seconda della loro ubicazione dentro o fuori un centro commerciale, violando la libertà di iniziativa economica e la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente, rilevando che dopo l’ordinanza di rimessione erano sopravvenute rilevanti modifiche normative statali — in particolare il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con la legge n. 214 del 2011 — che avevano eliminato per tutte le attività commerciali i limiti relativi agli orari di apertura e chiusura e alle giornate di chiusura obbligatoria. Spettava al giudice a quo verificare se, alla luce di tale novum normativo, la motivazione sull’attualità e rilevanza della questione restasse valida.

    Il principio

    Quando, nelle more del procedimento costituzionale, intervengono modifiche normative che incidono sul quadro di riferimento, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché questi verifichi se la questione mantenga la propria rilevanza e non manifesta infondatezza, senza che la Corte stessa si pronunci nel merito.

    Domande e risposte

    Che cos’è una restituzione degli atti al giudice rimettente?

    È un provvedimento con cui la Corte costituzionale, senza decidere nel merito, rinvia la questione al giudice che l’aveva sollevata, affinché questi valuti se la sopravvenienza normativa abbia modificato i termini del problema.

    Le Regioni a statuto speciale come il Friuli-Venezia Giulia possono disciplinare autonomamente gli orari commerciali?

    La materia «commercio» appartiene alla competenza legislativa regionale, ma la «tutela della concorrenza» è di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.). Il confine tra i due titoli è al centro di numerosi conflitti.

    Il decreto-legge n. 201 del 2011 ha davvero liberalizzato la chiusura domenicale?

    Sì: l’art. 31 del d.l. n. 201 del 2011 (convertito con l. n. 214 del 2011) ha modificato l’art. 3, comma 1, lettera d-bis), del d.l. n. 223 del 2006 eliminando ogni obbligo di chiusura domenicale e festiva per gli esercizi commerciali disciplinati dal d.lgs. n. 114 del 1998.

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  • Corte cost. n. 145/2012 – Cessata materia del contendere sul personale della Regione siciliana (d.d.l. 828-563-824)

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    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere nel ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana contro il disegno di legge regionale sulle assunzioni e il contenimento della spesa del personale: nelle more del giudizio, il disegno di legge non era stato promulgato nelle parti impugnate.

    Di cosa si tratta

    Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana aveva impugnato davanti alla Corte costituzionale il disegno di legge n. 828-563-824 approvato dall’Assemblea regionale siciliana, che prevedeva reclutamenti di personale, proroga di stabilizzazioni e disposizioni sulle indennità dirigenziali. Il Commissario riteneva le norme prive di copertura finanziaria e in contrasto con la legislazione statale in materia di ordinamento civile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato gli articoli 1, commi 1, 2 e 9, 2, 3, 4, 5, 7, comma 2, e 8 del disegno di legge regionale n. 828-563-824, in riferimento agli articoli 3, 51, 81, quarto comma, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere: nelle more del procedimento, la legge regionale era stata promulgata senza le disposizioni impugnate, o erano intervenute altre circostanze che avevano fatto venire meno l’oggetto del ricorso. Giudice relatore: Marta Cartabia; camera di consiglio del 23 maggio 2012.

    Il principio

    Quando, nel corso del giudizio costituzionale promosso contro una legge o un disegno di legge, la norma impugnata viene eliminata o modificata in modo da far venir meno il contrasto con la Costituzione, la Corte dichiara cessata la materia del contendere anziché pronunciarsi nel merito.

    Domande e risposte

    Chi è il Commissario dello Stato per la Regione siciliana?

    È un organo statale previsto dallo statuto speciale della Sicilia con il compito di vigilare sulla conformità delle leggi regionali alla Costituzione e alle leggi dello Stato, potendo impugnarle davanti alla Corte costituzionale entro un termine breve dalla loro approvazione.

    Cosa significa «cessata materia del contendere»?

    È una decisione processuale con cui la Corte prende atto che il contrasto tra la norma impugnata e la Costituzione è venuto meno, senza decidere nel merito; ha lo stesso effetto di una pronuncia di inammissibilità rispetto al ripristino della norma.

