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La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione sull’art. 186-bis, comma 6, del Codice della strada nella parte in cui non richiama il comma 9-bis dell’art. 186, non consentendo ai conducenti «a rischio elevato» (under 21, neo-patentati, autotrasportatori) di sostituire la pena detentiva per guida in stato di ebbrezza con il lavoro di pubblica utilità. Il GIP di Bolzano riteneva irragionevole tale esclusione. La Corte la ritiene invece non fondata, sulla base di una diversa lettura della norma.
Di cosa si tratta
L’art. 186-bis del Codice della strada (aggiunto dalla legge n. 120/2010) prevede sanzioni più severe per la guida in stato di ebbrezza da parte di categorie «a rischio elevato»: under 21, chi ha conseguito la patente da meno di tre anni, conducenti professionali di veicoli pesanti o autobus. Il GIP di Bolzano rilevava che per la guida sotto l’influenza di droghe (art. 187 c.d.s.) le stesse categorie possono sostituire la pena con il lavoro di pubblica utilità, mentre per la guida in ebbrezza alcolica tale sostituzione non sarebbe prevista per i conducenti a rischio elevato.
La questione di legittimità costituzionale
Il GIP del Tribunale di Bolzano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 186-bis, comma 6, del d.lgs. n. 285/1992, nella parte in cui, non richiamando il comma 9-bis dell’art. 186, non consentirebbe di sostituire la pena con il lavoro di pubblica utilità per i conducenti a rischio elevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondata la questione. Il presupposto interpretativo del rimettente — secondo cui il comma 3 dell’art. 186-bis definirebbe una fattispecie autonoma di reato e non una circostanza aggravante — non è condiviso dalla Corte. Interpretando correttamente la norma come aggravante, il richiamo al lavoro sostitutivo è già applicabile, rendendo non necessario un intervento additivo. Non sussiste pertanto la denunciata irragionevolezza né la violazione della finalità rieducativa della pena.
Il principio
La possibilità di sostituire la pena con il lavoro di pubblica utilità per la guida in stato di ebbrezza da parte di conducenti «a rischio elevato» deve essere valutata alla luce della corretta qualificazione della fattispecie (circostanza aggravante, non reato autonomo): laddove l’art. 186-bis sia interpretato come aggravante, le disposizioni sul lavoro sostitutivo trovano applicazione attraverso il rinvio all’art. 186.
Domande e risposte
Chi sono i conducenti «a rischio elevato» ai sensi dell’art. 186-bis c.d.s.?
I soggetti indicati al comma 1 dell’art. 186-bis: under 21 anni, chi ha ottenuto la patente da meno di tre anni, chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o cose.
Cos’è il lavoro di pubblica utilità in materia di guida in stato di ebbrezza?
È una sanzione sostitutiva prevista dall’art. 186, comma 9-bis, c.d.s.: con il consenso del condannato il giudice può sostituire la pena detentiva e pecuniaria con lo svolgimento di lavoro non retribuito in favore della collettività. L’esito positivo comporta l’estinzione del reato.
La guida in ebbrezza e la guida sotto droghe ricevono lo stesso trattamento sanzionatorio?
Tendenzialmente sì, sebbene con norme distinte (artt. 186 e 187 c.d.s.): la questione sollevata puntava sulla disparità per i conducenti a rischio elevato, ma la Corte ha escluso l’irragionevolezza sulla base di una lettura interpretativa della norma che consente già la sostituzione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 27 della Costituzione — finalità rieducativa della pena
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