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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara inammissibile la questione sollevata dal Governo contro l’art. 28, commi 3 e 4, del d.l. n. 98/2011 in materia di chiusura degli impianti di distribuzione carburanti incompatibili, nella parte riferita al principio di leale collaborazione. Riconosce invece la violazione delle competenze provinciali e dell’art. 117, quarto comma, della Costituzione per la disciplina statale che imponeva alle Province autonome indirizzi ai Comuni.

Di cosa si tratta

L’art. 28, commi 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 obbligava le regioni e le province autonome a emanare indirizzi ai comuni per la chiusura effettiva degli impianti di carburanti dichiarati incompatibili. La Provincia autonoma di Trento impugnò le norme per lesione delle proprie attribuzioni costituzionali in materia di commercio e artigianato.

La questione di legittimità costituzionale

La Provincia autonoma di Trento ha impugnato l’art. 28, commi 3 e 4, del d.l. n. 98 del 2011 (convertito dalla l. n. 111/2011) in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 118 della Costituzione, agli artt. 9 e 16 del d.P.R. n. 670/1972 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige) e al principio di leale collaborazione. Il rimettente è il Presidente del Consiglio dei ministri, che aveva sollevato a sua volta questione in via principale.

La decisione della Corte

La Corte dichiara inammissibile la questione promossa dal Governo in riferimento al principio di leale collaborazione. Accoglie invece le censure della Provincia autonoma di Trento, riconoscendo la violazione delle competenze provinciali in materia di commercio garantite dallo Statuto speciale. Riserva a separate pronunce le ulteriori questioni proposte con lo stesso ricorso.

Il principio

Le norme statali che impongono alle Province autonome di emanare indirizzi ai Comuni per la chiusura di impianti commerciali incidono sulla competenza provinciale in materia di commercio, artigianato e attività produttive, tutelata dallo Statuto speciale Trentino-Alto Adige, e non possono ritenersi espressione di principi fondamentali statali prevalenti.

Domande e risposte

Che cosa prevedeva l’art. 28 del d.l. n. 98/2011?

Stabiliva che entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto le regioni e le province autonome dovessero emanare indirizzi ai comuni per la chiusura degli impianti di distribuzione carburanti dichiarati incompatibili con un apposito decreto ministeriale.

Perché la Provincia di Trento ha impugnato la norma?

Perché la materia del commercio e delle fiere e mercati rientra nella competenza esclusiva della Provincia autonoma in virtù dello Statuto speciale, e la norma statale imponeva obblighi senza rispettare tale autonomia.

Qual è la differenza tra inammissibilità e infondatezza in un giudizio costituzionale?

L’inammissibilità significa che la questione non può essere esaminata nel merito per difetti procedurali o di rilevanza; l’infondatezza indica invece che la questione è stata esaminata ma la norma non risulta incostituzionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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