    Il ricorso del Commissario dello Stato funziona come il ricorso governativo?

    Sì, strutturalmente è analogo: il Commissario svolge la stessa funzione di controllo di costituzionalità delle leggi regionali che, nel caso delle altre Regioni, spetta al Governo centrale tramite il ricorso in via principale.

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  • Corte cost. n. 144/2012 – Non fondato il ricorso della Liguria sul limite alla cilindrata delle autovetture di servizio (d.l. 98/2011, art. 2)

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    La Corte ha dichiarato non fondata la questione sollevata dalla Regione Liguria sull’art. 2, commi 1, 3 e 4, del d.l. 98/2011, che fissava a 1.600 cc il limite alla cilindrata delle auto di servizio e imponeva di non sostituire i veicoli in uso. La norma era interpretabile come principio di coordinamento della finanza pubblica applicabile anche alle Regioni.

    Di cosa si tratta

    Il d.l. 98/2011 aveva introdotto limiti alla cilindrata delle auto di servizio (max 1.600 cc), vietato la sostituzione dei veicoli esistenti fino alla loro dismissione e previsto un decreto del Presidente del Consiglio per regolamentare ulteriori riduzioni del parco auto. La Regione Liguria sosteneva che tali norme fossero rivolte solo alle amministrazioni statali e, comunque, violassero la propria autonomia organizzativa.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Liguria ha impugnato l’articolo 2, commi 1, 3 e 4, del d.l. n. 98 del 2011, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo, quarto e sesto comma, e 118 della Costituzione, lamentando che la norma invadesse la competenza regionale nell’organizzazione dei propri uffici.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione nei sensi di cui in motivazione. La norma è stata interpretata come principio di coordinamento della finanza pubblica che si applica anche alle Regioni, le quali mantengono tuttavia un margine di autonomia nell’attuazione. Giudice relatore: Aldo Carosi; udienza pubblica del 18 aprile 2012.

    Il principio

    Le norme statali che fissano standard di economicità per le dotazioni strumentali delle amministrazioni pubbliche — come i limiti al parco auto — costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica e si applicano alle Regioni in quanto tali, senza per questo violare la loro autonomia organizzativa.

    Domande e risposte

    Le Regioni devono rispettare i limiti statali sulle auto di servizio?

    Sì, secondo la sentenza, le norme del d.l. 98/2011 sulle auto di servizio si qualificano come principi di coordinamento della finanza pubblica ex art. 117, comma 3, Cost. e si impongono anche alle Regioni.

    Cosa si intende per «nei sensi di cui in motivazione»?

    È una formula con cui la Corte dichiara non fondata una questione ma fornisce un’interpretazione della norma impugnata che ne delimita la portata e la rende conforme alla Costituzione.

    L’art. 97 Cost. è parametro ammissibile nei giudizi in via principale?

    In linea generale, l’art. 97 Cost. (buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione) non è parametro idoneo nei giudizi promossi in via principale dalle Regioni, poiché non attribuisce competenze alle autonomie territoriali; in questo giudizio la Corte lo ha esaminato congiuntamente agli altri parametri.

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  • Corte cost. n. 143/2012 – Contributo unificato nei processi tributari in Sicilia: non fondate le questioni (d.l. 98/2011, art. 37, c. 10)

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    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dalla Regione siciliana contro l’art. 37, comma 10, del d.l. 98/2011, che riservava allo Stato il gettito del nuovo contributo unificato nei processi tributari, senza riconoscere alla Regione la quota spettante in base allo statuto speciale.

    Di cosa si tratta

    Il d.l. 98/2011 aveva introdotto un contributo unificato per i processi tributari. La Regione siciliana sosteneva che i proventi di tale tributo, riscosso in Sicilia, avrebbero dovuto spettarle in parte, in base alle disposizioni dello statuto di autonomia speciale e alle relative norme di attuazione, che garantiscono alla Regione siciliana quote di tributi erariali riscossi nel suo territorio.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione siciliana ha impugnato l’art. 37, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011, in riferimento all’art. 36 del r.d.lgs. n. 455 del 1946 (statuto della Regione siciliana) e all’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 (norme di attuazione in materia finanziaria) e al principio di leale cooperazione. Il ricorso contestava che il gettito del nuovo contributo non fosse attribuito alla Regione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Il contributo unificato è stato qualificato come entrata tributaria erariale «nuova» — in sostituzione dell’imposta di bollo abolita — e il suo gettito era destinato a specifici interventi nel settore della giustizia, il che giustificava la riserva allo Stato ai sensi delle norme di attuazione. Giudice relatore: Luigi Mazzella; udienza pubblica del 17 aprile 2012.

