Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 8 e 9, del d.l. n. 70/2011 (Semestre Europeo), sollevata dalla Regione autonoma Siciliana in riferimento agli artt. 36 e 43 del proprio Statuto e al principio di leale collaborazione. Le disposizioni riguardavano l’istituzione di un fondo per l’occupazione giovanile e l’apprendistato.
Di cosa si tratta
Il decreto-legge n. 70 del 2011 prevedeva l’istituzione, con decreto ministeriale, di un fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’occupazione giovanile e dell’apprendistato. La Regione siciliana contestò la norma sostenendo che violasse la propria autonomia finanziaria e le competenze riservate dallo Statuto speciale in materia di finanza regionale.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione autonoma Siciliana (reg. ric. n. 92 del 2011) ha impugnato l’art. 2, commi 8 e 9, del d.l. n. 70/2011 per violazione degli artt. 36 e 43 dello Statuto regionale e dell’art. 2 del d.P.R. n. 1074/1965, nonché del principio di leale collaborazione.
La decisione della Corte
La Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione relativa all’art. 2, commi 8 e 9. Dichiara altresì inammissibili o non fondate le questioni relative all’art. 5 del medesimo decreto, riserva a separate pronunce gli ulteriori profili.
Il principio
Le questioni di legittimità costituzionale devono essere adeguatamente motivate sia in punto di rilevanza che di non manifesta infondatezza; l’insufficiente motivazione determina l’inammissibilità della questione indipendentemente dal merito delle censure sollevate.
Domande e risposte
Cosa prevedevano i commi 8 e 9 dell’art. 2 del d.l. n. 70/2011?
Prevedevano che il Ministro dell’economia, di concerto con altri ministri e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, emanasse un decreto per istituire un fondo destinato a finanziare interventi in materia di occupazione giovanile e apprendistato.
Perché la Regione siciliana si è opposta?
Perché riteneva che la norma violasse la propria autonomia finanziaria garantita dagli artt. 36 e 43 dello Statuto, che assicurano alla Sicilia quote di gettito fiscale e risorse proprie da gestire autonomamente.
Cosa significa «inammissibilità» in questo contesto?
Significa che la Corte non ha potuto esaminare il merito delle censure perché la questione non era stata formulata in modo sufficientemente preciso o non era rilevante nel giudizio a quo.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenze legislative regionali e statali
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria di regioni ed enti locali
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.