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La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 339/2003, che vietano l’esercizio della professione forense ai dipendenti pubblici part-time con orario fino al 50% del tempo pieno, ripristinando il divieto precedentemente rimosso dalla legge n. 662/1996. La Corte di Cassazione, sezioni unite civili, aveva sollevato la questione.
Di cosa si tratta
Dal 1996 al 2003 la legge consentiva ai dipendenti pubblici con contratto part-time fino al 50% di iscriversi agli albi professionali e di esercitare la professione forense. Con la legge n. 339/2003 il Parlamento ha ripristinato il divieto di cumulo, prevedendo per chi era già iscritto la possibilità di optare tra il mantenimento del rapporto di lavoro pubblico (con cancellazione dall’albo) o il mantenimento dell’iscrizione all’albo (con conseguente passaggio al tempo pieno o cessazione dal pubblico impiego).
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di Cassazione, sezioni unite civili, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 339/2003, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione e al principio di ragionevolezza intrinseca, sostenendo che il divieto di cumulo fosse irragionevole e lesivo della libertà di lavoro e di iniziativa economica.
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondate entrambe le questioni. Il divieto di cumulo tra dipendenza pubblica part-time e professione forense rientra nella discrezionalità del legislatore, che può ragionevolmente ritenere incompatibili i due status in ragione delle specificità dell’ordinamento forense (regio decreto-legge n. 1578/1933) e delle esigenze di imparzialità della pubblica amministrazione. La disciplina transitoria offre all’interessato la possibilità di scelta tra le due alternative ed è pertanto ragionevole.
Il principio
Il legislatore può legittimamente vietare il cumulo tra il rapporto di dipendenza pubblica (anche part-time) e l’esercizio della professione forense, in ragione delle peculiarità dell’ordinamento professionale degli avvocati e delle esigenze di imparzialità della PA: tale scelta rientra nella sua discrezionalità e non è irragionevole.
Domande e risposte
Un dipendente pubblico part-time può iscriversi all’albo degli avvocati?
No: la legge n. 339/2003, confermata da questa sentenza, esclude che i dipendenti pubblici — anche quelli con rapporto di lavoro a tempo parziale fino al 50% — possano esercitare la professione forense.
La legge n. 339/2003 ha effetti retroattivi?
No nel senso sanzionatorio, ma sì nel senso che chi era già iscritto all’albo prima dell’entrata in vigore doveva esercitare l’opzione entro 36 mesi: mantenere il pubblico impiego e cancellarsi dall’albo, oppure mantenere l’iscrizione e passare al tempo pieno o cessare dal pubblico impiego.
Questa incompatibilità vale anche per altre professioni?
La sentenza riguarda specificamente la professione forense, soggetta a regole proprie (r.d.l. n. 1578/1933). Per altre professioni la compatibilità con il part-time pubblico è regolata separatamente dalla legge n. 662/1996, che la sentenza n. 339/2003 non ha modificato.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 4 della Costituzione — diritto al lavoro
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica
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