    Il principio

    Quando la legge statale istituisce un tributo erariale nuovo destinato a finanziare specifici obiettivi nazionali — e non è una mera sostituzione formale di entrate preesistenti — la riserva del gettito allo Stato non viola le norme di attuazione degli statuti speciali che attribuiscono alle Regioni quote di entrate erariali.

    Domande e risposte

    Cos’è il contributo unificato nei processi tributari?

    È una somma forfettaria che le parti devono versare per iscrivere a ruolo un ricorso davanti alle Commissioni tributarie. È stato introdotto dall’art. 37 del d.l. 98/2011 contestualmente all’abolizione dell’imposta di bollo in tale ambito.

    Perché la Regione siciliana rivendicava una quota del gettito?

    Lo statuto di autonomia siciliano e le norme di attuazione prevedono che spetti alla Regione la quota di tributi erariali riscossi nel territorio regionale, salvo eccezioni per tributi nuovi destinati a specifici fini statali.

    Cosa distingue un «tributo nuovo» da una «sostituzione formale»?

    La Corte verifica se il nuovo prelievo ha una base imponibile diversa, una finalità diversa o sostituisce solo formalmente un’imposta preesistente. Nel caso del contributo unificato tributario, la Corte ha ritenuto si trattasse di un’entrata nuova.

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  • Corte cost. n. 142/2012 – Illegittimità del limite alle autovetture della Provincia autonoma di Trento (d.l. 98/2011, art. 23, c. 21)

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    La Corte ha dichiarato incostituzionale l’art. 23, comma 21, del d.l. 98/2011, nella parte in cui imponeva alla Provincia autonoma di Trento di versare integralmente al bilancio statale i risparmi derivanti dalla riduzione del parco auto. La norma ledeva le specifiche garanzie finanziarie dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge 98/2011 sulla stabilizzazione finanziaria aveva introdotto, all’art. 23, comma 21, l’obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di riversare al bilancio dello Stato i risparmi di spesa derivanti dalla riduzione delle autovetture di servizio. La Provincia autonoma di Trento aveva impugnato la norma davanti alla Corte costituzionale, ritenendo che violasse le norme finanziarie dello statuto speciale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Trento ha impugnato l’art. 23, comma 21, del d.l. n. 98 del 2011, in riferimento agli artt. 73, 75 e 79 del d.P.R. n. 670 del 1972 (statuto speciale Trentino-Alto Adige) e agli artt. 3, 9, 10 e 10-bis del d.lgs. n. 268 del 1992 (norme di attuazione in materia finanziaria), nonché al principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma impugnata, sia nel testo originario sia in quello modificato dall’art. 16, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011 (convertito dalla legge n. 214 del 2011), nella parte in cui disponeva che i risparmi fossero versati integralmente al bilancio statale senza rispettare le garanzie finanziarie previste dallo statuto speciale. Giudice relatore: Franco Gallo; udienza pubblica del 17 aprile 2012.

    Il principio

    Le norme di coordinamento della finanza pubblica non possono imporre alle Province autonome di Trento e Bolzano di riversare risorse al bilancio dello Stato in contrasto con le specifiche disposizioni finanziarie dello statuto speciale, che prevedono un regime differenziato rispetto alle Regioni ordinarie.

    Domande e risposte

    Cosa sono le Province autonome di Trento e Bolzano?

    Sono enti dotati di uno statuto speciale (Trentino-Alto Adige) che conferisce loro poteri legislativi e finanziari più ampi rispetto alle Regioni ordinarie, tra cui garanzie specifiche sulla destinazione delle entrate tributarie.

    Perché la norma sulle autovetture era diversa per le Province autonome?

    Perché lo statuto speciale prevede che le risorse rimanenti nelle casse provinciali non possano essere prelevate unilateralmente dallo Stato senza un accordo, a differenza di quanto può avvenire per le Regioni ordinarie.

    Cosa significa «leale collaborazione» tra Stato e autonomie?

    È un principio costituzionale non scritto che impone allo Stato e alle Regioni (e Province autonome) di coordinarsi attraverso il dialogo e la ricerca di soluzioni condivise, anziché agire unilateralmente su materie che coinvolgono interessi di entrambi.

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  • Corte cost. n. 141/2012 – Illegittimità del divieto regionale di part-time per la polizia locale del Friuli-Venezia Giulia

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    La Corte ha dichiarato incostituzionale l’art. 26, comma 8, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 9/2009, che imponeva la trasformazione obbligatoria dei rapporti di lavoro a tempo parziale in tempo pieno per il personale di polizia locale. La norma invadeva la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile.

    Di cosa si tratta

    Alcuni dipendenti del Comune di Trieste inquadrati nel corpo di polizia municipale lavoravano a tempo parziale. La legge regionale del Friuli-Venezia Giulia del 2009 aveva stabilito che i rapporti di lavoro a tempo parziale del personale di polizia locale dovessero essere trasformati in rapporti a tempo pieno entro due anni. I dipendenti avevano impugnato i relativi provvedimenti comunali davanti al Tribunale del lavoro di Trieste, che aveva sollevato questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Trieste ha impugnato gli articoli 10, comma 7, e 26, comma 8, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2009, in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettera l), della Costituzione, sostenendo che la Regione avesse disciplinato il rapporto di lavoro privato – materia di ordinamento civile riservata alla legislazione esclusiva dello Stato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 26, comma 8, nella sua versione modificata dalla legge regionale n. 11 del 2011, perché la trasformazione coattiva del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno è disciplina del contratto di lavoro individuale, materia riservata allo Stato. Ha invece dichiarato non fondata la questione relativa all’art. 10, comma 7. Giudice relatore: Sergio Mattarella; camera di consiglio del 21 marzo 2012.

    Il principio

    Le Regioni non possono disciplinare con legge regionale la modifica del rapporto di lavoro individuale dei dipendenti degli enti locali, poiché tale materia rientra nell’ordinamento civile, riservato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono regolare il lavoro del personale di polizia locale?

    Le Regioni hanno competenza sull’organizzazione e sulle funzioni della polizia locale, ma non possono incidere sugli elementi privatistici del rapporto di lavoro — come le modalità part-time o full-time — che appartengono all’ordinamento civile di competenza statale.

    Cosa prevede l’art. 117, comma 2, lettera l), della Costituzione?

    Riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di «ordinamento civile e penale»: ciò include la disciplina dei contratti di lavoro, anche nel settore pubblico privatizzato.

    Cosa è successo ai dipendenti dopo la sentenza?

    L’annullamento della norma regionale ha rimosso il fondamento giuridico dei provvedimenti comunali di trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno; i giudizi pendenti dovevano essere risolti sulla base della normativa statale.

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  • Corte cost. n. 140/2012 – Inammissibilità della questione sulla contribuzione volontaria dei consiglieri regionali abruzzesi

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    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dal TAR Abruzzo in merito alle norme regionali sulla contribuzione volontaria al fondo previdenziale dei consiglieri regionali: il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio a quo.

    Di cosa si tratta

    Un consigliere regionale abruzzese aveva chiesto di versare volontariamente i contributi relativi a una legislatura che non aveva completato, per raggiungere i requisiti pensionistici previsti dal fondo di solidarietà regionale. La Regione aveva negato la richiesta poiché la legge consentiva tale facoltà solo per la seconda legislatura non completata, non per la prima. Il TAR Abruzzo aveva quindi sollevato questione di legittimità costituzionale per la disparità di trattamento tra le due situazioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo ha impugnato l’art. 9, comma 2, ultimo periodo, della legge regionale n. 41 del 1973, come integrato dall’art. 13 della legge regionale n. 32 del 2004, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, denunciando un’irragionevole disparità di trattamento tra consiglieri che non avevano completato la prima e quelli che non avevano completato la seconda legislatura.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni, rilevando che il giudice rimettente non aveva sufficientemente motivato la rilevanza della questione nel caso concreto, in quanto non aveva chiarito quale legislatura il ricorrente non avesse completato e perché la norma si applicasse al suo caso. Giudice relatore: Aldo Carosi; camera di consiglio del 9 maggio 2012.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non motiva adeguatamente la rilevanza — ossia non spiega perché la decisione del giudizio a quo dipende dalla risoluzione della questione sollevata.

    Domande e risposte

    Cosa è la «rilevanza» di una questione di legittimità costituzionale?

    È il requisito per cui la questione deve essere necessaria per decidere il giudizio principale: se il giudice a quo non dimostra che la soluzione del caso dipende dalla norma impugnata, la questione è inammissibile.

    Le Regioni possono prevedere fondi pensionistici per i propri consiglieri?

    Sì, nell’ambito della loro autonomia organizzativa, le Regioni possono istituire fondi di solidarietà o previdenza per i consiglieri regionali, fissandone i requisiti di accesso.

    In cosa consisteva la disparità denunciata?

    La legge regionale consentiva la contribuzione volontaria solo al consigliere che non avesse completato la seconda legislatura, non al consigliere che invece volesse integrare la contribuzione relativa alla prima: il rimettente riteneva le due situazioni sostanzialmente identiche.

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  • Corte cost. n. 139/2012 – Limiti alla spesa pubblica del personale delle Regioni (d.l. 78/2010, art. 6)

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    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sollevate da cinque Regioni contro l’art. 6 del d.l. 78/2010, che imponeva tetti alla spesa per incarichi, consulenze, convegni e relazioni pubbliche delle amministrazioni regionali. La Corte ha confermato la legittimità delle misure statali di coordinamento della finanza pubblica.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni Valle d’Aosta, Liguria, Umbria, Emilia-Romagna e Puglia avevano impugnato numerosi commi dell’art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che introduceva tagli obbligatori a voci di spesa tipiche degli enti pubblici: incarichi dirigenziali, consulenze, missioni, formazione, rappresentanza, autovetture. Le Regioni lamentavano la violazione dell’autonomia regionale e la competenza legislativa nelle materie di loro spettanza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni hanno impugnato i commi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19 e 20 dell’articolo 6 del d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, denunciando la violazione degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione nonché il principio di leale collaborazione, in quanto le norme statali avrebbero invaso le competenze regionali in materia di organizzazione e spesa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, ritenendo che le disposizioni impugnate costituissero principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, legittimamente adottati dallo Stato nell’esercizio della competenza concorrente ex art. 117, terzo comma, Cost. Il Giudice relatore era Sabino Cassese; udienza pubblica dell’ 8 maggio 2012.

    Il principio

    Le norme statali che fissano limiti quantitativi alla spesa di personale e di funzionamento degli enti regionali, purché lascino alle Regioni la scelta delle modalità per raggiungere l’obiettivo, costituiscono legittimi principi di coordinamento della finanza pubblica e non violano l’autonomia regionale.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva l’art. 6 del d.l. 78/2010?

    Imponeva alle pubbliche amministrazioni, incluse le Regioni, riduzioni obbligatorie delle spese per incarichi di consulenza, missioni, formazione, relazioni pubbliche, convegni e autovetture di servizio, con percentuali variabili tra il 10% e l’ 80% rispetto al 2009.

    Le Regioni a statuto speciale erano esonerate?

    Nel giudizio in questione erano coinvolte Regioni ordinarie e la Valle d’Aosta (statuto speciale); la Corte ha esaminato le questioni anche sotto il profilo dello statuto speciale, dichiarando comunque non fondate le censure.

    Qual è la differenza tra principi di coordinamento e norme di dettaglio?

    I principi fissano obiettivi finanziari lasciando alle Regioni autonomia organizzativa; le norme di dettaglio invece prescrivono modalità specifiche di organizzazione e, se imposte dallo Stato, invaderebbero la competenza regionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 138/2012 – Inammissibilità della questione sulla responsabilità aggravata verso lo Stato (art. 96 c.p.c.)

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Trani sull’art. 96, primo comma, c.p.c., nella parte in cui non prevede la condanna d’ufficio al risarcimento del danno in favore dello Stato per lite temeraria. La questione era mal formulata e priva dei necessari requisiti di ammissibilità.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di una controversia civile in materia possessoria, il Tribunale di Trani si era trovato nella situazione in cui entrambe le parti avevano agito in giudizio in modo che poteva configurare mala fede o colpa grave. Il giudice riteneva che condannare reciprocamente le parti ai sensi dell’art. 96, primo comma, c.p.c. fosse inutile, e aveva quindi chiesto alla Corte di dichiarare incostituzionale la norma nella parte in cui non consente di condannare le parti a risarcire lo Stato per la manifesta temerarietà della lite.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Trani – sezione distaccata di Andria – ha impugnato l’articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile nella parte in cui non prevede la condanna d’ufficio delle parti temerarie al risarcimento del danno nei confronti dello Stato. I parametri invocati erano gli articoli 3, primo e secondo comma, 24, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. La norma censurata era formulata in modo da richiedere un intervento additivo che esulava dalle competenze della Corte, la quale non può creare fattispecie nuove di responsabilità processuale a favore dello Stato non previste dal legislatore. La decisione è stata pronunciata il 21 maggio 2012, con il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale che chiedono alla Corte di introdurre nuove ipotesi di condanna a favore di soggetti non previsti dalla norma impugnata sono inammissibili in quanto eccedono i poteri di intervento della Corte costituzionale, che non può sostituirsi al legislatore.

    Domande e risposte

    Cosa è la responsabilità aggravata nel processo civile?

    È la responsabilità prevista dall’art. 96 c.p.c. per la parte che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave: il giudice, su istanza dell’altra parte, può condannarla al risarcimento dei danni.

    Perché il Tribunale di Trani riteneva la norma incostituzionale?

    Perché in presenza di due parti entrambe temerarie le condanne reciproche si elidono a vicenda senza effetto sanzionatorio reale; il rimettente voleva che lo Stato potesse ricevere il risarcimento per l’abuso del processo.

    Cosa significa «manifesta inammissibilità»?

    Significa che la questione è palesemente irricevibile senza necessità di una trattazione nel merito: in questo caso perché la richiesta avrebbe imposto alla Corte di creare una disciplina nuova, compito riservato al Parlamento.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 197/2012 – Commercio su aree pubbliche in Liguria ed estinzione parziale del giudizio

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    La Corte dichiara l’estinzione del giudizio relativo all’art. 51, comma 1, della legge regionale Liguria n. 23/2011 (commercio su aree pubbliche), dopo che la Regione aveva introdotto modifiche legislative che avevano rimosso il contrasto con la normativa statale; riserva a separata pronuncia la questione relativa agli artt. 15, comma 1, e 40 della stessa legge.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale Liguria n. 23/2011 aveva modificato la disciplina del commercio su aree pubbliche, prevedendo all’art. 15, comma 1, che l’esercizio dell’attività su posteggi in concessione o in forma itinerante fosse soggetto ad autorizzazione rilasciata ai soli soggetti individuali (persone fisiche, società di persone e cooperative), con esclusione delle società di capitali. Il Governo contestò tale esclusione come incompatibile con la direttiva servizi UE 2006/123/CE (Bolkestein) e con il d.lgs. n. 59/2010 che la recepisce.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 15, comma 1, 40 e 51, comma 1, della l. reg. Liguria n. 23/2011 per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. (in relazione alla direttiva 2006/123/CE) e dell’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. (tutela della concorrenza).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’estinzione del giudizio relativamente all’art. 51, comma 1, avendo la Regione Liguria modificato la disposizione impugnata in modo da rimuovere la censura di incostituzionalità; riserva a separata pronuncia la decisione sugli artt. 15, comma 1, e 40.

    Il principio

    Quando la Regione, nelle more del giudizio costituzionale, modifica la norma impugnata in modo da rimuovere il contrasto con la Costituzione e il ricorrente rinuncia al ricorso su quel punto, il giudizio si estingue; la Corte verifica che la modifica abbia effettivamente eliminato il vizio denunciato prima di dichiarare l’estinzione.

    Domande e risposte

    Cosa vieta la direttiva 2006/123/CE (Bolkestein) in materia di commercio su aree pubbliche?

    La direttiva mira a eliminare gli ostacoli alla libera prestazione dei servizi nel mercato interno; impone agli Stati di rimuovere i requisiti discriminatori o sproporzionati che limitano l’accesso all’attività di servizio, incluse le forme societàrie ammesse.

    Perché l’esclusione delle società di capitali era problematica?

    Perché il d.lgs. n. 59/2010, che recepisce la direttiva Bolkestein, prevede che l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche possa essere autorizzato «a persone fisiche» e a «soggetti aventi forma giuridica di società», senza distinzione tra società di persone e di capitali; l’esclusione regionale era dunque più restrittiva della norma statale di riferimento.

    Quando si estingue un giudizio costituzionale?

    Quando il ricorrente rinuncia al ricorso e il resistente accetta la rinuncia, oppure quando sopravviene una causa che rende priva di oggetto la questione (come la modifica della norma impugnata che elimina il vizio denunciato).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 196/2012 – Interruzione volontaria di gravidanza e inammissibilità della questione sul feto come soggetto

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Giudice tutelare del Tribunale di Spoleto sull’art. 4 della legge n. 194/1978 (interruzione volontaria di gravidanza), che chiedeva di riconoscere al feto la qualità di soggetto giuridico meritevole di tutela assoluta sin dalla fecondazione.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice tutelare di Spoleto, nell’ambito di un procedimento ex art. 12 della l. n. 194/1978 per autorizzare una minorenne a interrompere la gravidanza senza informare i genitori, aveva sollevato questione di legittimità dell’art. 4 della stessa legge, che consente alla donna di procedere all’interruzione volontaria di gravidanza entro i primi 90 giorni. Il rimettente richiamava una sentenza della Corte di giustizia UE del 18 ottobre 2011 (caso Brüstle c. Greenpeace) per sostenere che il feto fosse un soggetto di «assoluto valore» sin dalla fecondazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice tutelare del Tribunale di Spoleto ha sollevato questione sull’art. 4 della l. n. 194/1978 in riferimento agli artt. 2, 32, primo comma, 11 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione alla sentenza Brüstle della Corte di giustizia UE).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione. Rileva che il rimettente aveva travisato il contenuto della sentenza Brüstle della Corte di giustizia UE, che non riguardava la soggettività giuridica del feto ai fini dell’interruzione di gravidanza ma l’interpretazione della direttiva europea sulle invenzioni biotecnologiche. La premessa della questione era dunque errata, rendendo inammissibile la censura.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale che si fondano su un errato presupposto interpretativo del diritto UE o di altra fonte normativa sono manifestamente inammissibili; il giudice rimettente non può trarre da una decisione europea un principio che essa non ha enunciato per estenderlo ad ambiti estranei al giudizio europeo.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 4 della legge n. 194/1978?

    Consente alla donna di richiedere l’interruzione volontaria di gravidanza entro i primi novanta giorni, quando l’ulteriore gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica in relazione alle sue condizioni di salute, alla situazione economica, sociale o familiare, alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito.

    Di cosa si occupava la sentenza Brüstle della Corte di giustizia?

    Della definizione di «embrione umano» ai fini della protezione delle invenzioni biotecnologiche, escludendo dalla brevettabilità i prodotti derivati dalla distruzione di embrioni; non riguardava affatto il diritto all’interruzione di gravidanza né lo status giuridico del feto nel diritto penale o civile.

    Le donne minorenni possono abortire senza il consenso dei genitori?

    Sì, ai sensi dell’art. 12 della l. n. 194/1978, quando i genitori non prestano il consenso il giudice tutelare può autorizzare la minorenne ad assumere autonomamente la decisione, tenendo conto delle circostanze del caso e dell’interesse della minore.

    Norme collegate